Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16149 del 08/07/2010

Cassazione civile sez. III, 08/07/2010, (ud. 11/06/2010, dep. 08/07/2010), n.16149

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4848/2006 proposto da:

R.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 110, presso lo studio dell’avvocato MACHETTA

MARCO, rappresentato e difeso dall’avvocato PIZZUTELLI Marco giusta

delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

P.R. (OMISSIS);

– intimate –

sul ricorso 20955/2006 proposto da:

P.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CUNFIDA 20,

presso lo studio dell’avvocato OLIVETI FRANCESCO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato CIMAOMO ANTONIO giusta delega in

calce al ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

R.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 110, presso lo studio dell’avvocato MACHETTA MARCO,

rappresentato e difeso dall’avvocato PIZZUTELLI MARCO giusta delega

in calce al ricorso principale;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4126/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Sezione Seconda Civile, emessa il 21/06/2005, depositata il

29/09/2005 R.G.N. 620/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

11/06/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO SEGRETO;

udito l’Avvocato MARCO MACHETTA (per delega dell’Avv. MARCO

PIZZUTELLI);

udito l’Avvocato FRANCESCO OLIVETI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale e il rigetto del ricorso incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di appello notificato il 17.1.2003 R.D. chiedeva la riforma della sentenza del tribunale di Cassino depositata il 2.5.2002, che, decidendo sulla domanda proposta da P.R., sottoscrittore di una proposta di vendita di un immobile di R. D., aveva dichiarato risolto il contratto preliminare e condannato il R. al pagamento, a titolo di risarcimento di danni della somma di Euro 6.197,48, oltre interessi e rivalutazione.

La Corte territoriale, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava la nullità del contratto di acquisto dell’immobile poichè esso non era in proprietà esclusiva dell’alienante R., ma anche in comunione legale del coniuge M.R., che non aveva prestato il consenso alla vendita; che il P. aveva diritto alla restituzione dell’assegno di L. 10 milioni, pagato alla stipula del contratto, e non alla restituzione della somma portata dall’assegno, perchè non incassato; che il P., avendo fatto legittimo affidamento sulla conclusione del contratto, aveva diritto al risarcimento del danno pari a L. 2 milioni (Euro 1.032,91) pagati al notaio per la stipula del futuro atto e per la predisposizione della documentazione necessaria.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il R. D..

Il P.R. resiste con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale, a cui resiste il ricorrente con controricorso.

Entrambe le parti hanno presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi.

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., poichè la sentenza impugnata non si è pronunziata sulla domanda di restituzione delle somme da lui pagate in esecuzione della sentenza di primo grado.

2. Il motivo è fondato.

Nell’atto di gravame R.D. aveva richiesto, all’esito della riforma della sentenza impugnata, di condannare il P.R. alla restituzione della somma di L. 12.000.000, pagate in sede di esecuzione della sentenza di primo grado al fine di evitare l’esecuzione forzata della stessa.

Sul punto non essendosi pronunziata la sentenza impugnata, sussiste la violazione dell’art. 112 c.p.c., per la mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato.

3. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, ed in subordine per violazione dell’art. 2697 c.c., e vizio motivazionale dell’impugnata sentenza su un punto decisivo, a norma dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Assume il ricorrente che è viziata da ultra petizione la sentenza impugnata nella parte in cui, dopo aver dichiarato la nullità del contratto, l’ha condannato alla restituzione dell’assegno di L. 10 milioni, consegnatogli dal P., mentre questi aveva richiesto la condanna alla restituzione della somma di L. 10 milioni e non dell’assegno, sul presupposto che tale assegno era stato incassato.

Lamenta il ricorrente che la sentenza impugnata, in ogni caso, presenta una motivazione viziata nella parte in cui presuppone che tale assegno gli sia stato consegnato, mentre esso fu consegnato all’agente mobiliare, il quale a sua volta ha dichiarato che lo custodiva su disposizione di esso R..

