Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16145 del 15/07/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 16145 Anno 2014
Presidente: MIANI CANEVARI FABRIZIO
Relatore: NOBILE VITTORIO

SENTENZA
sul ricorso 2194-2009 proposto da:
TALONI EMILIANO C.F. TLNMLN77M06H501V, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA RENO 21, presso lo studio
dell’avvocato RIZZO ROBERTO, che lo rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2014
1830

POSTE ITALIANE S.P.A. C.P. 97103880585;
– intimata –

Nonché da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del

Data pubblicazione: 15/07/2014

fr”

legale

rappresentante pro tempore,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente e controricorrente incidentale –

TALONI EMILIANO C.F. TLNMLN77M06H501V, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA RENO 21, presso lo studio
dell’avvocato RIZZO ROBERTO, che lo rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 7301/2007 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 23/01/2008 r.g.n. 3647/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/05/2014 dal Consigliere Dott. VITTORIO
NOBILE;
udito l’Avvocato RIZZO ROBERTO;
udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega FIORILLO
LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE, che ha concluso per
il rigetto del ricorso principale, inammissibilita’
ricorso incidentale.

contro

R.G. 2194/2009
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 8442 del 2004 il Giudice del lavoro del Tribunale di
Roma, in parziale accoglimento della domanda proposta da Emiliano Taloni

lavoro a termine intercorso tra le parti, dal 3-7-2002 al 30-9-2002 (“per
esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di carattere straordinario
conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più
funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da
innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o
sperimentazione di nuove tecnologie prodotti e servizi, nonché all’attuazione
delle previsioni di cui agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001 e
11 gennaio, 13 febbraio e 17 aprile 2002, congiuntamente alla necessità di
espletamento del servizio in concomitanza di assenza per ferie
contrattualmente dovute a tutto il personale nel periodo estivo”), rigettando le
altre richieste.
Il Taloni proponeva appello avverso la detta sentenza, chiedendone la
riforma con l’accoglimento integrale della domanda introduttiva.
La società si costituiva resistendo al gravame di controparte e proponendo
appello incidentale per ottenere il rigetto anche della domanda di illegittimità
del termine.
La Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata il 23-1-2008, in
accoglimento dell’appello incidentale, assorbito l’appello principale, rigettava
il ricorso introduttivo di primo grado del Taloni.

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nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, dichiarava la nullità del contratto di

Per la cassazione di tale sentenza il Taloni ha proposto ricorso con quattro
motivi.
La società ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale
con un unico motivo.

incidentale della società e da ultimo ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Infine il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.
Ciò posto, riuniti preliminarmente i ricorsi avverso la stessa sentenza ex
art. 335 c.p.c.., va rilevato che con il primo motivo del ricorso principale il
Taloni deduce che la Corte di merito avrebbe violato l’art. 1 comma 2 del d.lgs.
n. 368 del 2001, dichiarando la validità e l’efficacia di un termine “nel quale le
parti non avevano indicato specificamente le ragioni di carattere organizzativo,
tecnico, produttivo che avrebbero giustificato in concreto l’assunzione per cui è
causa”.
Il motivo non merita accoglimento.
Come affermato da Cass. 1-2-2010 n. 2279, “in tema di apposizione del
termine al contratto di lavoro, il legislatore, richiedendo l’indicazione da parte
del datore di lavoro delle “specificate ragioni di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo o sostitutivo”, ha inteso stabilire, in consonanza con la direttiva
1999/70/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia (….), un onere di
specificazione delle ragioni oggettive del termine finale, vale a dire di
indicazione sufficientemente dettagliata della causale nelle sue componenti
identificative essenziali, sia quanto al contenuto, che con riguardo alla sua
portata spazio-temporale e più in generale circostanziale, perseguendo in tal
modo la finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni,
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Il Taloni, dal canto suo, ha resistito con controricorso al ricorso

nonché l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto;

tale

specificazione può risultare anche indirettamente nel contratto di lavoro e da
esso “per relationem” ad altri testi scritti accessibili alle parti” (come accordi
collettivi richiamati nello stesso contratto individuale)” (v. anche Cass. 25-5-

In particolare, poi, come è stato precisato da Cass. 27-4-2010 n. 10033,
l’apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dall’art. 1 del
d.lgs. n. 368/2001 ” a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di
inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l’onere di
indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e
la veridicità di tali ragioni, nonché l’immodificabilità delle stesse nel corso del
rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che
rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un
determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da
rendere evidente la specifica connessione fra la durata solo temporanea della
prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata
a realizzare e la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito
della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa. Spetta
al giudice di merito accertare, con valutazione che, se correttamente motivata
ed esente da vizi giuridici, resta esente dal sindacato di legittimità, la
sussistenza di tali presupposti, valutando ogni elemento, ritualmente acquisito
al processo, idoneo a dar riscontro alle ragioni specificatamente indicate con
atto scritto ai fini dell’assunzione a termine, ivi compresi gli accordi collettivi

