Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1615 del 27/01/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 1615 Anno 2014
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: SCALISI ANTONINO

SENTENZA

sul ricorso 27047-2012 proposto da:
ROMAGNOLI GIUSEPPE RMGGPP61C19D4581, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso
lo studio dell’avvocato BARBANTINI MARIA TERESA, che
lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati
0

ILARIA BELLINI, MARIOTTI EMILIO;
– ricorrente –

2013
contro

1990

ORDINE

ARCHITETTI

PIANIFICATORI

PAESAGGISTI

CONSERVATORI DI RAVENNA IN PERSONA DEL PRESIDENTE
P.T., PROCURATORE DELLA REPUBBLICA TRIBUNALE RAVENNA;

Data pubblicazione: 27/01/2014

7

– intimati –

avverso

la

decisione

n.

12/2012

CONS.NAZ.ARCHITET.PIANIF.PAESAGG.CONSERV.

di

del
ROMA,

depositata il 16/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SCALISI;
udito

l’Avvocato Bellini

Ilaria

difensore del

ricorrente che si riporta agli atti e successivamente
deposita note;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
l’infondatezza del ricorso.

udienza del 27/09/2013 dal Consigliere Dott. ANTONINO

Svolgimento del processo
Giuseppe Romagnoli con atto del 16 luglio 2009 ricorreva avanti il Consiglio
Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, avverso
la delibera di apertura di un procedimento disciplinare a suo carico assunta dal
,

Il Consiglio Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Ravenna,
non si costituiva
il

Consiglio

Nazionale

degli

Architetti,

Pianificatori,

Paesaggisti

e

Conservatori, con sentenza depositata in data 21 luglio 2010 dichiarava
inammissibile il ricorso in quanto l’arch. Romagnoli aveva proposto ricorso
avverso un provvedimento di natura endoprocedimentale sottratto al sindacato
di giurisdizione del Consiglio Nazionale.
Avverso tale sentenza l’arch. Romagnoli proponeva ricorso per cassazione ai
sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 cpc., per violazione di legge in relazione
all’art. 111 cost. comma 7 nonché per violazione o falsa applicazione dell’art.
44 RD. 2537 del 19225 sostenendo che la decisione in questione si poneva in
netto contrasto con la sentenza delle SSUU. N. 29294 del 15 dicembre 2008
con la quale la corte aveva chiarito che anche la delibera di apertura del
procedimento disciplinare secondo un’interpretazione costituzionalmente
orientata dell’art,. 44 del RD. 2537 del 19225 è atto, avverso il quale

l’interessato ha diritto a proporre appello.

La Corte di Cassazione con

sentenza n. 21559 del 2011 cassava la decisione impugnata e rinviava la causa
_

davanti al Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori.
L’Arch. Giuseppe Romagnoli con ricorso del 16 novembre 20911 ricorreva al

Consiglio Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Ravenna:

_
Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori,
chiedendo per effetto del rinvio l’applicazione del principio espressa dalla
Corte di cassazione e, pertanto, chiedeva che previo riconoscimento
dell’ammissibilità del gravame in esito al medesimo ne venissero accolte tutte

Il

Consiglio

Nazionale

degli

Architetti,

Pianificatori,

Paesaggisti

e

Conservatori con sentenza n. 12 del 2012 dichiarava il ricorso improcedibile
per difetto di interesse. A sostegno di questa decisione il Consiglio Nazionale
degli Architetti osservava che l’arch. Romagnoli chiedeva l’annullamento di

_

un atto con cui era stato aperto un procedimento disciplinare che il CNAPPG
,…41,
..
aveva comunque concluso adottando :i provvedimento diúgalinare della
censura. Quest’ultimo era stata ritualmente impugnata da Romagnoli avanti al

_
CNAPPG che, con sentenza n. 11 dei 2010 aveva respinto il suo ricorso
confermando la sanzione della censura. La Cassazione, a seguito di nuova
impugnazione del Romagnoli, ha poi confermato la derisione del CNAPPG.
In ogni caso, sosteneva il CNAPPG il ricorso appariva infondato, atteso che
l’apertura del procedimento disciplinare risultava ritualmente e correttamente
eseguita dall’Ordine ed era immune da vizi denunciati dal Romagnoli con
conseguente legittimità dell’atto all’esito adottato ovvero della sanzione della

censura già valutata dal CNAPPG e dalla Cassazione in maniera
immodificabile.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da Romagnoli con ricorso
_

affidato a due motivi, illustrati con memoria.. Il Consiglio dell’Ordine degli
architetti pianificatori paesaggisti conservatori di Ravenna regolarmente
intimato in questa fase non hanno svolto alcuna attività giudiziale.
n

le ragioni di cui al ricorso del 16 luglio 2009.