4.1. Il motivo è infondato.

Va, anzitutto osservato che in caso di mancanza di una “causa adquirendi”, sia in caso di nullità, annullamento, risoluzione o rescissione di un contratto, che in caso di qualsiasi altra causa la quale faccia venir meno il vincolo originariamente esistente, l’azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo (Cass. civ., Sez. 3^, 12/12/2005, n. 27334).

4.2. La sentenza impugnata ha correttamente interpretato la domanda di restituzione del P., in conseguenza della ritenuta nullità del contratto. Essendo pacifico che il P. aveva proposto la domanda di restituzione di quanto versato in esecuzione del contratto, ed essendo risultato nel corso del giudizio che l’assegno in questione non era stato incassato dal R., il giudice di appello ha implicitamente interpretato la domanda di restituzione come rivolta al recupero dell’assegno e non della somma da esso portata, poichè questo assegno non era stato incassato.

L’interpretazione della domanda giudiziale costituisce operazione riservata al giudice del merito, il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, è tuttavia censurabile in sede di legittimità quando sia motivato in maniera incongrua e cioè senza riguardo all’intero contesto dell’atto con alterazione del senso letterale, dovendosi tener conto, in tale operazione, della formulazione testuale dell’atto nonchè del contenuto sostanziale della pretesa in relazione alle finalità che la parte intende perseguire, elemento rispetto al quale non assume valore condizionante la formula adottata dalla parte medesima (Cass. n. 22893 del 09/09/2008).

4.3. Quindi non integra vizio di extrapetizione la condanna del giudice di appello nei confronti del R. alla restituzione dell’assegno bancario e non della somma da esso portata. Irrilevante, ai fini della disposta restituzione, è la circostanza che l’assegno in questione fosse custodito dall’agente, come assume il ricorrente, poichè tale custodia, effettuata per disposizione del R., non privava lo stesso della disponibilità dell’assegno, e quindi non ne impediva la restituzione.

5. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la nullità della sentenza in violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4; in subordine violazione e falsa applicazione degli artt. 1337, 1338, e 2697 c.c., nonchè dell’art. 1227 c.c., ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Assume il ricorrente che erroneamente è stato condannato al risarcimento del danno nella misura di L. 2 milioni, dopo che era stata dichiarata la nullità del contratto, non esistendo alcuna sua responsabilità contrattuale.

Ritiene il ricorrente che, ove si ritenesse che la corte abbia statuito la condanna risarcitoria a titolo di responsabilità extracontrattuale, essa è incorsa in ultrapetizione ex art. 112 c.p.c., non essendo stata proposta tale domanda.

Poi lamenta il ricorrente che la corte territoriale non ha rilevato che incombeva all’attore fornire la prova che egli aveva confidato nella validità del contratto senza sua colpa, mentre tale prova non era stata fornita.

Infine il ricorrente lamenta che nella fattispecie a tutto concedere vi era il concorso di colpa dell’attore nella causazione del suo danno, perchè avrebbe potuto richiedere al notaio la restituzione della somma pagata di due milioni, non essendo stato più stipulato l’atto notarile.

6.1. Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.

Va, anzitutto, rilevato che la corte di appello ha ritenuto la nullità del contratto preliminare per avere il R. venduto un bene in comunione legale con il proprio coniuge. Questa Corte ha, per converso, affermato il principio secondo cui la comunione legale, come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 311 del 1988, è una comunione senza quote nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto i singoli beni, con la conseguenza che ciascun coniuge può disporre dell’intero bene, configurandosi il consenso dell’altro coniuge come un negozio autorizzativo diretto a rimuovere un limite all’esercizio del potere di disposizione sul bene ed il cui difetto può essere fatto valere nei limiti di quanto disposto dall’art. 184 c.c. Il contratto preliminare di vendita, concluso da uno solo dei coniugi in violazione dell’art. 180 c.c., non è inefficace nè nullo per mancanza di consenso del coniuge pretermesso, ma soltanto annullabile su domanda di quest’ultimo ai sensi dell’art. 184 c.c., comma 1, se riguarda un bene immobile della comunione legale. E’ inoltre irrilevante, ai fini dell’applicabilità del rimedio di annullamento previsto dalla norma, la circostanza che dal contratto derivino effetti meramente obbligatori. (Cass. civ., Sez. 2^, 13/05/2005, n. 10033). Tuttavia, poichè sul punto la sentenza non è stata impugnata, costituisce giudicato la pronunzia di nullità del contratto preliminare di vendita dell’immobile rientrante nella comunione legale.

