Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16143 del 09/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 09/06/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 09/06/2021), n.16143

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI M.G. – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2316/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Graffione Srl, rappresentata e difesa dall’Avv. Andrea Saccucci, con

domicilio eletto presso lo stesso in Roma, viale Parioli n. 2,

giusta procura speciale notarile;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Liguria n. 179/02/13, depositata il 19 dicembre 2013.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 24 febbraio

2021 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

L’Agenzia delle entrate impugna per cassazione, con un motivo, la sentenza della CTR in epigrafe che, confermando la decisione della CTP di Genova, aveva, in parziale accoglimento del ricorso della Graffione Srl, ritenuto non fondato l’avviso emesso per Iva e Irap per l’anno 2004 con riguardo alla ripresa Iva con riguardo a premi di fine anno, asseritamente ritenuti riferibili a prestazioni di servizi, nonchè per l’omessa fatturazione di servizi pubblicitari.

La contribuente ha depositato procura speciale notarile.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. L’unico motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 2,3 e 21, per aver la CTR qualificato le operazioni poste in essere dalla società bonus quantitativi, non soggetti a fatturazione, anzichè, come contestato dall’Ufficio, bonus qualitativi, trattandosi di premi riconosciuti per la realizzazione di volantini su determinati prodotti ovvero di calendari promozioni su prodotti specifici.

Lamenta inoltre che la CTR abbia ritenuto corretta l’omessa fatturazione nei confronti della M. Spa ancorchè la prestazione avesse ad oggetto servizi di stampa e distribuzione di un volantino pubblicitario.

2. Il motivo è inammissibile per entrambe le censure.

2.1. Da un lato, infatti, la CTR ha distinto esattamente tra bonus quantitativi (relativi a somme erogate a fronte dell’attività tipica svolta dal concessionario ed incidenti direttamente sul volume d’affari del concedente) e bonus qualitativi (ossia le erogazioni corrisposte in relazione ad attività collaterali e distinte dalla prestazione principale, es. per marketing ovvero per la fidelizzazione, diretta o indiretta, della clientela) (sulla distinzione v. Cass. n. 16128 del 28/06/2017 in motivazione), ritenendo, con articolato accertamento in fatto, che “dalla disamina degli atti di causa appare evidente che si tratta di premi di fine anno condizionati al conseguimento di specifici obbiettivi di fatturato, stabiliti in appositi contratti commerciali stipulati con i singoli fornitori”.

La censura in parte qua si risolve, dunque, in una inammissibile contestazione della valutazione delle prove operata dal giudice di merito.

2.2. Con riguardo al secondo profilo di censura, poi, la doglianza neppure coglie la ratio della decisione.

La CTR, infatti, ha concluso che la contribuente “contrariamente a quanto sostiene l’Agenzia delle entrate… non doveva emettere fattura con applicazione dell’Iva all’aliquota del 20% per prestazione di servizi pubblicitari” recependo, sul punto, esplicitamente la motivazione della CTP (“bene motivata e condivisibile”), che, come riporta lo svolgimento del processo della sentenza d’appello, aveva dichiarato illegittimo il suddetto recupero a tassazione “in quanto l’Ufficio non aveva dimostrato che la stessa era stata emessa a fronte di attività pubblicitaria prestata”, ratio questa non considerata nè censurata.

3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Nulla per le spese attesa la mancata costituzione della contribuente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

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