Motivi della decisione
1.=Con il primo motivo, Romagnoli Giuseppe, lamenta la violazione di legge
in relazione all’art. 384 comma i cpc., e conseguente violazione del principio
di intangibilità e dell’art. 111 cost., comma 7, ex art. 360 comma 1 n. 3 cpc.

Paesaggisti e Conservatori nell’aver dichiarato improcedibile il ricorso, in
sede di rinvio, per difetto di interesse, dato che la riassunzione a seguito di
sentenza della Cassazione instaura un processo chiuso nel quale: da un lato è
preclusa ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni, prove,
nonché conclusioni diverse, e dall’altro, al giudice di rinvio competono gli
stessi poteri del giudice di merito che ha pronunciato la sentenza cassata, in
quanto la funzione del giudizio i rinvio è di sostituire la sentenza cassata con
_
una nuova pronuncia immune dai vizi per i quali la precedente sia stata
cassata. Il principio e la sua applicazione, chiarisce il ricorrente, si coniugano
con l’intangibilità del giudizio di cassazione, nel senso che la pronuncia della
Cassazione vincola il giudizio, al principio affermato ed ai relativi presupposti
di fatto, tale che il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla regola
giuridica enunciata ma anche alle premesse logico giuridiche della decisione
I adottata. Non vi è dubbio, sostiene ancora il ricorrente, che una decisione di

cassazione con rinvio ancorché inficiata al limite da violazione di norme di
diritto sostanziale o processuale non può esser disapplicata, salvo il caso di
giuridica inesistenza, né dal giudice de: rinvio né dalla stessa Corte di
Cassazione ulteriormente adita. D’altra parte, la carenza di interesse sia che si
qualifichi come motivo di improcedibilità che di inammissibilità, non può
intaccare l’interesse del ricorrente già implicito nella sentenza del Cassazione

Avrebbe errato il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori,

..
che ha cassato con rinvio. Se così non fosse, la Corte sarebbe ora chiamata ad

una valutazione (quella dell’interesse) che riguarderebbe una fase prodromica
del merito, che entrerebbe nel processo soio ora, per effetto dell’allegazione di
elementi sostanziali e processuali prima non dedotti e non deducibili.

la relazione di fatto e di sostanza tra pronunce diverse che riguardano lo stesso
caso o fasi diverse dello stesso caso.
1.1.= Il motivo è infondato.
Vero è che nel giudizio di rinvio è inibito alle parti prendere conclusioni
diverse dalle precedenti o che non siano conseguenti alla cassazione, così
come non sono modificabili i termini oggettivi della controversia espressi o
impliciti nella sentenza di annullamento, e -tale preclusione investe, non solo

_
i

le questioni espressamente dedotte o che avrebbero potuto essere dedotte dalle
parti. ma anche le questioni di diritto rilevabili d’ufficio, ove esse tendano a

porre nel nulla od a limitare gli effetti intangibili della sentenza di cassazione
e l’operatività del principio di diritto, che in essa viene enunciato non in via
astratta, ma agli effetti della decisione finale della causa. Tuttavia, il nostro
sistema normativo non preclude l’esame della rilevanza di fatti sopravvenuti
che determinano il venir meno dell’interesse ad agire anche nel giudizio di

rinvio.
Ora, nel caso in esame, il Consiglio Nazionale degli architetti, pianificatori,
paesaggisti e conservatori non poteva non prendere atto che la Corte Suprema

_

di Cassazione con la sentenza n. 21558 del 2011 aveva definitivamente

_

ritenuto legittimo il provvedimento con il quale il Consiglio Nazionale degli
architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori aveva comminato la
4

