Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16149 del 09/06/2021

Cassazione civile sez. lav., 09/06/2021, (ud. 20/10/2020, dep. 09/06/2021), n.16149

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23596/2016 proposto da:

A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PAOLO

ORLANDO 25 – OSTIA LIDO, presso lo studio dell’avvocato CALOGERO

INFUSO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente principale –

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175,

(DIREZIONE AFFARI LEGALI DI ROMA DI POSTE ITALIANE), presso lo

studio dell’avvocato ANTONIO SEBASTIANO CAMPISI, che la rappresenta

e difende;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 6238/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/10/2015 R.G.N. 10229/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/10/2020 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva condannato A.M. al pagamento in favore di Poste Italiane s.p.a. della somma di Euro 21.000,00 somma corrispondente ad indebiti prelievi effettuati quale operatrice di sportello.

2. Il giudice di appello, nel respingere sia l’appello principale della lavoratrice che quello incidentale di Poste Italiane, ha osservato che dei prelievi eseguiti su un libretto postale estinto, con prelievo dell’intera provvista poi depositata su di un libretto aperto presso un altro ufficio dalla medesima titolare, erano risultati riferibili ad una condotta colposa dell’ A. quelli relativi a tre cedole, per un importo di Euro 21.000,00, per le quali la dipendente aveva annotato i dati dell’originaria titolare, la quale però non ne era più in possesso ed aveva disconosciuto le firme apposte.

3. Con riguardo alle altre cedole, invece, la Corte di appello ha ritenuto, ancora una volta al pari del primo giudice, che la società non aveva dimostrato, come era suo onere, la riferibilità delle ulteriori operazioni abusive effettuate sul libretto estinto alla A..

4. Per la cassazione della sentenza ricorre A.M. con unico motivo. Resiste con controricorso Poste Italiane s.p.a. che propone ricorso incidentale tardivo.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

5. Con il ricorso principale è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218,2104 e 2697 c.c., in ordine al rapporto di causalità tra il comportamento lavorativo e l’obbligo di risarcimento e sulla prova della responsabilità e dei danni. Inoltre la ricorrente denuncia l’omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi riguardanti l’affermazione della responsabilità e dell’obbligo della A. di risarcire il danno liquidato oltre che l’immotivata affermazione della colpa della lavoratrice. La Corte di merito, infatti, non avrebbe spiegato in che senso ed in che misura la A. si era resa responsabile della violazione degli obblighi di diligenza quanto alla gestione delle operazioni di prelievo a lei addebitate.

6. La censura è inammissibile.

6.1. Seppur, almeno in parte, rubricata quale violazione degli artt. 1218,2104 e 2697 c.c., essa si sostanzia infatti nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti acquisiti al processo e denuncia una carenza motivazionale incompatibile con il testo novellato dell’art. 360 c.p.c., n. 5, che è ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame.

6.2. La ricorrente deduce che la Corte non avrebbe tenuto conto di una serie di circostanze che,se correttamente valutate, l’avrebbero convinta dell’insussistenza di una prova rassicurante della sua partecipazione all’operazione fraudolenta posta in essere in danno di Poste Italiane. Osserva che la natura indebita dei prelievi era emersa solo a distanza di tempo (quattro anni) e la Corte avrebbe dovuto tenerne conto anche in considerazione della trasparenza del comportamento della lavoratrice che non ha mai negato di aver effettuato quelle tre operazioni di prelievo effettuando tutti i controlli di rito richiesti ed era risultata estranea alle altre operazioni.

6.3. Tanto premesso rileva il Collegio che la censura non chiarisce per quale specifico aspetto la Corte nel ritenere la responsabilità della A. sarebbe incorsa nella violazione delle disposizioni denunciate. Essa si sostanzia in una ricostruzione dei fatti acquisiti al processo meramente contrappositiva rispetto a quella effettuata dalla Corte di appello che ha correttamente applicato le norme in tema di responsabilità contrattuale verificando l’esistenza di un inadempimento imputabile alla lavoratrice che si era sostanziato in una violazione dei doveri di diligenza, ai quali deve essere improntata la prestazione lavorativa, e senza incorrere in alcuna inversione dell’onere della prova che grava pacificamente sul lavoratore.

7. Per le medesime ragioni non può essere accolto il ricorso incidentale,. con il quale è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 1176,1218,2104,2105 e 2697 c.c. e l’omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa la responsabilità della lavoratrice per le altre operazioni che dovevano, ad avviso di Poste, essere tutte imputate alla A.. Anche la società, pur denunciando una violazione di legge, pretende nella sostanza che il Collegio proceda ad una ricostruzione dei fatti diversa da quella operata dal giudice del merito cui solo è demandata la valutazione delle emergenze istruttorie. Inoltre il vizio di motivazione denunciato non si confronta con le modifiche apportate all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, il quale deve essere interpretato, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione (cfr. per tutte Cass. sez. U. 07/04/2014 n. 8053). Ne consegue che è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Si tratta di anomalia che si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, nella specie insussistente, restando esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. Inoltre va ribadito che neppure l’omesso esame di elementi istruttori integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo nel caso in cui, come è nella specie avvenuto, il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. sez. U. ult. cit.).

8. In conclusione sia il ricorso principale che quello incidentale devono essere rigettati e le spese del giudizio di legittimità vanno compensate tra le parti tenuto conto della reciproca soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va poi dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale e di quello incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale ed incidentale, a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R., se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale.

Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale e di quello incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale ed incidentale, a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

 

 

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