Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16144 del 28/06/2017
Cassazione civile, sez. trib., 28/06/2017, (ud. 23/05/2017, dep.28/06/2017), n. 16144
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. PERRINO Maria Angelina – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25441/2010 R.G. proposto da:
M.M.S., rappresentata e difesa dall’Avv.
Alberto Maraschi e dall’Avv. Renzo Gattegna, con domicilio eletto
presso quest’ultimo, in Roma, via Pietro Borsieri n. 3, giusta
procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
la quale è domiciliata ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia n. 50/27/10, depositata il 24 marzo 2010.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 23 maggio
2017 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fuochi Tinarelli.
Fatto
FATTO E DIRITTO
rilevato che:
– M.M.S. impugna per cassazione la decisione della CTR della Lombardia che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva ritenuto legittima la cartella di pagamento emessa per Irap ed Iva per il 2001 nei confronti della società Lilser Snc e dei soci, F.S. e M.M.;
– assume, con due motivi, la violazione dell’art. 2290 c.c., perchè, receduta dalla società nell’agosto 2001 con atto registrato nel febbraio 2002, non poteva rispondere delle imposte del 2001 (primo motivo), nonchè la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, per l’omessa notifica della documentazione contabile su cui l’accertamento si fonda, sorta dopo il recesso (secondo motivo); – con atto depositato il 16 maggio 2017 il ricorrente ha rinunziato al giudizio, che, pertanto, va dichiarato estinto con spese, liquidate come in dispositivo, a carico della parte stessa.
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio per rinunzia al ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in complessivi Euro 1.500,00, oltre accessori di legge e spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 23 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017