Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1615 del 26/01/2021

Cassazione civile sez. II, 26/01/2021, (ud. 24/11/2020, dep. 26/01/2021), n.1615

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24040/2017 proposto da:

R.G., rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO

SOMMARIO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

IL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO, in persona del Sindaco pro tempore,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO GIOIA, giusta procura in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 20571/2017 del TRIBUNALE di BOLOGNA,

depositata il 06/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/11/2020 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 6.6.2017, il Tribunale di Bologna, riformò la sentenza del Giudice di Pace di Bologna, che, decidendo sull’opposizione proposta da R.G. nei confronti del Comune di Casalecchio di Reno, aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere e compensato tra le parti le spese di lite.

1.1. Per quel che ancora rileva in sede di legittimità il Tribunale, applicando il principio della soccombenza virtuale, condannò il Comune alle spese di lite nella misura di Euro 130,00 per il giudizio di primo grado oltre ad Euro 37,00 per il contributo generale ed Euro 153,00 per il giudizio d’appello. Il giudice di merito liquidò la fase di studio e quella introduttiva e non anche la fase di istruttoria e di trattazione, poichè la revoca della sanzione in autotutela era stata comunicata il 3.5.2013, due settimane prima dell’udienza di comparizione del 17.5. 2013.

2. Per la cassazione del decreto ha proposto ricorso R.G. sulla base di un unico motivo;

2.1. Ha resistito con controricorso il Comune di Casalecchio di Reno.

2.2. In prossimità dell’udienza il ricorrente ha depositato memoria difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e del D.M. n. 140 del 2012, D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il giudice d’appello liquidato le spese di lite in misura inferiore ai limiti tariffari. Sostiene il ricorrente che l’art. 91 c.p.c., comma 4, secondo cui le spese, le competenze e gli onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda, si applica alle ipotesi in cui il giudice di pace decida secondo equità mentre nella materia relativa all’opposizione alle sanzioni amministrative la decisione avverrebbe secondo diritto. Inoltre, il giudice di merito non avrebbe operato la liquidazione attraverso la suddivisione per fasi, consentendo alla Corte di controllare la corretta applicazione della tariffa professionale.

1.1. Il motivo è infondato.

1.2. Il collegio intende dare continuità al principio secondo cui vanno applicate le tariffe professionali vigenti al momento in cui il professionista abbia completato la propria prestazione professionale, ancorchè tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l’accezione omnicomprensiva di “compenso” la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera complessivamente prestata (Sez. U., Sent. n. 17405 del 12/10/2012 Sez. 2 -, Sent. n. 30529 del 19/12/2017).

1.3. A tal fine, ove sia pronunziata sentenza di appello, il giudice procede alla regolamentazione delle spese tenendo conto dell’esito globale del processo, e, quando, come nella specie, riformi la sentenza di primo grado, provvede sulle spese dell’intero giudizio, rinnovandone totalmente la regolamentazione e la liquidazione in conseguenza, appunto, di un apprezzamento necessariamente unitario, sicchè non può liquidarsi l’opera svolta da un difensore nel grado precedente secondo le tariffe all’epoca vigenti, se nelle more, è intervenuto altro decreto ministeriale che le modifica.

1.4. Nel caso di specie, la sentenza d’appello, emessa in data 6.6.2017, ha riformato, sia pur limitatamente alle spese, la sentenza di primo grado, sicchè la liquidazione va effettuata secondo il D.M. n. 55 del 2014, sia per il giudizio di primo grado che per il giudizio d’appello.

1.5. Contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, non trova applicazione l’art. 91 c.p.c., comma 4, secondo cui le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della causa, avendo questa Corte ritenuto che tale limitazione riguarda le ipotesi in cui il giudice di pace decide secondo equità mentre, in relazione alle sanzioni amministrative, la decisione avviene secondo diritto.

1.6. Va quindi ribadito il principio secondo cui, in tema di liquidazione delle spese giudiziali, il limite del valore della domanda, sancito dell’art. 91 c.p.c., comma 4, opera soltanto nelle controversie devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace e non si applicai nelle controversie di opposizione a ordinanza -ingiunzione o a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada, le quali, pur se di competenza del giudice di pace e di valore non superiore ai millecento Euro, esigono il giudizio secondo diritto, che giustifica la difesa tecnica (Cassazione civile sez. II, 08/01/2018, n. 182; Cass. civ., Sez. Seconda, Sentenza 30 aprile 2014, n. 9556).

1.7. Le somme concretamente liquidate nella sentenza impugnata sono, inoltre, inferiori ai minimi tariffari (Cassazione civile sez. III, 28/02/2019, n. 5798Cass. Civ., sez. I, 9.10.2015, n. 20289).

1.8. La sentenza va, pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, il collegio è nelle condizioni di decidere la causa nel merito, rideterminando le spese dei gradi di merito sulla base dei limiti tariffari, considerata l’oggettiva semplicità della causa e la circostanza che il procedimento si sia concluso per cessazione della materia del contendere perchè la sanzione era stata revocata in sede di autotutela. Non va, inoltre, liquidata la fase istruttoria e/o di trattazione in quanto già prima dell’udienza di comparizione innanzi al Giudice di Pace era stato comunicato il provvedimento di revoca in sede di autotutela.

1.9. Sulla base di tali criteri, le spese del giudizio di primo grado vanno quantificate in Euro 140,00 mentre le spese del giudizio d’appello in Euro 230,00 oltre spese forfettarie, iva e cap come per legge.

1.10. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, liquida in Euro 140,00 le spese del giudizio innanzi al Giudice di pace ed in Euro 230,00 le spese innanzi al Tribunale, oltre spese forfettarie, iva e cap come per legge.

Condanna il Comune di Casalecchio Reno al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 645,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge, iva e cap come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021

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