Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16149 del 03/08/2016


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Cassazione civile sez. trib., 03/08/2016, (ud. 19/02/2016, dep. 03/08/2016), n.16149

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26279-2009 proposto da:

M.R., M.A., M.L.,

M.M., elettivamente domiciliati in ROMA VIA CALVI DELL’UMBRIA 9,

presso lo studio dell’avvocato FULVIO BALDACCI, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CARMINE MASUCCI giusta delega a

margine;

– ricorrenti –

contro

AMMINISTRAZIONE ECONOMIA E FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI

NAPOLI (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 85/2008 della COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA

depositata il 21/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/02/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito per il ricorrente l’Avvocato MASUCCI che chiede l’accoglimento

e deposita n. 2 cartoline verdi postali;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

M.A., R., L. e M., quali eredi di T.F., ricorrono con unico motivo contro l’Amministrazione dell’economia e della finanze e l’Agenzia delle entrate per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 85/24/08, dep. 21.10.2008. Con l’impugnata sentenza è stato rigettato l’appello proposto dalla loro dante causa in relazione a cartella di pagamento per irpef anno 1995, confermando la decisione di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso, in quanto firmato dalla contribuente e quindi presentato senza l’assistenza di un procuratore abilitato. In particolare la CTR ha ritenuto che la proposizione del ricorso da parte della ricorrente, invece che del difensore abilitato nei casi in cui la legge lo richiede, ne determina l’inammissibilità.

L’Agenzia delle entrate non ha svolto difese in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo del ricorso i ricorrenti, quali eredi di T.F., deducono violazione di legge (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, comma 5 e art. 18, commi 3 e 4 ex art. 360, n. 3), per avere la CTR dichiarato inammissibile il ricorso non presentato con l’assistenza di un difensore, senza che sia stato ordinato alla parte privata di munirsi di assistenza tecnica entro un dato termine.

2. Il motivo è fondato.

In tema di assistenza tecnica del contribuente nei giudizi tributari di importo superiore a Euro 5.000.000 – attualmente Euro 2.582,28 – questa Corte, in continuità con i principi enunciati dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 189 del 2000 e n. 202 del 2002 e con l’ordinanza n. 158 del 2003, ha condivisibilmente affermato che la mancanza di difesa tecnica “determina il dovere per il giudice tributario adito di imporre l’ordine di munirsi di detta assistenza, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 12, comma 5”.

Ciò in quanto la disposizione citata va interpretata, in una prospettiva costituzionalmente orientata, in linea con l’esigenza di assicurare l’effettività del diritto di difesa nel processo e l’adeguata tutela contro gli atti della P.A., evitando nel contempo irragionevoli sanzioni di inammissibilità, che si risolvano in danno per il soggetto che si intende tutelare (Cass. S.U. 22601/2004; Cass. 3266/2012).

Dovendosi adeguare a tali principi, il Collegio osserva che il giudice di primo grado non avrebbe potuto dichiarare l’inammissibilità del ricorso introduttivo, senza previa fissazione di un termine alla ricorrente, per munirsi della necessaria assistenza tecnica. Proprio perchè la prescritta assistenza tecnica condiziona l’ammissibilità della domanda, l’ordine di munirsi (in via preventiva) di essa non può che provenire, con carattere di pregiudizialità, dal Giudice di primo grado.

La fattispecie, ancorchè non considerata dal legislatore, deve necessariamente esser fatta rientrare – in virtù dell’intervento del Giudice delle leggi – tra i casi di non regolare costituzione del contraddittorio, in relazione al quale il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, comma 1, lett. b), dispone la rimessione della causa alla commissione provinciale (cfr. Cass. n. 620 del 13/01/2006; n. 13208 del 06/06/2007; conf. n. 18129 del 07/08/2009).

Conclusivamente, pronunciando sul ricorso, la sentenza deve essere cassata, con rinvio alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, anche per le spese, perchè inviti la parte privata a munirsi, entro un termine da assegnare, dell’assistenza tecnica necessaria in ordine al ricorso introduttivo; con declaratoria di inammissibilità, in caso di mancata esecuzione dell’ordine, ed esame del merito, in caso di ottemperanza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTP di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2016

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