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2012 n. 8286).

intervenuti fra le parti sociali e richiamati nel contratto costitutivo del
rapporto”.
Con riguardo a questi ultimi questa Corte ha altresì chiarito che, “seppure
nel nuovo quadro normativo….non spetti più un autonomo potere di

termine, tuttavia, la mediazione collettiva ed i relativi esiti concertativi restano
pur sempre un elemento rilevante di rappresentazione delle esigenze aziendali
in termini compatibili con la tutela degli interessi dei dipendenti, con la
conseguenza che gli stessi debbono essere attentamente valutati dal giudice ai
fini della configurabilità nel caso concreto dei requisiti della fattispecie legale”.
Orbene nella fattispecie la Corte territoriale ha esaminato anche il
contenuto degli accordi richiamati ed ha ritenuto sussistente la specificità delle
ragioni indicate attraverso il richiamo ai detti accordi.
In particolare la Corte di merito ha rilevato che “in tali accordi si dà
espressamente atto che la società, avendo la esigenza di ricollocare i lavoratori
in eccedenza sulle attività di recapito e di sportelleria, attesa la non fungibilità
tra le qualifiche proprie di detti lavoratori e quelle richieste per dette attività”,
ed in particolare ha evidenziato che “il perdurare delle procedure di
collocamento del personale in eccedenza verso le mansioni di recapito e
sportelleria alla data della stipulazione del contratto oggetto del giudizio è
comprovato dall’accordo 17-4-2002 e dal successivo 18-9-2002, stipulati
rispettivamente immediatamente prima e dopo l’assunzione a termine di cui si
discute”. Sulla base di tali elementi (per relationem), nonché delle indicazioni
di tempo e di luogo contenute nel contratto individuale, la Corte ha ritenuto la
specificità delle ragioni giustificative indicate ex art. 1 d.lgs. citato.
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qualificazione delle esigenze aziendali idonee a consentire l’assunzione a

Tale accertamento di fatto, sorretto da congrua motivazione, è conforme ai
principi sopra richiamati e resiste alla censura del ricorrente principale.
Con il secondo motivo il Taloni, denunciando nullità parziale della
sentenza, lamenta che la Corte territoriale ha accolto l’appello incidentale,

“non essendosi verificata alcuna soccombenza reale dell’appellante incidentale
o alcun vantaggio effettivo a favore del ricorrente originario”.
Anche tale motivo è infondato, in quanto non può negarsi l’interesse della
società ad impugnare la pronuncia di primo grado che aveva accertato la
illegittimità della assunzione a termine e “dichiarato la nullità del contratto”
(come si legge nello stesso ricorso del Taloni a pag. 10), pur ritenendo di non
poter accogliere la domanda di conversione del contratto stesso in contratto a
tempo indeterminato.
Con il terzo motivo il Taloni, denunciando nullità parziale della sentenza
per violazione dell’art. 434 c.p.c., in sostanza lamenta la omessa declaratoria di
inammissibilità dell’appello incidentale per mancanza di specificità dei motivi.
Anche tale motivo non può essere accolto perchè privo di autosufficienza.
Come è stato più volte affermato da questa Corte, “il principio di
autosufficienza del ricorso per cassazione – che trova la propria ragion d’essere
nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza
del motivo senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte vale anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali si denuncino errori
da parte del giudice di merito; ne consegue che, ove il ricorrente denunci la
violazione e falsa applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ. conseguente alla
mancata declaratoria di nullità dell’atto di appello per genericità dei motivi,
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nonostante questo fosse inammissibile per difetto dell’interesse ad impugnare,

deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi
formulati dalla controparte.” (v. Cass. 10-1-2012 n. 86, Cass. 21-5-2004 n.
9734, cfr. Cass. 20-9-2006 n. 20405, Cass. 16-10-2007 n. 21621).
Peraltro è stato anche precisato che “anche laddove vengano denunciati

