Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16148 del 28/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 28/07/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 28/07/2020), n.16148

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25885-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.G., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in ROMA

VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell’avvocato SASSANI BRUNO

NICOLA, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUISO

FRANCESCO PAOLO, giusta procura in calce;

elettivamente domiciliati in ROMA VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo

studio dell’avvocato SASSANI BRUNO NICOLA, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LUISO FRANCESCO PAOLO, giusta

procura in calce;

(OMISSIS) SPA ORA (OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DI SAN

-LORENZO IN LUCINA 26, presso lo studio dell’avvocato DI CONDOJANNI

SERGIO MARULLO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

DI CONDOJANNI FRANCESCO MARULLO, giusta procura a margine;

– controricorrenti –

e contro

G.E.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 127/2012 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 17/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/12/2019 dal Consigliere Dott. RUSSO RITA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del ricorso;

udito per i controricorrenti l’Avvocato LUISO FRANCESCO PAOLO anche

per delega dell’Avvocato DI CONDOJANNI MARULLO che ha chiesto il

rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – La società Iniziative Lunigiane s.r.l. ha acquistato da una pluralità di venditori vari appezzamenti di terreno in (OMISSIS), località Montelungo, per adibirli a campo da golf. Il valore dichiarato è stato rettificato dalla Agenzia delle entrate con quattro separati avvisi di accertamento, elevandolo complessivamente da Euro 847.798,83 a Euro 6.093.495,06 ritenendo che i terreni avessero potenzialità edificatorie.

La società ha impugnato gli avvisi di accertamento in questione innanzi alla commissione tributaria provinciale di Massa Carrara con separati ricorsi che sono stati riuniti per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva. In detti ricorsi la società ha contestato il metodo di determinazione del valore, in particolare deducendo che sono stati presi in considerazione valori contenuti in atti (trasferimenti, divisioni e perizie) anteriori di oltre 3 anni al negozio e che i valori OMI erano inapplicabili alla fattispecie.

La CTP ha accolto solo parzialmente i ricorsi, rideterminando il quantum. Avverso la sentenza di primo grado è stato proposto appello dalla società ed anche da alcuni dei venditori. La CTR della Toscana, con sentenza depositata in data 17.9.2013 ha accolto gli appelli rilevando che la potenzialità edificatoria dei terreni era inferiore a quella accertata, in quanto la variante al PRG non aveva efficacia per la mancata approvazione del piano strutturale. Ha inoltre ritenuto che i valori OMI non fossero nel caso di specie utilizzabili per la diversa ubicazione dei terreni in oggetto rispetto a quelli considerati dall’ufficio.

2. – Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’agenzia, affidandosi a quattro motivi. Alcuni dei venditori hanno presentato controricorso. Il fallimento della società (OMISSIS) s.r.l. si è costituito eccependo il difetto di notifica del ricorso per cassazione, che risulta notificato alla società in bonis.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. – Preliminarmente va esaminata eccezione proposta dalla curatela del fallimento.

L’eccezione è infondata.

Il fallimento della società è intervenuto dopo la sentenza d’appello e pertanto anche alla presente fattispecie può applicarsi il principio, già enunciato da questa Corte, secondo il quale se il fallimento interviene nelle more del giudizio ma non è dichiarato ovvero anche nelle more della pubblicazione della sentenza di secondo grado e in pendenza del termine per la impugnazione, la notifica del ricorso per cassazione fatta presso il difensore di detta parte in bonis, anzichè nei confronti del curatore del fallimento, non è inesistente ma nulla, e pertanto è sanata dalla costituzione del curatore (cfr. Cass.16070/2014; Cass. 8192/2018, Cass. 12785/2016).

4. – Con il primo motivo del ricorso la parte deduce la nullità della sentenza e la violazione dell’art. 112 c.p.c. perchè la CTR non ha dichiarato l’estinzione del giudizio in relazione ai contribuenti (venditori) che hanno presentato istanza di definizione con esito positivo, elencati nella nota della Agenzia del 5 settembre 2012, indirizzata alla CTR e trascritta in ricorso.

Il motivo è fondato.

Gli stessi contribuenti interessati danno atto di avere richiesto, in grado di appello, e specificamente nelle conclusioni assunte nella memoria autorizzata, la dichiarazione della cessazione della materia del contendere per la intervenuta definizione. Nel controricorso i predetti contribuenti deducono che la pronuncia di accoglimento dell’appello avrebbe nei loro confronti il valore di declaratoria della cessazione della materia del contendere. Così non è, perchè la dichiarazione della cessazione della materia del contendere presuppone l’accertamento della definizione della pretesa tributaria e non, come è avvenuto nella specie, della fondatezza dell’originario appello dei contribuenti. Dalla motivazione della sentenza impugnata è peraltro evidente che la questione non è stata considerata dal giudice d’appello, il quale non ha esaminato nè la predetta nota del 5.9.2012, nè altri atti relativi alla dedotta definizione della lite, ma il merito della questione.

