Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16142 del 08/07/2010

Cassazione civile sez. III, 08/07/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 08/07/2010), n.16142

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12633/2006 proposto da:

C.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA GIOVANNI PIERLUGI DA PALESTRINA 19, presso lo studio

dell’avvocato FRANCO FABIO FRANCESCO, rappresentato e difeso dagli

avvocati VITTORIANO Bruno, BRUNO ANTONELLO giusta delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI (OMISSIS) in persona del Sindaco

in carica Avv. T.A.M., elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA LAURA MANTEGAZZA 24, presso io studio dell’avvocato MARCO

GARDIN, rappresentato e difeso dall’avvocato FLASCASSOVITTI Francesco

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 105/2005 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

Sezione Seconda Civile, emessa il 14/12/2004, depositata il

25/02/2005, R.G.N. 571/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

09/06/2010 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato FRANCESCO FLASCASSOVITTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

La Corte:

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che il C. convenne in giudizio il Comune di San Vito dei Normanni perchè fosse condannato al pagamento di canoni relativi alla locazione di un alloggio (di proprietà dell’attore) posto dall’ente a disposizione di cittadini in situazione di disagio, nonchè al risarcimento dei danni subiti dall’immobile stesso;

che la domanda è stata respinta in primo grado con sentenza poi confermata dalla Corte d’appello di Lecce;

che il C. propone ricorso per cassazione a mezzo di due motivi, al quale risponde con controricorso il comune di San Vito dei Normanni.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

che entrambi i motivi devono essere respinti in quanto, benchè formalmente censuranti la violazione di legge ed i vizi della motivazione, si risolvono nella richiesta di una nuova valutazione delle prove emerse al fine di dimostrare che l’effettivo conduttore dell’immobile era il Comune (primo motivo);

che, in particolare, la sentenza impugnata ha spiegato con motivazione congrua, logica ed immune da vizi giuridici che: tra le parti non era stato stipulato un valido e formale contratto di locazione (indispensabile per la P.A. convenuta); la materiale occupazione dell’immobile ed i danni derivatine erano riferibili all’effettivo occupante, come pure era riferibile a questo l’accordo relativo al canone di locazione;

che la questione relativa al supposto obbligo di custodia dell’Ente (secondo motivo) è affatto nuova e, come tale, inammissibile in questa sede;

che, pertanto, il ricorso deve essere respinto, con condanna del ricorrente a rivalere la controparte delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2010

 

 

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