6.2. Affermata tale nullità del contratto, va osservato che la corte di appello non ha ritenuto che sussistesse una responsabilità risarcitoria del R. fondata su tale contratto, come pare sostenere il ricorrente.

Per quanto non indichi la corte espressamente la norma su cui fonda la responsabilità risarcitoria del R., essa ha fondato la responsabilità risarcitoria di questi sulla circostanza che il P. avesse “fatto legittimo affidamento nella conclusione del contratto di compravendita” senza conoscere che esso era in comunione legale con il coniuge dell’alienante.

Ciò indica che la sentenza impugnata ha interpretato la domanda risarcitoria ed ha sussunto la fattispecie nel paradigma della responsabilità precontrattuale di cui all’art. 1338 c.c.. Le norme degli artt. 1337 e 1338 c.c., mirano a tutelare nella fase precontrattuale il contraente di buona fede ingannato o fuorviato da una situazione apparente, non conforme a quella vera, e, comunque, dalla ignoranza della causa d’invalidità del contratto che gli è stata sottaciuta, ma se vi è colpa da parte sua, se cioè egli avrebbe potuto, con l’ordinaria diligenza, venire a conoscenza della reale situazione e, quindi, della causa di invalidità del contratto, non è più possibile applicare le norme di cui sopra (cfr. Cass. civ., Sez. 1^, 06/04/2001, n. 5114).

6.3. Secondo l’orientamento maggioritario della dottrina, che questa Corte ritiene di dover condividere, non vi è alcun ostacolo di carattere generale avverso l’applicazione dell’art. 1338 c.c., a tutte le ipotesi di invalidità del contratto.

Il termine di invalidità si riferisce, quindi, non solo all’ipotesi della nullità, ma anche dell’annullabilità e della nullità parziale. Tale norma disciplina anche l’ipotesi di mancata comunicazione di una causa di inefficacia del contratto. Ciò in quanto anche in tale ipotesi si riscontra la medesima esigenza di tutela delle aspettative delle parti al perseguimento di quelle utilità cui esse mirano tramite la stipulazione del contratto.

Ne consegue che, sotto tale aspetto, il motivo di ricorso è infondato.

6.4. Va poi osservato che la responsabilità ex art. 1338 c.c., che costituisce una specificazione della responsabilità precontrattuale di cui all’articolo precedente, presuppone non solo la colpa di una parte nell’ignorare la causa di invalidità del contratto, ma anche la mancanza di colpa dell’altra parte nel confidare nella sua validità (Cass. 21/08/2004, n. 16508).

A tal fine va osservato che non può configurarsi responsabilità per colpa “in contrahendo” allorquando la causa di invalidità del negozio, nota a uno dei contraenti, e da questi in ipotesi taciuta, derivi da una norma di legge che per presunzione assoluta deve essere nota alla generalità dei cittadini, mentre il negozio concluso dal “falsus procurator” (che non è nullo e neppure annullabile, ma inefficace nei confronti del dominus fino alla ratifica di questi) da diritto all’altro contraente solo al risarcimento del danno per avere confidato senza colpa nell’operatività del contratto (Cass. 14/05/1997, n. 4258).

6.5. Nella fattispecie non risulta dal ricorso se e con quale atto la questione fattuale (e quindi di competenza del giudice di merito) circa il giusto affidamento sulla validità del contratto sia stata sottoposta al giudice di merito.

Ciò comporta l’inammissibilità della censura, per inosservanza del principio dell’autosufficienza del ricorso.

