Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16149 del 28/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 28/06/2017, (ud. 23/05/2017, dep.28/06/2017),  n. 16149

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17309/2010 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso 12, l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

Ortitalia di D.N.N. & s.r.l.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Puglia, depositata il 15 maggio 2009.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 23 maggio

2017 dal Consigliere Dott. Giuseppe Tedesco.

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che la Agenzia delle Entrate, con unico motivo di ricorso proposto contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia (Ctr), pone la questione di quale siano le conseguenze della emissione dell’avviso di accertamento prima del decorso del termine di sessanta giorni previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 (norma di cui è dedotta la violazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nell’alternativa fra la illegittimità dell’avviso, secondo a tesi sostenuta dalla sentenza, e la tesi della irrilevanza della violazione, sostenuta dall’Amministrazione finanziaria nel ricorso;

che il ricorso è infondato: la L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 (“Statuto dei diritti del contribuente”) recita: “Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza”;

che l’interpretazione della norma data dall’Amministrazione finanziaria, talvolta sostenuta in passato dalla giurisprudenza e principalmente fondata sulla mancanza di una espressa previsione di nullità nella L. n. 212 del 2000, art. 12, è stata poi superata dalla successiva evoluzione della giurisprudenza di legittimità, culminata nella sentenza delle Sezioni Unite 29 luglio 2013, n. 18184, cha ha sancito il seguente principio di diritto: “In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento – termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni – determina di per sè, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, la illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus, poichè detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva. Il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell’atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l’emissione anticipata, bensì nell’effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dall’osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all’epoca di tale emissione, deve essere provata dall’Ufficio”;

che la sentenza impugnata, avendo fatto corretta applicazione di tale principio, è esente dalla censura mossa con il ricorso, il quale, va pertanto, rigettato.

PQM

 

rigetta il ricorso; nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017

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