Sul punto specifico pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata e rinviata al giudice del merito perchè verifichi la intervenuta definizione della lite e di conseguenza l’eventuale cessazione della materia del contendere tra l’agenzia e i contribuenti interessati.

5. – Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la nullità della sentenza e la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.. Secondo l’Agenzia, il giudice d’appello non si sarebbe avveduto che gli appellanti non avevano censurato i valori attribuiti ai terreni non edificabili, per la cui valutazione erano stati impiegati i valori agricoli medi, così come l’ufficio ha rilevato delle proprie controdeduzioni.

Il motivo è inammissibile per difetto di specificità.

La censura non è adeguatamente illustrata, se non con un generico riferimento alle controdeduzioni presentate dall’ufficio in primo grado e alla affermazione resa dalla CTP secondo cui l’applicazione dei valori agricoli medi non sarebbe stata oggetto di rilievo da parte della società, che comunque non è la sola controparte del giudizio; di contro nella esposizione dei fatti contenuta nella parte narrativa del ricorso, la contestazione delle controparti appare di ben altra portata e non limitata ai terreni edificabili. I contribuenti, infatti, nel costituirsi in sede di giudizio odierno, hanno affermato esplicitamente che in tutti i ricorsi la censura relativa alla valutazione dei terreni agricoli è stata sollevata, indicando specificamente le pagine del ricorso ove essa è esposta.

5. – Con il terzo motivo del ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51, 52 e 43 e del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3).

La parte lamenta che il giudice d’appello/dopo aver riconosciuto formalmente l’applicabilità al caso di specie dell’art. 36 del DL 223/ 2006 ne abbia poi precluso nella sostanza l’applicazione, dando un peso decisivo alla evoluzione dell’iter urbanistico successivo agli atti di compravendita anzichè alla situazione esistente al momento della stipula del contratto. Secondo la parte ricorrente, al momento della stipula si poteva invece ritenere che l’edificabilità fosse pari a 85.000 mc e non a 10.000 mc, stante il fatto che la mancata approvazione del piano strutturale è elemento di valutazione sopravvenuto temporalmente all’atto.

Il motivo è infondato. Si tratta sostanzialmente di censure in fatto, dirette a contestare il criterio di valutazione applicato dalla CTR al fine di ritenere una ridotta edificabilità del suolo. E’ infatti pacifico che il piano strutturale comunque non fosse approvato nè alla data degli atti nè successivamente e questa circostanza ha inciso nella valutazione di merito operata dalla CTR, insindacabile in questo giudizio.

4) Con il quarto motivo del ricorso si lamenta la nullità della sentenza per motivazione apparente in quanto la motivazione della sentenza seguirebbe un percorso non lineare e confuso.

Secondo la ricorrente, la qualificazione dei terreni come edificabili poteva essere negata, ovvero riconosciuta e in tal caso avrebbe dovuto essere discusso nel merito il percorso valutativo operato dall’ufficio. Il giudizio sull’iter argomentativo seguito dall’ufficio sarebbe dovuto iniziare dalla risoluzione della questione relativa alla qualificazione dei terreni come edificabili o meno ai fini fiscali; di contro la CTR ha giustificato la disapplicazione del D.L. n. 223 del 2006, art. 36 sulla base di (asserite) incongruenze nell’accertamento.

Il motivo è infondato. La questione non è posta dalla CTR in termini di aut aut (edificabile o meno) bensì come accertamento della cubatura ef come sopra si è dettofil giudice d’appello ha dato valore decisivo alla circostanza che la variante del 2004, con la quale il Comune ha concesso l’aumento di cubatura, non poteva avere alcuna efficacia in quanto non risultava approvato -alla data della sentenza di secondo grado- il piano strutturale del Comune. La CTR ha quindi ritenuto la potenzialità edificatoria dei terreni, ma nella misura di mc 10.000 e non di mc 85.000. La ragione della decisione è quindi esplicitata in maniera esaustiva e consente di comprendere perchè è stata disattesa la tesi dell’ufficio. Altrettanto chiaramente è esposta la ragione per la quale i valori OMI sono stati ritenuti inattendibili, avendo la CTR affermato che essi sono riferiti ad immobili situati in zona periferica di (OMISSIS) e quindi non adatti ad essere applicati ad immobili siti nella frazione Montelungo situata in zona di montagna.

Pertanto, il primo motivo è da accogliere con rinvio alla CTR della Toscana in diversa composizione, per un nuovo esame sulla istanza di cessata materia del contendere con riferimento ai contribuenti indicati nella nota del 5 settembre 2012 e anche per le spese del giudizio di legittimità; gli altri motivi non meritano accoglimento.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso, rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Toscana in diversa composizione, per un nuovo esame sul punto indicato in parte motiva e per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2020

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