Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16148 del 09/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 09/06/2021, (ud. 12/03/2021, dep. 09/06/2021), n.16148

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – rel. Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6735-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore

p.t., rapp. e dif. dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso cui

è dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ COOP. EDILIZIA A.R.L., LA ZAGARA SECONDA, elett.te dom.ta in

MESSINA, alla VIA UGO BASSI, n. 77, presso lo studio dell’Avv.

GIANPAOLO GALLO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 105/27/14 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della REGIONE SICILIANA, sez. st. di MESSINA, depositata

il 15/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/3/2021 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI.

 

Fatto

OSSERVATO

che l’AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla SOCIETA’ COOP. EDILIZIA A.R.L. LA ZAGARA SECONDA (d’ora in avanti, breviter, “ZAGARA”) un avviso di accertamento per riprese I.V.A. relativamente all’avvenuta assegnazione di alloggi in proprietà ai soci della medesima cooperativa;

che la ZAGARA impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Messina la quale, con sentenza 127/5/06 accolse il ricorso; che l’AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della Regione Siciliana, sez. st. di Messina che, con sentenza n. 105/27/14, depositata il 15.1.2014, rigettò il gravame ritenendo – per quanto in questa sede ancora rileva – che l’accertamento induttivo condotto nei confronti della società contribuente non fosse giustificato, per non avere (a) questa, “per definizione”, fine di lucro e (b) l’ufficio contestato in alcun modo i bilanci depositati dalla stessa;

che avverso tale sentenza l’AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; è rimasta intimata la ZAGARA.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo la difesa dell’AGENZIA lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), la violazione dell’art. 112 c.p.c.. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, per non essersi la C.T.R. pronunziata in ordine al motivo di appello concernente l’insussistenza di qualsivoglia decadenza, a carico dell’Ufficio, dal potere impositivo, dovendosi individuare, quale data di compimento delle operazioni oggetto di accertamento (e, dunque, determinante ai fini del decorso del termine quinquennale del D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 57, comma 2, per la conseguente ripresa I.V.A.), non già quella di assegnazione degli alloggi ai soci, bensì quella – successiva – di stipula del relativo rogito, del D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 6, comma 2, lett. d)-bis;

che con il secondo motivo parte ricorrente, dolendosi (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), della violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 10, nonchè del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, comma 2, lett. d)-bis, e art. 57, comma 2, sostanzialmente ripropone la medesima censura articolata nel primo motivo, per l’ipotesi in cui dovesse ritenersi che la C.T.R. abbia implicitamente rigettato il motivo di appello concernente l’erronea individuazione del dies a quo di decorrenza del termine di decadenza predetto;

che con il terzo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione del D.P.R. n. 633 del 1072, art. 55, comma 1, e la falsa applicazione del medesimo D.P.R., art. 54, per avere la C.T.R. erroneamente escluso la legittimità dell’avviso di accertamento sulla base della incontestata regolarità delle scritture contabili della ZAGARA laddove, in assenza di dichiarazione, l’Ufficio poteva procedere ad accertamento induttivo, “a prescindere da qualsiasi considerazione delle scritture contabili del contribuente”;

ritenuto, tuttavia, che il ricorso vada dichiarato inammissibile, per non avere l’AGENZIA DELLE ENTRATE depositato la cartolina di ritorno della notifica eseguita a mezzo posta nei confronti della ZAGARA e, al contempo, per essere rimasta questa intimata;

che le Sezioni Unite hanno infatti chiarito che la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione ex art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in Camera di consiglio prevista dall’art. 380-bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento ed in assenza di attività difensiva dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in Camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto stabilito dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1 (Cass., Sez. U, 14.1.2008, n. 627, Rv. 600790-01. In senso conforme, più recentemente, Cass., Sez. 6-2, 12.7.2018, n. 18361, Rv. 649461-01);

che, in conseguenza, in mancanza (a) dell’avvenuto deposito dell’avviso di ricevimento della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità eseguita nei confronti della ZAGARA, nonchè (b) della prova dell’avvenuta attivazione per ottenerne un duplicato e (c) stante l’omessa presentazione di qualsivoglia istanza di rimessione in termini ad opera della difesa dell’AGENZIA, tenuto altresì conto (d) della mancata costituzione della società contribuente, il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile;

che nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, non essendosi la SOCIETA’ COOP. EDILIZIA A.R.L. LA ZAGARA SECONDA costituita nè avendo svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara, per le causali di cui in motivazione, il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 12 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

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