Tale principio impone al ricorrente – qualora una determinata questione giuridica, che implichi un accertamento di fatto, non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata – l’onere dr allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito e di indicare, pena la statuizione di inammissibilità per novità della censura, in quale atto del giudizio precedente la questione sia sollevata così da consentire alla Corte di controllare la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 02/10/2008, n. 24449).

7.1. Egualmente infondata è la ritenuta violazione dell’art. 1227 c.p.c..

Anzitutto la mancata richiesta al notaio di restituzione della somma inutilmente versata per il futuro atto, mai poi rogato, astrattamente può identificare l’ipotesi di cui all’art. 1227 c.c., comma 2 e non comma 1.

In tema di risarcimento del danno, l’ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell’evento dannoso (art. 1227 c.c., comma 1) va distinta da quella (disciplinata dal comma 2 della medesima norma) riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione, giacchè – mentre nel primo caso il giudice deve proporsi d’ufficio l’indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, dello stesso – la seconda di tali situazioni costituisce oggetto di una eccezione in senso stretto, in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede; ne consegue che la relativa eccezione non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di cassazione (Cass. civ., Sez. 3^, 02/04/2001, n. 4799).

7.2. Nella fattispecie, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, dallo stesso non risulta se e quando ed in quale atto la predetta questione del comportamento colposo del creditore fu sottoposta al giudice di merito.

8. Stante il parziale accoglimento del ricorso, risulta assorbito il quarto motivo di ricorso, relativo alla statuizione sulle spese del giudizio di appello.

9. Il ricorso incidentale è inammissibile, per mancata esposizione dei fatti di causa, a norma del combinato disposto dell’art. 371 c.p.c., comma 3, e art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

Infatti il controricorso, avendo la sola funzione di resistere all’impugnazione altrui non richiede a pena di inammissibilità l’esposizione sommaria dei fatti di causa, ben potendo richiamarsi ai fatti esposti nella sentenza impugnata ovvero nel ricorso principale (Cass. 21.2.1996, n. 1341; Cass. 9.9.1997, n. 8746).

Ove tuttavia detto controricorso contenga anche un ricorso incidentale, per l’ammissibilità di quest’ultimo, data la sua autonomia rispetto al ricorso principale, deve sussistere l’esposizione sommaria dei fatti di causa ed è pertanto inammissibile il ricorso incidentale (e non il controricorso) tutte le volte in cui si limiti ad un mero rinvio all’esposizione del fatto contenuta nel ricorso principale, potendo il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, ritenersi sussistente, solo quando dal contesto dell’atto di impugnazione si rinvengono gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalle parti, senza necessità di ricorso ad altre fonti (Cass. S.U. 13.2.1998,n. 1513). Ai fini dell’inammissibilità alla mancata esposizione dei fatti di causa va equiparata l’insufficienza della stessa (Cass. 23/05/2003, n. 8154;

Cass. 23.7.1994, n. 2796).

Nella fattispecie neppure dal contenuto del controricorso emergono tutti questi elementi suddetti relativi allo svolgimento dei fatti di causa.

10. In definitiva va accolto il primo motivo del ricorso principale, vanno rigettati il secondo ed terzo e va dichiarato assorbito il quarto. Va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale; va cassata in relazione al motivo accolto l’impugnata sentenza.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti fattuali, la causa può essere decisa nel merito a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 1.

Pertanto P.R. va condannato a restituire a R. D. la differenza tra quanto da quest’ultimo pagato in esecuzione della sentenza di primo grado e quanto, oggetto della condanna di secondo grado.

Esistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di appello e di questo di cassazione.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi. Rigetta il secondo ed terzo motivo di ricorso e dichiara assorbito il quarto ed accoglie il primo. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Decidendo la causa nel merito condanna P.R. a restituire a R.D. la differenza tra quanto da quest’ultimo pagato in esecuzione della sentenza di primo grado e quanto oggetto della condanna di secondo grado.

Compensa tra le parti le spese del giudizio di appello e di questo di cassazione.

Così deciso in Roma, il 11 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2010

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