Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16150 del 08/07/2010

Cassazione civile sez. III, 08/07/2010, (ud. 11/06/2010, dep. 08/07/2010), n.16150

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avv. BARCATI GIOVANNI MARIA in 31100 TREVISO, P.zza Borsa n. 1,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SE.GA. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso lo studio dell’avvocato SALIVA

MARCO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FERRERO

GUGLIELMO giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1939/2005 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

SEZIONE SECONDA CIVILE, emessa il 14/06/2005, depositata il

07/12/2005 R.G.N. 755/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/06/2010 dal Consigliere Dott. SEGRETO Antonio;

udito l’Avvocato MARCO BALIVA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorsi ex art. 615 c.p.c. A.S., B. V., e Se.Ga., soci della Mobilcavaso snc proponevano opposizione all’esecuzione immobiliare promossa davanti al tribunale di Treviso da S.G., chiedendo di dichiararne l’improcedibilita’, per non avere l’esecutante preventivamente escusso il patrimonio della societa’ per il debito, del quale erano chiamati a rispondere.

Si costituiva S.G. ed assumeva che aveva intrapreso l’esecuzione per il pagamento dei propri compensi quale amministratore della societa’ sulla base del D.I. emesso dal presidente del tribunale di Treviso; che il titolo posto a base del decreto ingiuntivo era rappresentato dalla convenzione del 16.3.1988, con la quale tutti i soci della Mobilcavaso si erano impegnati a corrispondergli un compenso, quale amministratore; che quindi non vi era una responsabilita’ sussidiaria degli stessi. Il Tribunale di Treviso con sentenza n. 1435/01, accoglieva l’opposizione, per la mancata preventiva escussione del patrimonio sociale.

Proponeva appello S.G.. La corte di appello di Venezia, con sentenza depositata il 7.12.2005, dichiarava estinto il giudizio di appello nei confronti di A. e B. per la rinunzia dell’appellante.

La corte, preso atto della transazione intervenuta tra il S. e la societa’, con la quale quest’ultima, anche a nome dei soci, provvedeva a versare a saldo al S. Euro 80.000,00, dichiarava cessata la materia del contendere nei confronti dell’appellato Se.Ga.. Quindi la corte, decidendo sui motivi di appello ai fini della statuizione sulle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale, riteneva gli stessi infondati.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione S. G..

Resiste con controricorso Se.Ga., che ha anche presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 per l’inesistenza dei presupposti per la pronunzia della cessazione della materia del contendere. Assume il ricorrente S.G. che la predetta pronunzia non poteva essere emessa dalla corte di merito, poiche’ la pretesa transazione,prodotta solo con comparsa conclusionale, non produceva effetti nei confronti dell’appellato Se.G., che era estraneo alla stessa e, quindi, non sussisteva la cessazione della materia del contendere, come da lui tempestivamente rilevato.

2.1. Il motivo e’ fondato.

E’ insegnamento consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongono conclusioni conformi in tal senso al giudice (Cass. sez. un. 13969 del 2004; Cass. 522/05/2006, n. 11931; Cass. 18/03/2005, n. 5974), potendo al piu’ residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cass. n. 14775 del 2004). Nel giudizio instaurato nei confronti di piu’ debitori solidali, la sopravvenuta transazione della lite tra il creditore ed uno dei debitori, comporta che il giudice del merito, in sede di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, debba valutare se la situazione sopravvenuta sia idonea ad eliminare ogni contrasto sull’intero oggetto della lite, anche in riferimento al condebitore solidale rimasto estraneo alla transazione e, quindi, se sia intenzione di questi profittarne ex art. 1304 c.c. (Cass. 10/11/2008, n. 26909).

2.2. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegata da una sola parte e l’altra non aderisca a tale prospettiva, il suo apprezzamento, ove naturalmente esso sia dimostrato, non puo’ concretizzarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere.

Si rendono, quindi, possibili due soluzioni in tale ipotesi di contrasto.

Ove tale fatto sopravvenuto – secondo l’apprezzamento del giudice – abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dall’attore, in una valutazione alla luce del criterio cui l’ordinamento ancora la possibilita’ di adire la tutela giurisdizionale, cioe’ alla stregua dell’interesse ad agire, il suo rilievo potra’ dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell’esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell’attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell’avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa (salva la valutazione sulle spese giudiziali, che deve tenere conto della circostanza che l’attore e’ stato costretto al giudizio dal disconoscimento del suo diritto da parte dal convenuto, venuto meno solo durante il suo svolgimento e, dunque, della sostanziale esistenza di una soccombenza del convenuto quantomeno in ordine al profilo inerente l’accertamento della sussistenza della situazione giuridica fatta valere, che la pronuncia del giudice, in quanto attestante un difetto di interesse ad agire soltanto sopravvenuto, sostanzialmente riconosce).

La seconda alternativa e’ che, ove il fatto sopravvenuto si sia sostanziato nel riconoscimento da parte dell’attore dell’infondatezza del diritto da lui azionato, consegua una pronuncia da parte del giudice sul merito dell’azione, nel senso della declaratoria della sua infondatezza, con il relativo potere di statuizione sulle spese secondo le normali regole.

3. Ora, nella specie, la circostanza dell’intervenuta transazione tra la s.n.c. Mobilcavaso ed il S., dedotta in sede di comparsa conclusionale dal Se. come significativa della cessazione della materia del contendere, era stata allegata unilateralmente dalla parte qui resistente, mentre, come riconosce la stessa sentenza impugnata, in sede di memoria di replica alla comparsa conclusionale, l’appellante contestava che detta transazione potesse produrre effetti nei confronti del Se., che aveva dichiarato in altro giudizio di essere rimasto estraneo a tale transazione.

In tale situazione, la Corte d’Appello di Venezia ha riconosciuto cessata la materia del contendere del tutto erroneamente, non essendo le parti d’accordo nel dare alla transazione suddetta il significato di determinare la cessazione della materia del contendere.

Tale transazione tra la societa’ ed il S. avrebbe semmai dovuto essere considerata in sede di decisione ai fini dell’accertamento della persistenza dell’interesse ad agire dell’appellante.

4. L’accoglimento del primo motivo di ricorso, comporta l’assorbimento dei restanti.

L’impugnata sentenza, va, quindi, cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione alla corte di appello di Venezia, in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti. Cassa l’impugnata sentenza, in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione.

Cosi’ deciso in Roma, il 11 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2010

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