Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16149 del 22/07/2011

Cassazione civile sez. III, 22/07/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 22/07/2011), n.16149

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

ENEL DISTRIBUZIONE SPA (OMISSIS), in persona dell’amministratore

delegato e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo studio dell’avvocato BRIGUGLIO

ANTONIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUERRA

PIETRO, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 814/2009 del TRIBUNALE di NAPOLI del 7/01/09,

depositata il 23/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. Il tribunale di Napoli, con sentenza del 23.1.2009, rigettava l’appello proposto da Enel Distribuzione s.p.a. avverso la sentenza del giudice di pace di Barra, che aveva condannato l’Enel Distribuzione al risarcimento dei danni nei confronti di S. S., con riferimento a pretese avarie dei prodotti alimentari detenuti nel frigorifero di casa ed al danno esistenziale, a seguito dell’interruzione di fornitura elettrica (black-out) tra il (OMISSIS), poichè la responsabilità della convenuta non era esclusa dalla mancata fornitura di energia alla stessa da parte del Gestore della Rete di trasmissione nazionale, essendo questi un suo ausiliario a norma dell’art. 1228 c.c..

Ha proposto ricorso per cassazione l’Enel Distribuzione spa. La parte intimata non ha svolto attività difensiva.

2. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare degli artt. 1, 2, 3, 9 e 13 dello stesso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione dell’art. 1228 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c..

Assume che la s.p.a.. GRTN – Gestore della rete di trasmissione nazionale – è una società sostanzialmente di proprietà del Ministero dell’Economia, che svolge in regime di concessione esclusiva le attività di trasmissione e dispacciamento di energia, sotto il diretto controllo dello Stato; che l’Enel non può ricevere energia elettrica da somministrare agli utenti se non da GRTN, la quale società, quindi, non può essere un suo ausiliario, in quanto non liberamente scelto.

3. Il motivo è manifestamente fondato e va accolto. Dalla normativa regolante il sistema elettrico nazionale all’epoca dei fatti di causa, e segnatamente dal D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, artt. 1, 2, 3, 9 e 13, e dal D.M. Industria 7 luglio 2000, emerge che la trasmissione di energia, attraverso la Rete Nazionale (e perciò fino alle cabine primarie dell’Enel distribuzione) è gestita obbligatoriamente ed in esclusiva dalla GRTN s.p.a. (soggetto del tutto autonomo rispetto ad Enel Distribuzione); che Enel Distribuzione non può procurarsi energia al di fuori della Rete Nazionale. Infatti sono riservati allo Stato ed affidati in concessione, in base ad apposita convenzione, al Gestore della rete, la trasmissione (consistente nel trasporto e nella trasformazione sulla rete interconnessa ad alta tensione) ed il cd. dispacciamento (consistente nell’attività diretta ad impartire disposizioni per l’utilizzazione e nell’esercizio coordinato degli impianti di produzione, della rete di trasmissione e dei servizi ausiliari) dell’energia elettrica (con la conseguenza che le controversie aventi ad oggetto le domande proposte contro il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale s.p.a. per il risarcimento dei danni cagionati dalla interruzione della somministrazione dell’energia elettrica sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo (S.U. 14.6.2007, n. 13887).

Pertanto, la s.p.a. GRTN non può considerarsi ausiliaria della convenuta ex art. 1228 c.c., poichè è un soggetto autonomo ed indipendente da questa e da qualsiasi altro soggetto operante nel settore elettrico, ed è posto in posizione di supremazia rispetto a tali soggetti e di monopolista nella gestione della rete di trasmissione, controllando tutti i flussi di energia da chiunque immessa e prelevata sulla rete, senza alcun potere direttivo o di controllo dell’Enel Distribuzione nei confronti di GRTN. Infatti, non tutti i soggetti della cui attività il debitore si avvalga per l’adempimento della propria obbligazione sono suoi ausiliari nei termini indicati dall’art. 1228 c.c.. Possono considerarsi tali tutti e soltanto coloro che agiscono su incarico del debitore ed il cui operato sia assoggettato ai suoi poteri direttivi e di controllo, a prescindere dalla natura giuridica del rapporto intercorrente tra di essi ed il debitore medesimo, ovvero allorchè sussista un collegamento tra l’attività del preteso ausiliario e l’organizzazione aziendale del debitore della prestazione (cfr. Cass. 14.6.2007, n. 13953). Inoltre, la s.p.a. GRTN non può essere considerato ausiliaria dell’Enel Distribuzione in quanto non è stato liberamente scelta dall’Enel Distribuzione per la trasmissione di energia, ma è posta in posizione di monopolista, per cui ad essa l’Enel Distribuzione doveva necessariamente rivolgersi per la trasmissione dell’energia da distribuire agli utenti.

4. L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento degli ulteriori profili di censura e degli altri motivi; e la cassazione della sentenza.

La causa si presta ad essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, è accolto il primo motivo, dichiarati assorbiti gli altri.

La sentenza è cassata e, con decisione nel merito, è rigettata la domanda.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico dell’intimato.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo; dichiara assorbiti gli altri.

Cassa e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Condanna l’intimato al pagamento delle spese che liquida in complessivi Euro 400,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte suprema di cassazione, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2011

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