Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16142 del 28/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 28/06/2017, (ud. 23/05/2017, dep.28/06/2017),  n. 16142

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Maria Angelina – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18056/2010 R.G. proposto da:

T.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Gioacchino

Barbera, con domicilio eletto presso il cav. Luigi Gardin, in Roma,

via Laura Mantegazza n. 24, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Puglia n. 59/14/09, depositata il 15 maggio 2009.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 23 maggio

2017 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fuochi Tinarelli.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che:

– T.A. impugna per cassazione la decisione della CTR della Puglia che, confermando la sentenza di primo grado, aveva ritenuto fondata la pretesa erariale per Iva, Irpef ed Irap per l’anno 2003 e legittima la determinazione induttiva dei ricavi sulla base di studio di settore;

– assume, con due motivi, violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 112c.p.c., in riferimento all’art. 111 Cost., commi 1 e 6 e art. 156 c.p.c., comma 2, per aver la CTR statuito sulla legittimità dell’accertamento effettuato in base a studi di settore senza richiamare o fondare la decisione su norme o principi di diritto (primo motivo), nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa o insufficiente motivazione in relazione al D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 5, comma 1 e L. n. 146 del 1998, art. 10, come modificato dalla L. n. 301 del 2004, art. 1, comma 409, lett. b, circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, identificato nella necessaria instaurazione del preventivo contraddittorio;

– il primo motivo è inammissibile attesa l’assoluta genericità ed astrattezza del quesito formulato (“dica la Corte se l’assenza in una sentenza d’appello che si pronunci su un motivo di impugnazione di qualunque richiamo, diretto o indiretto, a norme, dettati legislativi o principi di diritto sia causa di nullità o comunque di illegittimità della medesima sentenza”) rispetto alla concreta vicenda in giudizio fermo restando, in ogni caso, che la mancata espressa invocazione di norme da parte della sentenza non può costituire ragione di nullità della decisione ove dalla stessa, e dalle argomentazioni addotte a suo fondamento, sia comunque possibile individuare le disposizioni e i principi di diritto applicati e, in ipotesi, violati, la cui censura, in tale evenienza (salvo il caso in cui la decisione sia stata pronunciata secondo equità fuori dai casi consentiti), va effettuata ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c.,

– il secondo motivo è infondato;

– il contribuente, invero, si duole non dell’eventuale violazione di legge in relazione alle modalità di instaurazione del contraddittorio L. n. 146 del 1998, ex art. 10, comma 3 bis, nel testo vigente ratione temporis, che prevede che “l’ufficio, prima della notifica dell’avviso di accertamento, invita il contribuente a comparire” ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 5 (che, nel testo vigente ratione temporis, dispone “1. L’ufficio invia al contribuente un invito a comparire, nel quale sono indicati: a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento; b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l’accertamento con adesione. 2. La richiesta di chiarimenti inviata al contribuente ai sensi del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, art. 12, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 1989, n. 154, riguardante la determinazione induttiva di ricavi, compensi e volumi d’affari sulla base di coefficienti presuntivi, costituisce anche invito al contribuente per l’eventuale definizione dell’accertamento con adesione”) ma del fatto che la CTR abbia ritenuto, senza motivare o con motivazione insufficiente, l’invito trasmesso in data 5 ottobre 2005 idoneo ad instaurare il preventivo contraddittorio;

– la CTR, peraltro, ha ritenuto “validamente avviato il previsto contraddittorio” sulla base del tenore letterale della comunicazione dell’Ufficio, con cui il contribuente “veniva invitato a rappresentare la documentazione relativa all’eventuale presenza di cause di esclusione o d’inapplicabilità dello studio di settore” ed “eventuali errori commessi nella compilazione dei quadri” dello studio di settore, e, dunque, della circostanza che “al contribuente è stata offerta ogni più ampia possibilità di giustificarsi e di giustificare il rilevato scostamento”, facoltà di cui il medesimo si era avvalso, senza, tuttavia introdurre circostanze od elementi significativi essendosi limitato a rispondere negativamente alla richieste formulate;

– la motivazione, dunque, non è omessa, nè insufficiente avendo la CTR ritenuto, con un ragionamento logico e coerente, ancorato ai dati di fatto introdotti nel giudizio (e, in realtà, neppure contrastati dal contribuente attesa l’assente indicazione di eventuali ulteriori elementi), adempiute le condizioni sostanziali di instaurazione del contraddittorio e, quindi, legittimo il conseguente accertamento; – il ricorso va pertanto rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo, regolate per soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese a favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in complessivi Euro 2.300,00, oltre accessori di legge e spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 23 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017

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