Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16143 del 28/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 28/06/2017, (ud. 23/05/2017, dep.28/06/2017),  n. 16143

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21346/2010 R.G. proposto da:

I.F. e C.T., rappresentato e difeso dall’Avv.

Vincenzo Natale, con domicilio eletto presso l’Avv. Maurizio

Spinella, via Dardanelli n. 46, giusta procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

contro

Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto

n. 26/7/09, depositata il 9 giugno 2009.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 maggio

2017 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli;

Letta la memoria depositata dall’Avv. Vincenzo Natale per i

ricorrenti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

RILEVATO CHE:

– I.F. e C.T. impugnano per cassazione la decisione della CTR del Veneto che, confermando la sentenza di primo grado, aveva ritenuto non spettante la conservazione delle agevolazioni “prima casa” per effetto di acquisto di nuovo immobile, entro un anno dalla vendita della precedente abitazione, avente caratteristiche di lusso, e, con due motivi, assume:

– (a) ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione ed errata applicazione del D.M. 2 agosto 1969, art. 6, del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, della risoluzione ministeriale n. 192/E del 6/10/2003, nonchè errata valutazione degli elementi acquisiti e illogica, carente ed insufficiente motivazione;

– (b) ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione ed errata applicazione degli artt. 2697 e 2702 c.c. e art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, “nonchè dei principi che regolano l’onere della prova, la errata valutazione degli elementi di prova”, nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, carente, insufficiente e omessa motivazione;

– l’Agenzia delle entrate ha proposto, a sua volta, ricorso incidentale con un unico motivo, censurando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa decisione sull’eccezione di inammissibilità dell’appello per carenza di specificità dei motivi di gravame;

– va dichiarata, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso nei confronti del Ministero delle Finanze, neppure parte nei precedenti gradi di giudizio e, comunque, difettante di legittimazione, spettando essa, in forza del D.Lgs. n. 300 del 1999, istitutivo delle Agenzie fiscali, all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 1 gennaio 2001, data di operatività della disciplina;

– il primo motivo dei ricorrenti, pur risolvendosi in un cumulo di censure ai sensi sia dell’art. 360 c.p.c., n. 3 che del n. 5, non può ritenersi, per tale ragione, inammissibile, poichè, in concreto, è articolato sulla contestata violazione di legge, costituendo questione di diritto il rispetto della disciplina di cui al D.M. 2 agosto 1969; nè sussiste la violazione dell’art. 366 bis c.p.c. attesa l’individuazione, nel quesito, sì di due autonome parti, ma entrambe mirate, con sufficiente riferimento agli elementi di fatto rilevanti, sul medesimo oggetto;

– nel merito la doglianza va accolta avendo la CTR fondato la sua decisione esclusivamente sulle risultanze catastali mentre per l’art. 6 del citato d.m., costituiscono abitazioni di lusso, tra altre tipologie, le unità immobiliari “aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine)”,

– ne deriva che il carattere non di lusso del fabbricato, per l’applicazione (o la conservazione in caso vendita e successivo riacquisto) dell’aliquota agevolata, deve essere riscontrato sulla sola base dei criteri indicati dal citato decreto ministeriale, restando priva di autonoma e decisiva rilevanza la classificazione catastale, da cui, come nella specie, la superficie complessiva superava il massimo previsto per la fruibilità dell’agevolazione (Cass. n. 22310 del 2014);

– il secondo motivo resta assorbito;

– il ricorso incidentale condizionato – in disparte le ragioni di inammissibilità per carenza di autosufficienza per essere state riprodotte solo alcune righe dell’atto di appello del contribuente – è infondato, dovendosi ritenere che la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado assolve l’onere di specificità dei motivi di impugnazione imposto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, ben potendo il dissenso della parte soccombente investire la decisione impugnata nella sua interezza (v. Cass. n. 14908 del 2014; Cass. n. 16163 del 2016), doglianze, che, del resto, sono chiaramente evincibili dalla stessa decisione impugnata;

– il ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla CTR competente, in diversa composizione, che si atterrà al principio sopra enunciato, provvedendo anche al regolamento delle spese;

– vanno, peraltro, liquidate, nei termini di cui al dispositivo, le spese relative al ricorso avverso il Ministero delle Finanze.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto contro il Ministero delle Finanze; accoglie il primo motivo del ricorso proposto contro l’Agenzia delle entrate, assorbito il secondo; rigetta il ricorso incidentale condizionato, cassa la sentenza e rinvia alla CTR del Veneto in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Compensa le spese rispetto al Ministero delle Finanze.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese a favore del Ministero delle Finanze, che liquida in Euro 2000,00 per compensi, oltre accessori di legge e spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella udienza camerale, il 23 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017

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