Corte è anche giudice del fatto, potendo accedere direttamente all’esame degli
atti processuali del fascicolo di merito, si prospetta preliminare ad ogni altra
questione quella concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini
in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando sia stata accertata la
sussistenza di tale ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del
motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell’ambito di quest’ultima
valutazione, la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all’esame
ed all’interpretazione degli atti processuali. (In applicazione di questo principio,
la S.C. ha affermato che il ricorrente, ove censuri la statuizione della sentenza
impugnata nella parte in cui ha escluso l’inammissibilità, per difetto di
specificità, di un motivo di appello, ha l’onere di trascrivere il contenuto del
mezzo di impugnazione nella misura necessaria ad evidenziarne la genericità, e
non può limitarsi a rinviare all’atto medesimo).” (v. Cass. 20-7-2012 n. 12664)
Orbene nel caso in esame il ricorso del Taloni riporta soltanto due frasi
estrapolate rispettivamente dalle pagine 11 e 13 dell’appello incidentale della
società, del tutto insufficienti ed inadeguate ad evidenziare la asserita
genericità dei motivi di gravame avanzati dalla società. (frasi che, peraltro,
sembrano incentrate non sulla specificità delle ragioni giustificative indicate
nel contratto de quo, bensì sulla diversa ed ulteriore questione della
dimostrazione della sussistenza in concreto di tali ragioni).
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con il ricorso per cassazione “errores in procedendo”, in relazione ai quali la

Con il quarto motivo, infine, il ricorrente principale, denunciando
insufficienza di motivazione, in sostanza lamenta che la Corte di merito non ha
per nulla spiegato i motivi della ritenuta dimostrazione da parte della società
della effettiva sussistenza in concreto delle ragioni giustificative indicate, non

mobilità operato ai fini della specificazione per relationem della indicazione
delle ragioni stesse.
Tale motivo è senz’altro fondato e va accolto.
La Corte, infatti, sul punto, dopo aver accertato, come sopra, la specificità
delle ragioni indicate, alla luce degli accordi collettivi richiamati, sul piano
della verifica in concreto delle ragioni stesse, ha affermato che “è anche
provata la esigenza organizzativa posta a base dell’assunzione” rilevando che
“il Taloni è stato adibito a mansioni di sportelleria”.
Tale motivazione risulta apodittica e del tutto insufficiente, in quanto priva
di qualsiasi elemento concreto di collegamento con la assunzione a termine de
qua e con la situazione concreta in relazione all’ufficio di adibizione del
Taloni.
Passando all’esame del ricorso incidentale, va rilevato che con il relativo
unico motivo la società, in sostanza, deduce che la Corte territoriale incorrendo
in ultrapetizione, avrebbe sostituito la causa petendi ritenendo che nella
fattispecie fosse applicabile il d.lgs. n. 368 del 2001, laddove era stato fin dal
primo grado sostenuto dal Taloni che il contratto era stato stipulatto “a norma
dell’art. 25 del ceni 11-1-2001”.
Tale doglianza risulta inammissibile sotto diversi profili.

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essendo all’uopo, di certo, sufficiente il semplice richiamo agli accordi di

Innanzitutto va rilevata la carenza di interesse della società, stante la
mancanza di soccombenza della stessa nella sentenza di appello.
Il quesito formulato risulta, poi, assolutamente generico in quanto si
risolve nella enunciazione in astratto delle regole vigenti nella materia, senza

operato dai giudici di merito.
La censura è inoltre contraddittoria con quanto affermato nello stesso
controricorso contenente il ricorso incidentale.
Al riguardo, infatti, va rilevato che, come si evince dalla lettura del ricorso
introduttivo e dell’appello del Taloni (entrambi riportati integralmente nel detto
controricorso), non solo era stata fin dall’inizio prospettata dall’attore la nullità
del termine espressamente anche ai sensi dell’art. 1 del d.l.gs. n. 368/2001, ma,
a fronte della decisione del primo giudice (che proprio interpretando ed
applicando il detto d.lgs. aveva ritenuto di respingere la domanda di
conversione del rapporto), l’appellante aveva sostenuto la erroneità di tale
decisione, in applicazione, comunque, del “combinato disposto degli artt. 1419,
comma secondo c.c. e 1, comma 2 del decreto legislativo citato” (come del
resto emerge chiaramente anche dalla lettura della sentenza qui impugnata,
nello “svolgimento del processo”).
La censura, quindi, in sostanza, risulta anche contraddittoria.
Così rigettati i primi tre motivi ed accolto il quarto motivo del ricorso
principale, e dichiarato inammissibile il riorso incidentale, l’impugnata
sentenza va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte
d’Appello di Roma in diversa composizione, la quale provvederà, statuendo
anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
8

enucleare il momento di conflitto rispetto ad esse del concreto accertamento

P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta i primi tre motivi, accoglie il quarto
motivo del ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le

Roma 22 maggio 2014
IL CONSIGLIERE ESTENSORE

spese, alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.

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