Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1615 del 23/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1615 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: DE MARINIS NICOLA

ORDINANZA
sul ricorso 23219-2015 proposto da:
DI FAZIO ROSETTA, COLONNA GIOVINA, ANTRILLI MARA,
SALVATORE ROSAMARIA, NASUTI CAMILLO, DI CIANO NICOLETTA,
BIANCO ANGELA, DI NUNZIO ANTONIETTA, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA DI PIETRALATA 320-D, presso lo studio dell’avvocato
GIGLIOLA MAZZA RICCI, rappresentati e difesi dall’avvocato VINCENZO
ANTONUCCI;
– ricorrenti contro
ASL – AZIENDA SANITARIA LOCALE N.2 DI LANCIANO-VASTOCHIETI, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA SAVOIA 84, presso lo studio dell’avvocato DANIELE MICONI,
rappresentata e difesa dall’avvocato DUILIO CRISCI;
– con troricorren te –

Data pubblicazione: 23/01/2018

avverso la sentenza n. 728/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,
emessa il 18/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del
05/12/2017 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.
RILEVATO

che, con sentenza del 18 giugno 2015, la Corte d’Appello di L’Aquila,

domanda proposta da Rosetta Di Fazio e altri sette nei confronti della
ASL N. 2 Lanciano, Vasto, Chieti, avente ad oggetto il riconoscimento
del proprio diritto a percepire, quale infermieri professionali addetti
all’Unità Stroke del Reparto di Neurologia dell’Ospedale Renzetti di
Lanciano, l’indennità di terapia sub-intensiva di cui all’art. 44,
comma 6, lett. b) del CCNL del comparto Sanità;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa
ritenuto non qualificabile quale servizio di terapia sub-intensiva l’Unità
di adibizione dei ricorrenti per l’assenza di disposizioni regionali recanti
relativamente ad essa una tale qualificazione;

che per la cassazione di tale decisione ricorrono i lavoratori, affidando
l’impugnazione a due motivi, poi illustrati con memoria, cui resiste,
con controricorso, la ASL N. 2 Lanciano, Vasto, Chieti;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è
stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
CONSIDERATO

che, con i motivi su cui si articola l’impugnazione, i ricorrenti, nel
denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 44, comma 6,
lett. b), del CCNL di comparto i degli artt. 1362 e 1363 c.c. r dell’art.
63, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 36 Cost. t dell’art. 2126 c.c.
e

dell’art.

45

d.lgs.

n.

165/2001,

lamentano

l’erroneità

dell’interpretazione accolta dalla Corte territoriale in ordine alla
disciplina contrattuale, da intendersi, viceversa, come volta a
Ric. 2015 n. 23219 sez. ML – ud. 05-12-2017

-2-

in riforma della decisione resa dal Tribunale di Lanciano, rigettava la

riconoscere l’indennità in questione al personale infermieristico che,
come si verificava nel loro caso, era comunque impegnato, a
prescindere dal reparto di adibizione, nello svolgimento effettivo di
terapia intensiva e/o sub-intensiva, determinandosi altrimenti una
ingiustificata disparità di trattamento a parità di mansioni;
– che, i motivi prospettati devono ritenersi infondati alla stregua

n. 460, Cass. 24 settembre 2015, n. 18960, Cass. 18 novembre
2015, n. 23602, Cass. 20 novembre 2015, n. 23792, Cass. 25 luglio
2017, n. 18357), secondo cui il riferimento testuale operato dalla
disciplina collettiva all’articolazione organizzativa cui è
istituzionalmente demandato il compito di dar corso a terapie
intensive o sub-intensive, piuttosto che ai soggetti impegnati nello
svolgimento di quelle attività, risulta significativo della volontà delle
parti di destinare l’emolumento in questione al personale
infermieristico stabilmente assegnato alle articolazioni organizzative
deputate, per disposizione espressa, alla somministrazione di quelle
terapie, evenienza che nella specie non risulta verificata, sia che si
faccia riferimento al Piano sanitario regionale, che non include l’Unità
Stroke di assegnazione dei ricorrenti tra i reparti di terapia intensiva
e sub-intensiva, sia che si abbia riguardo alla contrattazione
decentrata, abilitata, ai sensi dell’art. 44, comma 9, del CCNL di
comparto, ad ampliare, peraltro nei limiti di spesa alla stessa imposti
e sempre che si tratti di personale impiegato nelle articolazioni
organizzative individuate come rientranti nell’ambito di applicazione
dell’art. 44, comma 6, in questione, la sfera dei destinatari
dell’indennità;
– che, pertanto, condividendosi la proposta del relatore, il ricorso va
rigettato;
che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da
dispositivo;

Ric. 2015 n. 23219 sez. ML – ud. 05-12-2017

-3-

dell’orientamento accolto da questa Corte (v. Cass. 14 gennaio 2015,

P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento
delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro
200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi oltre spese
generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà

ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso
art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2017
Il Presidente
W& >1.4.124)

atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del

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