Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16148 del 08/07/2010

Cassazione civile sez. III, 08/07/2010, (ud. 11/06/2010, dep. 08/07/2010), n.16148

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15984/2005 proposto da:

C.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ALBERICO II 10, presso lo studio dell’avvocato SCORSONE FRANCESCO,

rappresentato e difeso dall’avvocato FICANO Rosario giusta delega in

calce ai ricorso;

– ricorrente –

contro

ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE REGIONE SICILIANA, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli UFFICI DELL’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 634/2004 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

Sezione Prima Civile, emessa il 2/04/2004, depositata il 26/05/2004;

R.G.N. 424/2002.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

11/06/2010 dal Consigliere Dott. MARIO E’INOCCHIARO;

udito l’Avvocato Francesco SCORSONE per delega avv. Rosario FICANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 21 luglio 2000 – 23 febbraio 2001 il Tribunale di Palermo – in accoglimento della domanda proposta dall’Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana con citazione 10 giugno 1991 – ha condannato C.G., riconosciuto in sede penale colpevole di truffa aggravata e continuata in pregiudizio dell’Assessorato attore, al pagamento, in favore di questo ultimo, a titolo di risarcimento dei danni, della somma di L. 133.496.145, pari all’importo di contributi indebitamente riscossi, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali.

Gravata tale pronunzia dal soccombente C., nel contraddittorio dell’Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana che, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del proposto gravame, la Corte di appello di Palermo, con sentenza 2 aprile – 26 maggio 2004, in parziale riforma della pronunzia del primo giudice ha ridotto la somma dovuta dal C. al minore importo di Euro 34.472,57, oltre rivalutazione monetaria e interessi come in motivazione.

Per la cassazione di tale ultima pronunzia ha proposto ricorso, affidato a 6 motivi, C.G., con atto 15 giugno 2005 notificato alla controparte presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo.

Disposta, con ordinanza 3 novembre 2009 la rinnovazione della notificazione del ricorso presso l’Avvocatura Generale dello Stato, a tanto ha provveduto il C. con atto 11 gennaio 2010 e l’Assessorato Agricoltura e Forese della Regione Siciliana ha resistito all’avverso ricorso con controricorso notificato il 10 febbraio 2010 e date successive.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Amministrazione appellata (cioè l’Assessorato Agricoltura e Forese della Regione Siciliana) hanno osservato i giudici di secondo grado, ha agito in giudizio nei confronti del C. per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti ai reati ascrittigli.

Essendo costituita la fonte della obbligazione risarcitoria dal giudicato penale – che ha ritenuto la responsabilità penale del C., quale autore della truffa – hanno concluso la propria indagine sul punto quei giudici, correttamente il giudizio (volto al risarcimento dei danni) è stato promosso nei confronti del C. e non della Olea Sicilia soc. coop. a r.l., di cui il C. era all’epoca dei fatti rappresentante legale.

2. Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte de qua denunziando violazione art. 360, nn. 3 e 5, in relazione a falsa applicazione di norme e per insufficiente motivazione, per avere la Corte del merito disatteso il principio che l’amministratore non risponde di tutte le obbligazioni della società amministrata e che anche in caso di responsabilità penale dell’ amministratore, nell’ambito della sua attività gestoria la società risponde delle conseguenze civilistiche dell’illecito.

Si invoca, al riguardo l’autorità dell’insegnamento contenuto in Cass. 5 dicembre 1992, n. 12951.

3. Il motivo è manifestamente infondato. Alla luce delle considerazioni che seguono.

3.1 – Giusta la testuale previsione dell’art. 27 Cost., comma 1, la responsabilità penale è personale.

A mente dell’art. 185 c.p., comma 2 – contemporaneamente – ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili debbano rispondere del fatto di lui.

Pacifico quanto sopra, non controverso che nella specie è stato posto in essere un reato truffa aggravata e continuata che ha provocato un danno patrimoniale all’Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana, che con sentenza irrevocabile è stato accertato che il “colpevole” di tale reato è l’odierno ricorrente all’epoca dei fatti, rappresentante legale della Olea Sicilia soc. coop. a r.l. è palese che correttamente è stato ritenuto l’obbligo dell’ autore del fatto penalmente rilevante cioè del C., di risarcire il danno da lui causato alla parte lesa.

