Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16151 del 03/08/2016

Cassazione civile sez. trib., 03/08/2016, (ud. 02/03/2016, dep. 03/08/2016), n.16151

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18902-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SMAP MOLISANA APPALTI PUBBLICI & PRIVATI DI D.A. SAS

in persona dell’Amm.re Unico e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA P.LE CLODIO 32, presso lo studio

dell’avvocato LIDIA SGOTTO CIABATTINI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIUSEPPE NEBBIA giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 51/2007 della COMM.TRIB.REG. di CAMPOBASSO,

depositala il 13/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/03/2016 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA;

udito per il ricorrente l’Avvocato FIORENTINO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato NEBBIA che ha chiesto

l’inammissibilità o rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA MARIA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle entrate impugna la sentenza n. 51/1/07 del 13.6.2008 con cui la Commissione tributaria regionale del Molise, in riforma della decisione della Commissione tributaria provinciale di Campobasso, ha annullato la cartella di pagamento notificata alla società “S.M.A.P. Società Molisana Appalti Pubblici e Privati s.a.s. di D.A.” in data 27.1.2004, a seguito di controllo automatizzato del mod. Unico 1999, ritenendola illegittima per le due ragioni di seguito (testualmente) indicate; 1) “la cartella non ha previsto un termine fissato a pena di decadenza entro il quale il concessionario deve notificare l’atto di imposizione… secondo la sentenza della Corte Costituzionale n. 280 del 7.7.2005”, applicabile retroattivamente in virtù della natura processuale del D.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 25; 2) “ai sensi della L. n. 241 del 1990, art. 3, con riferimento all’art. 7 dello statuto del contribuente devono essere indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato le ragioni dell’accertamento”.

Al ricorso, affidato a tre motivi, la società contribuente resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce la “violazione del D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, comma 5 ter, convertito in Legge con modificazioni dalla L. 31 luglio 2005, n. 156, art. 1 e falsa applicazione del D.P.R. n. 692 del 1973, art. 25, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, laddove il giudice d’appello, “in fattispecie di omesso versamento di IVA dichiarata nel 1999, con ruolo formato e reso esecutivo dopo il 30 settembre 1999, ha dichiarato tardiva la notificazione in data 27.1.2004 della cartella di pagamento, applicando il termine di decadenza previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, ossia l’ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo, anzichè quello previsto dal citato comma 5 ter, ovvero il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate entro il 3 dicembre 2001”.

2. Con il secondo ed il terzo mezzo censura altresì, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), rispettivamente, l’omessa ovvero insufficiente motivazione circa il fatto controverso e decisivo della esistenza o meno “di motivazione valida e sufficiente sulla cartella di pagamento impugnata”, in realtà chiaramente evincibile “dalla lettura degli addebiti riportati a pag. 2 della cartella di pagamento” medesima.

3. Le censure meritano accoglimento.

4. Invero, quanto alla prima, la motivazione del giudice d’appello sopra riportata risulta palesemente in contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte, in base al quale la disposizione di cui al D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5-ter (come convertito dalla L. n. 156 del 2005) – laddove stabilisce, sostituendo il D.Lgs. 29 febbraio 1999, n. 46, art. 36, comma 2, che, per le somme dovute a seguito dell’attività di liquidazione delle dichiarazioni, la cartella di pagamento relativa alle dichiarazioni presentate (come quella in esame) entro il 31 dicembre 2001, deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione – “ha un inequivoco valore transitorio e trova applicazione non solo alle situazioni tributarie anteriori alla sua entrata in vigore, ma anche a quelle non ancora definite con sentenza passata in giudicato, operando retroattivamente, sia in quanto introdotto per eliminare una lacuna normativa verificatasi per effetto di pronuncia costituzionale e per garantire – oltre che l’interesse del contribuente l’interesse dell’erario di evitare un termine decadenziale talmente ristretto da pregiudicare la riscossione dei tributi, sia in considerazione del tenore testuale dell’esordio dei commi 5-bis e 5-ter” (Cass. Sez. 5, n. 15661/14; conf. ex multis Cass. nn. 26104/05, 26421/05, 1435/06, 20635/09, 2212/11, 29153/11, 6551/12, 16990/12, 9437/14).

5. Anche le due ulteriori censure motivazionali meritano accoglimento, poichè il giudice d’appello si è, come visto, limitato ad affermare, in modo del tutto generico ed astratto, il principio generale (e pacifico) dell’obbligo di motivazione delle “ragioni dell’accertamento”, senza alcun riferimento alla fattispecie concreta.

6. La sentenza va dunque cassata, con rinvio della causa al giudice d’appello, in diversa composizione, per l’esame delle questioni eventualmente rimaste assorbite (essendo pacifico che il contribuente aveva contestato anche “la nullità della notifica” e “l’infondatezza nel merito” della pretesa azionata), oltre che per la regolazione delle spese, ivi comprese quelle del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, per le questioni rimaste assorbite, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Molise, che provvederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2016

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