Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16146 del 08/07/2010

Cassazione civile sez. III, 08/07/2010, (ud. 11/06/2010, dep. 08/07/2010), n.16146

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9787/2005 proposto da:

M.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

Roma, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, difeso e rappresentato

dall’Avvocato MINUCCI Paolo, con studio in 89122 NAPOLI, Viale

Gramsci 19, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

GENERALI ASSIC SPA, I.G., G.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5540/2004 del TRIBUNALE di NAPOLI, emessa il

27/04/2004, depositata il 10/05/2004; R.G.N. 12078/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

11/06/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO SEGRETO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.M. con citazione notificata il 3.5.1994 conveniva davanti al pretore di Napoli Le Assicurazioni Generali s.p.a., quale impresa designata per la regione Campania dal FGVS, la Compagnia Tirrena di Assicurazione in l.c.a., nonchè G.L. per sentirli condannare al risarcimento dei danni, anche alla persona, subiti a seguito di sinistro stradale verificatosi il (OMISSIS).

Il giudice di pace di Napoli, cui la causa veniva rimessa a seguito della L. n. 479 del 1999, dichiarava l’improponibilità della domanda, L. n. 990 del 1969, ex art. 22.

A seguito di appello del M., il Tribunale di Napoli, in persona del giudice unico, con sentenza depositata il 27.4.2004, liquidava il danno da invalidità temporanea in complessivi Euro 2000,00 ed il danno biologico in complessivi Euro 9.119,13. Tuttavia il giudice di appello riteneva che la condanna andava limitata nella misura di L. 20 milioni (pari ad Euro 10.329,14), in quanto questo era il limite della competenza pretorile alla data di proposizione della domanda, con conseguente limite presunto del contenuto della domanda, essendo irrilevante a questo fine che successivamente la competenza del pretore fosse stata elevata a L. 50 milioni.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione M. M..

Non hanno svolto attività difensiva gli intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 353 del 1990, art. 90 ed art. 8 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Assume il ricorrente che erroneamente il tribunale ha limitato il valore della domanda a L. venti milioni (e quindi ad Euro 10.329,14) sul rilievo che, essendo stata la domanda proposta davanti al pretore il 3.5.1994, ed avendo tale giudice la competenza per valore fino a L. 20 milioni, in tali termini andava contenuta la domanda, essendo irrilevante che nelle more del giudizio la competenza del pretore era stata aumentata fino a L. 50 milioni. Secondo il ricorrente l’ampliamento della competenza del pretore nei termini detti comportava la pari estensione della domanda, essendo essa presuntivamente correlata nel limite massimo alla competenza del giudice.

2.1. Il motivo è infondato.

La questione, infatti, non va risolta sulla base della norma transitoria contenuta nella L. n. 353 del 1990, art. 90, comma 3, la quale si limita a statuire che sono rimaste nella competenza del pretore tutte le controversie pendenti innanzi al suo ufficio alla data del 30 aprile 1995, incluse quelle non rientranti nella sua competenza per valore in base alla precedente formulazione dell’art. 8 del c.p.c..

Tenuto conto che, per effetto dell’istituzione del giudice di pace, il procedimento è stato a questi trasferito, il problema che si pone è se , stante la competenza per valore di tale giudice per le cause conseguenti alla circolazione stradale fino a L. trenta milioni, anche il limite di contenimento della domanda si è esteso fino a detta cifra.

La risposta è negativa.

Infatti la L. 16 dicembre 1999, art. 2, comma 1, statuisce che: “Per le cause attribuite al giudice di pace a norma, dell’art. 1, è competente per territorio il giudice di pace del luogo in cui ha sede l’ufficio giudiziario o la sezione distaccata dinanzi a cui il giudizio è pendente alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano salve le questioni relative alla competenza del giudice originariamente adito”. Proprio questo ultimo periodo denota che ai fini della clausola di contenimento della domanda, occorre tenere ferma la competenza originaria del Pretore, quale giudice davanti al quale pendeva la causa, poi trasferita alla cognizione del giudice di pace.

2.2. Peraltro il contenimento della domanda risarcitoria “entro i limiti della competenza per valore del giudice adito”, ai sensi dell’art. 14 c.p.c., comma 3, comporta la limitazione impressa dall’attore alle proprie istanze, con effetti vincolanti anche per la pronuncia di merito.

Non è perciò rettificabile, successivamente ed in assenza di contestazioni, la limitazione quantitativa espressamente formulata dall’attore nell’atto introduttivo, poichè, in difetto di contestazioni, non solo la competenza, ma anche il merito è destinato a restare fermo, giusta appunto la norma dell’art. 14 c.p.c..

E’ quindi con riferimento all’atto introduttivo del giudizio (ed alla competenza che il giudice adito aveva in quei momento) che va individuata la clausola di contenimento della domanda, tenuto anche conto che sarebbe difficilmente conciliabile con il sistema, fondato sul principio dispositivo della domanda (artt. 99 e 112 c.p.c.), ritenere che il limite quantitativo della stessa possa essere variabile nel corso del processo e rimesso alla scelte eventuali del legislatore sui limiti di competenza per valore dei giudice adito.

3. Il ricorso va pertanto rigettato.

Nulla per le spese non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 11 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2010

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