Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1615 del 24/01/2011

Cassazione civile sez. I, 24/01/2011, (ud. 26/10/2010, dep. 24/01/2011), n.1615

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.V., elettivamente domiciliato in Roma, via

Ludovisi n. 35, presso l’avv. ARIELLA COZZI, rappresentato e difeso

dall’avv. BALDASSINI Rocco in virtù di procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliato per legge in Roma, via dei

Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, dalla

quale è rappresentato e difeso;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte di Appello di Campobasso n. 14/07,

pubblicato il 30 gennaio 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26

ottobre 2010 dal Consigliere Dott. MERCOLINO Guido;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. APICE Umberto, il quale ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con decreto del 30 gennaio 2007, la Corte d’Appello di Campobasso ha accolto la domanda di equa riparazione proposta da M.V. nei confronti del Ministero della Giustizia per la violazione del termine di ragionevole durata del processo, verificarsi in un giudizio di risarcimento dei danni da sinistro stradale promosso dal ricorrente dinanzi al Pretore di Avezzano nei confronti di P.F., I.C. e la Nuova MAA Assicurazioni.

Premesso che il giudizio presupposto, non ancora conclusosi in primo grado nonostante siano trascorsi quindici anni dalla proposizione della domanda, non presenta aspetti di particolare complessità, ha determinato in sette anni il periodo eccedente la ragionevole durata, escludendo dal computo il tempo corrispondente ai rinvii di udienza determinati da impedimenti dell’ufficio, dall’assunzione di testimonianze previo accompagnamento del testimone e dalla rimessione della causa al giudice onorario aggregato, nonchè quello corrispondente agli annuali periodi di sospensione feriale. Ha quindi ritenuto che il predetto ritardo abbia arrecato ansia e sofferenza all’interessato, liquidando il ristoro del danno non patrimoniale in Euro 7.000,00, oltre interessi legali dalla domanda.

2. – Avverso la predetta sentenza il M. propone ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo. Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione e la mancata applicazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 cod. civ. e degli artt. 6, par. 1, e 13 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo, nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Premesso che il ristoro va commisurato all’intera durata del processo presupposto, sostiene che la Corte d’Appello ha illegittimamente sottratto da tale durata i periodi di sospensione previsti dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1 non addebitabili alle parti, nonchè il tempo corrispondente ai rinvii chiesti dalle parti per adempimenti imposti dal codice di rito, pur dovendo le parti avvalersi dei mezzi da quest’ultimo previsti per far valere i loro diritti, senza precisare i periodi presi in considerazione, i rinvii addebitabili alle parti e le ragioni della relativa imputabilità.

La Corte d’Appello si è inoltre discostata dai principi enunciati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, sia nell’individuazione dei parametri per la determinazione della durata ragionevole del giudizio, sia nell’accertamento del danno, determinando in sette anni il tempo eccedente la predetta durata senza nulla precisare in ordine all’esclusione del restante periodo, e rilenendo immotivatamente equo l’importo di Euro 1.000,00 per ciascun anno di durata eccessiva.

2. – Il ricorso è parzialmente fondato.

Benvero, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l’indennizzo dovuto per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo deve essere determinato, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2 tenendo conto non già dell’intero arco temporale in cui si è svolto il giudizio presupposto, ma del solo periodo eccedente la durata ritenuta ragionevole; tale modalità di calcolo, infatti, pur risultando difforme da quella adottata dalla Corte EDU, non tocca la complessiva attitudine della legge citata ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro, e risulta pertanto compatibile con gli impegni internazionali assunti dalla Repubblica italiana attraverso la ratifica della CEDU e con il pieno riconoscimento, da parte dell’art. 111 Cost., comma 2, (nel testo introdotto dalla Legge Costituzionale 23 novembre 1999, n. 2). del canone di cui all’art. 6, par. 1. della Convenzione medesima (cfr. Cass., Sez. 1^ 6 maggio 2009, n. 10415; 22 gennaio 2008, n. 1354; 19 dicembre 2007, n. 23844).

Peraltro, secondo l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, la durata ragionevole del processo, ai fini dell’accertamento della violazione dell’art. 6, par. 1, della CEDU, dev’essere individuata tenendo conto del suo intero svolgimento, dalla sua introduzione lino al momento della sua definizione o della proposizione della domanda di equa riparazione, ovverosia mediante una valutazione sintetica e globale del giudizio, da considerarsi nella sua complessiva articolazione (ivi compresi, quindi, i periodi di sospensione eventualmente previsti dalla legge), alla stregua dei parametri di ordine generale fissati dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 (cfr. Cass., Sez. 1^, 10 maggio 2010, n. 11307; 15 novembre 2006, n. 24356; 23 agosto 2005, n. 11307).

