Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1615 del 24/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/01/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 24/01/2020), n.1615

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3823-2019 proposto da:

D.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato FRANCESCO BONATESTA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1636/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 18/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA

NAZZICONE.

Fatto

RILEVATO

– che viene proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna del 18 giugno 2018, la quale ha respinto l’impugnazione avverso l’ordinanza del Tribunale della stessa città, a sua volta reiettiva del ricorso avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;

– che non svolge difese il Ministero intimato;

– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

– che il motivo verte sulla violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 2008, art. 32, e del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, per avere la corte del merito ritenuto non dimostrata la sussistenza dei presupposti per il permesso di soggiorno umanitario, mentre alle norme deve essere data ampia interpretazione, avendo carattere residuale, e nella specie la condizione di vulnerabilità del richiedente “è stata ben definita (nel ricorso introduttivo che nell’atto di appello) ed è stata esattamente esplicitata anche mediante produzione documentale”;

– che l’unico motivo è inammissibile;

– che la corte territoriale ha, invero, affermato essere il richiedente non credibile, avendo egli narrato di temere di essere scambiato per omosessuale, pur non essendolo, per il fatto di avere meramente coabitato con altri ragazzi tra cui uno omosessuale: ma egli ha reso dichiarazioni del tutto contraddittorie, prima innanzi alla commissione, e poi al Tribunale (ricordate dalla sentenza impugnata), sia in ordine alla vicenda della irruzione dei poliziotti, sia alla fuga in Italia;

– che, per quanto ora rileva, la corte ha ritenuto assente qualsiasi allegazione circa situazioni di vulnerabilità del richiedente;

– che, quindi, la corte del merito ha stigmatizzato l’eclatante violazione del dovere di collaborazione e l’uso strumentale della domanda di protezione, oltre alla insuperabile non credibilità del richiedente; proprio per tali ragioni, essa la revocato l’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato;

– che il ricorso, pertanto, nemmeno rivolge una critica specifica in ordine alla ritenuta non credibilità ed inverosimiglianza del racconto del richiedente, il quale anche in questa sede resta del tutto generico financo rispetto alle ipotetiche situazioni soggettive di vulnerabilità;

– che occorre ricordare come, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie deve essere frutto di valutazione autonoma, non potendo conseguire automaticamente dal rigetto delle altre domande di protezione internazionale, essendo necessario che l’accertamento da svolgersi sia fondato su uno scrutinio avente ad oggetto l’esistenza delle condizioni di vulnerabilità che ne integrano i requisiti (Cass., n. 28990/18);

– che, secondo il costante orientamento di questa Corte, la necessità dell’approfondimento viene meno con la preventiva esclusione della credibilità, in relazione alle condizioni di riconoscimento della domanda di protezione internazionale connesse anche con il profilo dell’omosessualità (Cass. 23 maggio 2019, n. 13968; Cass. 16025 e 28862 del 2018);

– che, dunque, l’onere della parte afferisce anche all’allegazione delle ragioni di fragilità; ma, nel caso in esame, neppure in sede di ricorso si dice quali sono i fatti che fanno emergere la fragilità del richiedente e che giustificherebbero la concessione del permesso umanitario, nè si dice quando e come essi siano stati allegati e non valutati dal giudice a quo;

– che, inoltre, il ricorrente non ha allegato la situazione specifica che lo riguarderebbe in caso eli rientro in Gambia, avendo piuttosto espresso doglianze generiche, che non sono in realtà neppure fondate sul nuovo corso socio-politico nel Gambia, evidenziato nella sentenza impugnata;

– che non occorre provvedere sulle spese di lite.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dichiara che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, se dovuto, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA