Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16142 del 08/07/2010
Cassazione civile sez. III, 08/07/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 08/07/2010), n.16142
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –
Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 12633/2006 proposto da:
C.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA GIOVANNI PIERLUGI DA PALESTRINA 19, presso lo studio
dell’avvocato FRANCO FABIO FRANCESCO, rappresentato e difeso dagli
avvocati VITTORIANO Bruno, BRUNO ANTONELLO giusta delega in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI (OMISSIS) in persona del Sindaco
in carica Avv. T.A.M., elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA LAURA MANTEGAZZA 24, presso io studio dell’avvocato MARCO
GARDIN, rappresentato e difeso dall’avvocato FLASCASSOVITTI Francesco
giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 105/2005 della CORTE D’APPELLO di LECCE,
Sezione Seconda Civile, emessa il 14/12/2004, depositata il
25/02/2005, R.G.N. 571/2003;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
09/06/2010 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;
udito l’Avvocato FRANCESCO FLASCASSOVITTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
APICE Umberto, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
La Corte:
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che il C. convenne in giudizio il Comune di San Vito dei Normanni perchè fosse condannato al pagamento di canoni relativi alla locazione di un alloggio (di proprietà dell’attore) posto dall’ente a disposizione di cittadini in situazione di disagio, nonchè al risarcimento dei danni subiti dall’immobile stesso;
che la domanda è stata respinta in primo grado con sentenza poi confermata dalla Corte d’appello di Lecce;
che il C. propone ricorso per cassazione a mezzo di due motivi, al quale risponde con controricorso il comune di San Vito dei Normanni.
Diritto
OSSERVA IN DIRITTO
che entrambi i motivi devono essere respinti in quanto, benchè formalmente censuranti la violazione di legge ed i vizi della motivazione, si risolvono nella richiesta di una nuova valutazione delle prove emerse al fine di dimostrare che l’effettivo conduttore dell’immobile era il Comune (primo motivo);
che, in particolare, la sentenza impugnata ha spiegato con motivazione congrua, logica ed immune da vizi giuridici che: tra le parti non era stato stipulato un valido e formale contratto di locazione (indispensabile per la P.A. convenuta); la materiale occupazione dell’immobile ed i danni derivatine erano riferibili all’effettivo occupante, come pure era riferibile a questo l’accordo relativo al canone di locazione;
che la questione relativa al supposto obbligo di custodia dell’Ente (secondo motivo) è affatto nuova e, come tale, inammissibile in questa sede;
che, pertanto, il ricorso deve essere respinto, con condanna del ricorrente a rivalere la controparte delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2010