Piuttosto, ritiene il ricorrente, sarà un problema delle Corti di merito valutare

sanzione della censura, cioè, aveva definitivamente precisato la situazione
giuridica dell’arch. Romagnoli in ordine alla sanzione della censura, con la
conseguenza che restava precluso ogni ulteriore esame diretto o indiretto della
medesima questione. Né la stessa questione avrebbe potuto essere riesaminata
anche nell’ipotesi in cui fosse stata ritenuta invalida la delibera di avvio del

procedimento disciplinare, perché una siffatta decisione non avrebbe potuto
travolgere la sentenza n. 21558 del 2011 della Corte Suprema di Cassazione
Pertanto, il Consiglio Nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e
conservatori

ha correttamente

dichiarato

inammissibile il ricorso in

riassunzione dell’arch. Giuseppe Romagnoli, attuale ricorrente, per difetto di
interesse.
2.= Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l’inesistente/apparente
motivazione, circa un fatto controverso e decisivo del giudizio ex art. 360
comma l n. 5 cpc. Secondo il ricorrente la motivazione secondo cui “in ogni
caso C ….) neppure fondato appare ii ricorso, atteso che l’apertura del
procedimento disciplinare risulta ritualmente e correttamente eseguita
dall’Ordine ed immune dai vizi denunciati dal Romagnoli con conseguente
legittimità dell’atto all’esito adottato

(ovvero la censura come detto, già

valutata dal CNAPPC e dalla cassazione m maniera immodificabile)”, sarebbe

tautologica e autoreferenziale e sostanzialmente ribalta il principio espresso
dalla Cassazione, con la sentenza di rinvio, dato che, invece, di applicare il
principio espresso dalla Cassazione (ossia il diritto dell’ interessato di

impugnare la delibera di apertura del procedimento disciplinare) reiterando
l’errore di diritto già cassato. Piuttosto, secondo il ricorrente, il CNAPPC,
attraverso il richiamo all’immunità di vizi , simula una decisione nel merito
5

.

quando ai contrario avrebbe dovuto: a riconoscere il diritto dell’arch.
Romagnoli di impugnare la delibera d apertura del procedimento disciplinare,
b) assumere una decisione produttiva di effetti incidenti su quella precisa fase
del procedimento (e ciò a prescindere da qudisiasi valutazione di merito

ricorrente. il CNAPPC con la decisione assunta: a) vanifica gli effetti della
sentenza di Cassazione con rinvio; b) evoca sentenze estranee alla fase del
procedimento in esame quale unica giustificazione del proprio convincimento
(motivazione apparente, inesistente e auto relerenziata).
1.1.= Il motivo ancorché assorbito dal primo è inammissibile
Il nuovo testo dell’art. 360, 1 0 comma, n. 5 c.p.c. così come modificato
dall’an. 54 del D.L. 22 giugno 2012, o. 83, convertito, con modificazioni,
dalla L. 7 agosto 2012, n. 183; modifiche entrate in vigore a partire dall’Il

settembre 2012, (ed applicabile, per ratio temportj al provvedimento
impugnato dato che lo stesso è stato d.enositato il 16 ottobre 2012) ha
i sostituito, fra i motivi di ricorso per cassazione, l’«omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione circa un l’atto controverso e decisivo per il
giudizio» con l’opmesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è
stato oggetto di discussione tra le parti». Ora, nel caso in esame, il CNAPPC
non ha omesso di esaminare lì fatto di cui si dice atteso che ha esaminato il
merito della delibera di apertura del procedimento disciplinare ed ha ritenuto
che uella delibera fosse stata assunta ritualmente e correttamente e/o
comunque non presentasse i vizi denuncia:l dal Romagnoli. Non solo, ma la
decisione impugnata ha specificato che la legittimità formale e sostanziale
della delibera di cui si dice era stata conièrmata dalla legittimità dell’atto

relegata ad altro procedimento /fase dello stesso). In definitiva, secondo il

.

all’esito adottato e, cioè, l’atto di censura

valutato e confermato sia dal

CNAPPC e sia dalla Cassazione con altra e diversa decisione rispetto a quella
che interessa il presente procedimento
In definitiva, il ricorso va rigettato. Non occorre provvedere al regolamento
delle spese del presente giudizio di cassazione dato che H Consiglio
dell’Ordine degli architetti pianificatori paesaggisti conservatori di Ravenna,
regolarmente intimato in questa fase non ha svolto alcuna attività giudiziale.
PQM

La C,- t-e ng,erta il, ricorso.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della
Corte Suprema di Cassazione il 27 settembre 2013
Il Consigliere relatore

.

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