Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16142 del 09/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 09/06/2021, (ud. 10/02/2021, dep. 09/06/2021), n.16142

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

Dott. CORRADINI Grazia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6004/2015 R.G. proposto da:

EQUITALIA CENTRO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Alfonso Papa Malatesta,

elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, piazza

Barberini n. 12;

– ricorrente –

contro

CLASSIC CAR S.A.S. DI W.R. & C. IN LIQUIDAZIONE, in

persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa

dall’Avv. Giacomo Ciardelli ed elettivamente domiciliata presso lo

studio dell’Avv. Luca Pardini in Roma, via G.G. Belli n. 36;

– controricorrente –

nonchè

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato con domicilio

eletto in Roma Via dei Portoghesi n. 12, costituita in giudizio ai

soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione

ex art. 370 c.p.c., comma 1;

– resistente –

e:

COMUNE DI PIETRASANTA, in persona del Sindaco legale rappresentante

p.t.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Toscana, n. 1432/17/2014 depositata il 14 luglio 2014, non

notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10

febbraio 2021 dal consigliere Pierpaolo Gori.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, veniva rigettato l’appello principale proposto da Equitalia Centro S.p.a., agente della riscossione per la Provincia di (OMISSIS), e dichiarato inammissibile l’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate, proposti avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lucca n. 188/5/2012, avente ad oggetto un verbale di pignoramento mobiliare in esecuzione di dieci cartelle di pagamento per IVA, TARSU e TIA relative agli anni di imposta 2003-5.

2. La CTR così sostanzialmente confermava la decisione di primo grado e, in particolare, ribadita in via pregiudiziale la giurisdizione del giudice tributario e dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia, riteneva illegittimo il verbale impugnato per irritualità della notifica dell’intimazione ad adempiere alla base, in quanto consegnata a persona non legittimata a ricevere gli atti e per l’irregolare notifica delle cartelle di pagamento e mancata allegazione delle stesse.

3. Avverso la decisione propone ricorso l’agente della riscossione per un unico motivo, cui resiste la contribuente con controricorso. L’Agenzia delle Entrate ha depositato comparsa di costituzione in giudizio ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1, mentre il Comune di Pietrasanta non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Con un unico motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 -, l’agente della riscossione ricorrente deduce la violazione da parte della CTR del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, per l’assenza a suo carico dell’onere di depositare in giudizio copia della cartella di pagamento notificata, essendo necessario al fine di dimostrare l’avvenuta notificazione il deposito delle sole relate di notifica.

5. In via preliminare, la controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione di tutte le rationes decidendi alla base della sentenza, eccezione fondata seppure in termini parzialmente diversi da quelli prospettati in controricorso – in cui si insiste sui motivi aggiunti dedotti in appello -, per le ragioni che seguono.

6. La CTR ha riassunto le rationes decidendi alla base della decisione di prime cure individuandone due, l’accoglimento della doglianza della contribuente “relativa alla mancata notifica delle cartelle di pagamento collocate tra il 2005 e il 2008, nonchè alla nullità della notifica dell’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni che doveva essere notificata entro un anno dalla notifica della cartella” (cfr. p.3 sentenza). Entrambe le rationes sono state impugnate dall’Agenzia appellante principale. Il giudice d’appello, dopo aver pregiudizialmente ritenuto esistente la propria giurisdizione e aver preliminarmente accertato il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle entrate, si è pronunciato alle pagg. 3 e ss. della decisione su entrambe le questioni; non sopprime la duplicità delle rationes decidendi oggetto di pronuncia il fatto che la CTR affermi che dalla ritenuta irritualità della notifica dell’intimazione ad adempiere “si risale” alla valutazione delle eccezioni di regolarità della notifica delle cartelle di pagamento, implicando anche una trasmissione del vizio della prima alle seconde.

7. Infatti, da un lato il giudice d’appello ha affermato quanto alle intimazioni D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50, comma 2, che “la notifica dell’intimazione ad adempiere risulta irrituale posto che dalla documentazione prodotta dalla società contribuente emerge che l’atto è stato consegnato ad un soggetto, tale M.L., qualificatosi come dipendente che tale non era fin dall’anno del 2005 (…) e quindi persona non legittimata a ricevere gli atti” (cfr. p.5 sentenza). Dall’altro, quanto alla prova delle notifiche delle cartelle di pagamento ai fini del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, il giudice d’appello ha ritenuto che sia necessario il deposito in giudizio delle cartelle di pagamento e non sufficiente l’esibizione relata da parte dell’Agenzia, una statuizione in contrasto con la giurisprudenza della Corte e con il principio di vicinanza della prova considerato che l’originale è nelle mani del notificato (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 33563 del 28/12/2018, Rv. 652126 – 01; conforme Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 12883 del 26/06/2020, Rv. 658297 – 03).

8. Tuttavia, con l’unico motivo di ricorso non viene censurata la prima ratio, relativa all’irregolare notifica intimazione di cui del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, a soggetto non legittimato, distinta dalla seconda, circa la mancata prova della notifica delle cartelle per omessa esibizione delle stesse ai fini del decreto ult. cit., art. 26.

9. Va al proposito reiterato che “In tema di ricorso per cassazione, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul plano logico e giuridico, l’omessa impugnazione di tutte le “rationes decidendi” rende inammissibili le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime, quand’anche fondate, non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre non impugnate, all’annullamento della decisione stessa” (Cass. 11 gennaio 2007 n. 389; successive conformi, Cass. Sez. Un. 29 marzo 2013 n. 7931; Cass. 4 marzo 2016 n. 4293).

10. Dalla mancata impugnazione di una delle due rationes decidendi discende l’inammissibilità dell’unico motivo di ricorso e le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate in dispositivo nei soli confronti della contribuente che ha svolto effettive difese.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite alla società contribuente, liquidate in Euro 5.600,00 per compensi, oltre Spese generali, Iva e Cpa.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

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