Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16145 del 08/07/2010

Cassazione civile sez. III, 08/07/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 08/07/2010), n.16145

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15421/2006 proposto da:

T.R. (OMISSIS), IMMOBILIARE TURMA DI FABRIZIO

CAPSONI & C. SAS (OMISSIS) in persona del socio accomandatario

Sig. C.F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

OSLAVIA 30, presso lo studio dell’avvocato SORRENTINO Domenico, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato CIPOLLONI ANNA MARIA

con procura speciale del Notaio Dott. SIMONE CHTANTINI in Milano il

02/05/2006 Repertorio N. 5674;

– ricorrenti –

contro

B.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA FEDERICO GONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato DI

MATITA Salvatore, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato VIEL LIVCO con delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso La sentenza n. 57/2006 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

Sezione Quarta Civile, emessa il 16/11/2005; depositata il

11/01/2006; R.G.N. 2295/2001;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

09/06/2 010 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito l’Avvocato REGGIO D’ACI ANDREA (per delega Avvocato DI MATTIA

SALVATORE);

udito il P.M., in persona dei Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato il 4.2.1994 B.L. ha intimato alla s.a.s. Immobiliare Turma di Fabrizio Capsoni & C. sfratto per finita locazione da una villetta a (OMISSIS), concessa in locazione alla società a decorrere dal (OMISSIS), con contratto di durata triennale rinnovabile.

Hanno proposto opposizione T.R. e C.G., eccependo la simulazione relativa del contratto di locazione, sull’assunto che essi stessi, e non la società, erano conduttori dell’immobile, che avevano destinato alla propria abitazione.

Il Tribunale di Belluno ha respinto l’opposizione condannando gli opponenti al rilascio dei locali.

Proposto appello dai soccombenti, a cui ha resistito la locatrice, e subentrata nel giudizio la T. quale erede del marito, C. G., deceduto nelle more, con sentenza 16 novembre 2005 – 11 gennaio 2006 n. 57 la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza di primo grado.

Con atto notificato il 6 maggio 2006 la T. e l’Immob.re Turma propongono due motivi di ricorso per cassazione.

Resiste la B. con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- La Corte di appello ha ritenuto che gli elementi di prova acquisiti al giudizio siano insufficienti a dimostrare la simulazione relativa del contratto di locazione, mediante interposizione fittizia dell’Immobiliare Turma; che anzi siano stati acquisiti significativi documenti e testimonianze in contrario.

2.- Con il primo motivo i ricorrenti lamentano omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ed errata valutazione delle testimonianze, in quanto la Corte di appello avrebbe omesso di considerare che gli accordi per la conclusione del contratto sono intercorsi fra la B. e la T. personalmente; che numerose rate del canone di locazione sono state pagate dalla T. con fondi provenienti dal suo conto corrente personale.

Avrebbe poi erroneamente affermato che la soc. Turma aveva per oggetto sociale la gestione di immobili e preso in considerazione solo la deposizione di un teste, disattendendo il contenuto di altre testimonianze, dalle quali risulta che l’immobile è sempre stato adibito a residenza personale dei coniugi T..

3.- Il motivo non è fondato.

Esso pone in questione l’accertamento dei fatti e la valutazione delle testimonianze ad opera della Corte di merito, quanto alla natura del rapporto locativo ed alla sussistenza dei presupposti per l’accertamento della simulazione: questioni tutte non suscettibili di riesame in sede di legittimità, ove la sentenza di merito risulti adeguatamente motivata.

La Corte di appello ha congruamente e logicamente motivato la sua decisione, rilevando che la documentazione prodotta in giudizio dagli stessi ricorrenti dimostra che canoni e spese di gestione erano corrisposte alla locatrice dalla società e che i pochi pagamenti effettuati dalla T. si giustificano con il fatto che questa era procuratrice della società, la quale ultima, peraltro, fatturava al socio C. – che occupava l’immobile – le spese di gestione, palesemente in virtù di rapporti interni, ai quali la locatrice era estranea; che la localizzazione dell’immobile, l’uso “studio – abitazione – foresteria” a cui esso risulta destinato nel contratto, la durata di soli tre anni della locazione, concorrono a dimostrare la natura transitoria del rapporto.

La Corte di appello ha poi giustificato la maggiore credibilità assegnata alle dichiarazioni del teste A. con il rilievo che si tratta dell’unico teste non legato ai ricorrenti da rapporti familiari o di parentela.

Ha altresì rilevato che non vi è alcuna prova che al preteso accordo simulatorio abbia partecipato la locatrice: presupposto essenziale per la configurabilità della simulazione.

Com’è noto, il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, denunciabile ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio; ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione (cfr. fra le tante, Cass. civ. 11 luglio 2007 n. 15489; Cass. civ. Sez. 3^, 19 novembre 2007 n. 23929; Cass. civ. 2 luglio 2008 n. 18119).

Nella specie la motivazione non presenta alcuno di tali vizi e le censure dei ricorrenti si risolvono, in realtà, nel mero dissenso sulle soluzioni di merito.

4.- Il secondo motivo – con cui i ricorrenti denunciano violazione della L. n. 392 del 1978, art. 80, ed ancora vizi di motivazione, sul rilievo che la sentenza impugnata ha omesso di prendere in esame le risultanze istruttorie dalle quali emerge che la locatrice è venuta a conoscenza della destinazione abitativa dell’immobile nel corso del rapporto e non ha chiesto la risoluzione del contratto nei termini di cui al citato art. 80 – è inammissibile, trattandosi di questione che non risulta essere stata proposta in appello.

La sentenza impugnata non ha affatto preso in esame la questione ed i ricorrenti non specificano in quale sede e tramite quali atti essi avrebbero proposto la relativa domanda o eccezione, come prescritto a pena di inammissibilità del ricorso (cfr. Cass. civ. 24 novembre 2003 n. 17859).

5.- Il ricorso deve essere rigettato.

6.- Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.000,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2010

 

 

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