3.2. In alcun modo pertinente, al fine del decidere, è di pervenire a una diversa soluzione della controversia è l’insegnamento giurisprudenziale richiamato in ricorso.

Nella fattispecie tenuta presente da Cass. 5 dicembre 1992, n. 12951 è stata accolta la domanda proposta dal danneggiato che aveva agito nei confronti di una società di capitali dolendosi dell’operato – penalmente rilevante – di soggetti di cui questa era civilmente responsabile, ancorchè – da un lato – non fossero stati identificati i soggetti che avevano posto in essere la condotta lesiva dei diritti dell’attore, dall’altro, fosse totalmente mancato in sede penale (come anche in quella civile) l’accertamento di un reato.

Certo quanto sopra è palese la assoluta non riferibilità dell’insegnamento richiamato dal ricorrente alla presente fattispecie nella quale, dopo che il C. è stato, in sede penale, ritenuto responsabile di truffa aggravata e continuata in danno dell’Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana e il danneggiato ha agito nei confronti dello stesso C. per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti al delitto di cui lo stesso è stato ritenuto responsabile.

4. Deducendo il C. la intervenuta prescrizione del credito ex adverso azionato la Corte di appello ha disatteso un tale assunto evidenziando che essendo intervenuta nel giudizio penale sentenza irrevocabile il termine quinquennale di prescrizione è iniziato a decorrere – a norma dell’art. 2947 c.c., u.c. – dal 20 dicembre 1993, data del passaggio in giudicato della pronunzia della Corte di appello di Palermo, in sede penale, che aveva rigettato l’appello avverso la sentenza di condanna emessa dal tribunale di Palermo il 4 giugno 1990.

5. Con il secondo motivo il ricorrente censura nella parte de qua la sentenza impugnata lamentando violazione dell’art. 360, n. 3, in relazione all’art. 2947 c.c., atteso che il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni dal fatto illecito e nella specie i contributi (illecitamente) riscossi si riferivano agli anni 1981, 1982 e 1983 e mai prima dell’inizio del presente giudizio (1991) l’Assessorato aveva interrotto la prescrizione, nè si era costituito parte civile.

6. Al pari del precedente il motivo è manifestamente infondato.

6.1. In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito, giusta la testuale previsione di cui all’art. 2947 c.c., comma 3, se il fatto è considerato dalla legge come reato.. se .. è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi id est nella specie in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato, con decorrenza dalla data .. in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.

Certo quanto sopra, certo che nella specie la sentenza penale di condanna nei confronti del C. è divenuta irrevocabile il 20 dicembre 1993 e il presente giudizio è stato promosso con citazione 10 giugno 1991, è di palmare evidenza che la invocata prescrizione non si è maturata, ancorchè i fatti illeciti siano stati posti in essere negli anni 1981-1983, decorrendo – in presenza di sentenza irrevocabile nel giudizio penale -la prescrizione unicamente dalla data in cui la sentenza (penale) è divenuta irrevocabile.

6.2. Totalmente irrilevante, infine, è la mancata costituzione nel giudizio penale dell’Assessorato.

In conformità a costante giurisprudenza, infatti, deve ribadirsi che ai sensi dell’art. 2947 c.c., l’azione civile risarcitoria, se vi è stata sentenza penale, si prescrive nei termini indicati dai primi due commi dello stesso articolo, decorrenti dalla data in cui essa è divenuta irrevocabile, a prescindere dalla costituzione di parte civile del danneggiato (Cass. 17 luglio 2009, n. 16391; Cass. 14 maggio 1998,n. 4867).

7. La sentenza penale – hanno osservato i giudici di secondo grado – ha efficacia di giudicato, ai sensi dell’art. 651 c.p.p., quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento promosso nei confronti del condannato e a tale stregua è evidente che è preclusa in questa sede ogni nuova indagine circa gli elementi costitutivi della truffa di cui il C. è stato riconosciuto autore.

8. Con il terzo motivo il ricorrente censura nella parte de qua la sentenza impugnata lamentando violazione art. 360, n. 3, in relazione all’art. 2697 c.c., ed all’onere della prova sull’an, atteso che l’Assessorato non ha affatto provato che l’odierno ricorrente si sia appropriato dei contributi.

9. Il motivo è inammissibile.

Almeno sotto due, concorrenti, profili.

