Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16144 del 08/07/2010
Cassazione civile sez. III, 08/07/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 08/07/2010), n.16144
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –
Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 13976/2006 proposto da:
CENTRO ITALIANO DI MECCANOGRAFIA – C.I.M. (OMISSIS) in
persona del Direttore Generale Prof. L.A., elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CUNFIDA 16, presso lo studio dell’avvocato
CASSANO Umberto, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine
del ricorso;
– ricorrente –
contro
IMMOBILIARE CALTAGIRONE S.P.A. in persona del legale rappresentante
Sig.ra C.A.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GIACOMO PUCCINI 9, presso lo studio dell’avvocato LUCCHESI Antonia,
che la rappresenta e difende giusta delega in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2180/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
Sezione Quarta Civile, emessa il 17/5/2005, depositata il 13/07/2005,
R.G.N. 11392/2003;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
09/06/2010 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;
udito l’Avvocato UMBERTO CASSANO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
APICE Umberto, che ha concluso per l’inammissibilità o rigetto.
La Corte:
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che con la sentenza ora impugnata per cassazione la Corte d’appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello proposto sotto forma di citazione in una causa di locazione dal CIM, in quanto depositato in cancelleria oltre il termine di trenta giorni stabilito dall’art. 434 c.p.c.;
che il CIM propone ricorso per cassazione a mezzo di sette motivi, al quale risponde con controricorso la ICAL s.p.a..
Diritto
OSSERVA IN DIRITTO
Il primo motivo (con il quale è sostenuta la nullità della sentenza per essere stata presa la decisione da un collegio diverso rispetto al quale si tenne la discussione) è infondato, in quanto la discussione è stata tenuta nell’udienza del 17.5.05 innanzi al medesimo collegio che rese la sentenza;
tutti gli altri motivi sono inammissibili in quanto attengono al merito della controversia, senza censurare la ragione per la quale la sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile l’appello;
il ricorso deve essere, dunque, respinto, con condanna della ricorrente a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2010