In particolare, a fronte di una cospicua serie di differimenti disposti dal giudice istruttore, anche su richiesta della parte o comunque senza la sua opposizione, si deve distinguere, come impone l’art. 2 cit., comma 2 tra ritardi ascrivibili alle parti e ritardi addebitabili allo Stato per la loro evidente irragionevolezza, e pertanto, salvo che siano evidenziate particolari circostanze riconducibili alla fisiologia del processo o una vera e propria strategia dilatoria della parte, idonea ad impedire l’esercizio dei poteri di direzione del processo propri del giudice istruttore, occorre individuare la durata irragionevole comunque ascrivibile allo Stato, ferma restando a possibilità che la frequenza ed ingiustificatezza delle istanze di differimento incida sulla valutazione del patema indotto dalla durata, e conseguentemente sulla misura dell’indennizzo da riconoscere (cfr. Cass.. Sez. 1^, 25 gennaio 2008, n. 1715).

Tali principi non risultano correttamente applicati dal decreto impugnato, nel quale la Corte d’Appello ha provveduto alla determinazione del ritardo nella definizione della controversia ed alla valutazione delle ragioni della sua addebitabilità, senza procedere alla previa individuazione della durata ragionevole, in base ai parametri di cui all’art. 2: essa si è infatti limitata a sottrarre dalla durata complessiva del giudizio i periodi di stasi nella trattazione a suo avviso ascrivibili a disfunzioni dell’ufficio giudicante e ad escludere la detraibilità di quelli corrispondenti alla sospensione feriale annuale, senza valutare se la durata residua, pari a circa otto anni, fosse interamente giustificata dalle esigenze della trattazione e dell’istruzione, nonostante avesse precedentemente affermato che la causa non presentava aspetti di particolare complessità.

2.1. – Sono invece inammissibili le ulteriori censure sollevate dal ricorrente in ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale.

E’ pur vero, infatti, che, come ripetutamente affermato da questa Corte, il giudice nazionale, se da un lato non può ignorare, nella liquidazione del ristoro dovuto per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, i criteri applicati dalla Corte EDU, dall’altro può apportarvi le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda, purchè motivate e non irragionevoli.

E’ stato tuttavia precisato che. ove non emergano elementi concreti in grado di far apprezzare la peculiare rilevanza del danno non patrimoniale, l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa comporta, alla stregua della più recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che la quantificazione di tale pregiudizio dev’essere, di regola, non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore a Euro 1.000,00 per quelli successivi, in quanto l’irragionevole durata eccedente il periodo indicato comporta un evidente aggravamento del danno (cfr. Cass., Sez. 1^ 30 luglio 2010, n. 17922; 14 ottobre 2009, n. 21840).

A tali parametri si è sostanzialmente attenuta la Corte d’Appello, la quale, non avendo riscontrato la sussistenza di elementi tali da evidenziare una particolare intensità del patema d’animo conseguente all’irragionevole durata del giudizio., ha liquidato il danno non patrimoniale in Euro 1.000,00 per ciascun anno di ritardo, riconoscendo quindi, per il primo triennio, un importo addirittura maggiorato rispetto a quello risultante dai criteri enunciali dalla Corte RDU. Il ricorrente lamenta l’insufficienza di tale liquidazione e l’inadeguatezza della motivazione fornita a sostegno della stessa, senza tuttavia precisare gli elementi, non presi in considerazione dalla Corte d’Appello, in base ai quali essa sarebbe dovuta pervenire al riconoscimento di un importo più elevato.

In tal modo, egli dimostra di volere in realtà sollecitare, attraverso l’apparente denuncia della violazione di legge e del vizio di motivazione, un diverso apprezzamento del materiale probatorio, non consentito in sede di legittimità, non spettando a questa Corte il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico – formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta da giudice del merito, al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. lav.. 23 dicembre 2009, n. 27162; 11 luglio 2007. n. 11489).

3. – Il decreto impugnato va pertanto cassato, nei limiti segnati dalle censure accolte, e la causa va rinviata alla Corte d’Appello di Campobasso, che provvederà, in diversa composizione, anche alla liquidazione delle spese relative alla presente fase.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte di Appello di Campobasso, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese relative al presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 26 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2011

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