9.1. In primis, si osserva che la violazione del precetto dell’art. 2697 c.c., si configura soltanto nella ipotesi che il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne è gravata f secondo le regole dettate da quella norma e non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttore, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere. In tale caso, infatti, vi è solo un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (recentemente, in termini, ad esempio, Cass., 19 aprile 2010, n. 9264, specie in motivazione, nonchè Cass. 5 settembre 2006, n. 19064; Cass. 10 febbraio 2006, n. 2935).

9. 2. Anche a prescindere da quanto precede, comunque, si osserva che la censura non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Questa ultima, infatti, ha fatto applicazione della regola di cui all’art. 651 c.p.p., sì che – essendo stata proposta domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla condotta posta in essere dal C. (e non, come – sia pur per implicito – suppone l’odierno ricorrente una azione, civilistica, di restituzione dei contributi percepiti senza titolo) è palese che era preclusa ogni ulteriore indagine innanzi a giudici del merito circa gli elementi costitutivi della truffa posta in essere dal C..

10. Con il quarto motivo il ricorrente denunzia violazione art. 360, n. 3, in relazione all’art. 2621 c.c., assumendo che la Corte di appello ha applicato erroneamente il principio di cui all’art. 2621 c.c., quando l’Assessorato non ha svolto azione in relazione alla assunta violazione della suddetta norma, ma solo sotto il profilo del risarcimento del danno per l’assunta appropriazione di contributi non dovuti. La corte di appello, perciò – conclude 1 ricorrente – non poteva in mancanza di specifica richiesta dell’attrice applicare una norma non richiamata dall’Assessorato.

11. Il motivo – di non agevole comprensione – è inammissibile posto che non solo prospettata sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, un vizio della sentenza impugnata che, se del caso, doveva poteva essere fatto valere esclusivamente sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4 (cfr. Cass. 27 gennaio 2006, n. 1755; Cass. 26 gennaio 2006, n. 1701; Cass. 11 novembre 2005, n. 22897), ma anche imputa alla sentenza di avere ritenuto la responsabilità, di esso concludente sotto il profilo di cui all’art. 2621 c.c., ancorchè la circostanza sia decisamente da escludere.

12. Con il quinto motivo il ricorrente denunzia, ancora, art. 360, nn. 3 e 5, in relazione all’art. 2697 c.c., in relazione all’onere della prova sul quantum, atteso che la Corte di appello ha condannato esso concludente al pagamento della somma di Euro 34.472,57, pur non essendo stato dimostrato, dalla controparte, l’importo del proprio credito.

13. Al pari dei precedenti il motivo è manifestamente infondato.

Contrariamente a quanto sì assume in ricorso, infatti, la sentenza, impugnata ha quantificato in puntuale applicazione del precetto di cui all’art. 651 c.p.p., cfr. Cass. 2 agosto 2004, n. 14770 il danno patito dall’Assessorato controricorrente sulla base degli accertamenti contenuti nella sentenza penale di condanna, passata in cosa giudicata.

14. Con il sesto, e ultimo, motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata lamentando violazione art. 360, n. 3, in relazione all’art. 2033 c.c. e art. 1224 c.c., atteso che erroneamente e illegittimamente è stata riconosciuta all’Assessorato la svalutazione monetaria, pur in assenza della dimostrazione da parte sua, del pregiudizio patito, trattandosi nella specie di debito di valuta e non di valore.

15. Al pari dei precedenti il motivo è manifestamente infondato.

Come osservato sopra il presente giudizio è stato promosso non ai sensi dell’art. 2033 c.c. – cioè sul presupposto che l’Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana ha eseguito, in favore del C., un “pagamento non dovuto” – ma ai sensi dell’art. 185 c.p.p..

Tale ultima disposizione, come ricordato sopra, obbliga il colpevole di ogni reato al risarcimento del danno derivato da commesso reato: è palese, di conseguenza, che si è a fronte a una obbligazione di valore e non di valuta, contrariamente a quanto, del tutto apoditticamente, invocato dalla difesa del ricorrente (per utili riferimenti cfr. Cass. 25 maggio 2005, n. 11018; Cass. 4 aprile 1998, n. 3483; Cass. 14 marzo 1985, n. 1981).

16. Risultato infondato in ogni sua parte il proposto ricorso, in conclusione, deve rigettarsi con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione liquidate in Euro 3.000,00 per onorari oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 11 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2010

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