Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1615 del 20/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/01/2017, (ud. 16/09/2016, dep.20/01/2017),  n. 1615

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento per competenza 10496/2015 proposto da:

V.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F SIACCI 2

B, presso lo studio dell’avvocato CORRADO DE MARTINI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORENZO MONDINI,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT SPA e per essa UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA, quale

mandataria, in persona del Procuratore speciale, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI BATTISTA VICO 31, presso lo studio

dell’avvocato ENRICO SCOCCINI, rappresentata e difesa dall’avvocato

ANDREA AGOSTINI, giusta procura speciale a margine della memoria

difensiva;

– resistente –

contro

BANCA SUASA CREDITO COOPERATIVO SOC COOP, FINAGER LIMITED;

– intimate –

sulle conclusioni scritte dal P.G. in persona del Dott. Carmelo

Sgroi, che chiede, visti gli artt. 42, 380 ter c.p.c., che la Corte

di Cassazione, in Camera di consiglio;

a) in via principale, dichiari l’inammissibilità, e;

b) in via subordinata, rigetti il ricorso per regolamento di

competenza, con le conseguenze di legge;

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 6/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. V.F. ha proposto regolamento di competenza, basato su tre motivi, nei confronti di UniCredit S.p.a., e per essa Unicredit Credit Management Bank S.p.a. quale mandataria, di Banca Suasa Credito Cooperativo soc. coop. e di FINANGER Limited e avverso l’ordinanza del 6 marzo 2015, con la quale, nella causa relativa all’azione revocatoria ex art. 2901 c.c., intentata da UniCredit S.p.a. nei confronti suoi e della FINANGER Limited, il Tribunale di Ancona, “ritenuto che gli elementi desumibili dalla documentazione prodotta consentano di riaffermare la competenza per territorio del tribunale adito, tenuto conto che la domanda revocatoria parrebbe fondata sul criterio derivante da un rapporto bancario instaurato presso la filiale di (OMISSIS) della banca attrice, salva ogni più approfondita valutazione che potrà essere compiuta in sede di decisione anche per quanto riguarda la giurisdizione” e “ritenuta la causa matura per la decisione” ha fissato “per la precisazione delle conclusioni l’udienza del 9 novembre 2016 h. 9,30”.

UniCredit S.p.a., e per essa Unicredit Credit Management Bank S.p.a. quale mandataria, ha depositato memoria difensiva ex art. 47 c.p.c., u.c..

Il P.M. ha concluso, in via principale per l’inammissibilità e, in subordine, per il rigetto del proposto regolamento necessario di competenza, con le conseguenze di legge.

2. Come pure evidenziato dal P.G., va dichiarata l’inammissibilità del ricorso nella parte in cui la ricorrente deduce questioni relative a un preteso difetto di giurisdizione del giudice adito, sostenendo l’attribuzione della controversia, ai sensi all’art. 17 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 e all’art. 23 del Regolamento n. 44/2001/CE, alla “competenza del Tribunale di Malta”, in base alla clausola n. X dell’atto oggetto della proposta azione, costituito da un conferimento immobiliare ad una società di diritto maltese, di proroga della giurisdizione e della competenza, in quanto non può essere posta in questa sede ex art. 42 c.p.c., la questione di giurisdizione.

3. Il ricorso è comunque inammissibile anche nel resto, quale istanza di regolamento di competenza.

Al riguardo si osserva che le Sezioni Unite di questa Corte, con l’ordinanza 29/09/2014, n. 20449, hanno affermato che, anche dopo l’innovazione introdotta dalla novella di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, in relazione alla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi, ora, con ordinanza anzichè con sentenza), il provvedimento del giudice adito (nella specie monocratico), che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sè, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 c.p.c., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l’idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sè, la suddetta questione, come nel caso in cui abbia conclamato il proprio convincimento (pur se in sè erroneo) di poter decidere definitivamente la questione, senza preventivamente invitare le parti alla precisazione delle conclusioni anche nel merito e senza assumere in decisione potenzialmente l’intera controversia.

Nella specie deve escludersi la ricorrenza dell’ipotesi eccezionale cui hanno fatto riferimento le Sezioni Unite, essendosi il giudice limitato, senza previo invito alle parti a precisare le conclusioni anche nel merito, come sopra già evidenziato, a “riaffermare la competenza per territorio del tribunale adito,…, salva ogni più approfondita valutazione che potrà essere compiuta in sede di decisione anche per quanto riguarda la giurisdizione” e, “ritenuta la causa matura per la decisione” ha quindi fissato l’udienza “per la precisazione delle conclusioni”.

4. Da quanto precede resta assorbito l’esame di ogni ulteriore questione.

5. Alla luce di quanto sopra evidenziato, va dichiarata l’inammissibilità del proposto ricorso per regolamento di competenza.

6. Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore della resistente mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti delle società intimate, non avendo le stesse svolto attività difensiva in questa sede.

7. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese del presente procedimento, che liquida in complessivi Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori come per legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 16 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

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