Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16141 del 19/06/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 16141 Anno 2018
Presidente: D’ANTONIO ENRICA
Relatore: PONTERIO CARLA

ORDINANZA

sul ricorso 1509-2013 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati
EMANUELA CAPANNOLO, MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI,
giusta delega in atti;
– ricorrente –

2018
1140

contro

MENTA PATRIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato SILVIA
ASSENNATO, che 1o rappresenta e difende unitamente

Data pubblicazione: 19/06/2018

all’avvocato

MASSIMILIANO

PUCCI

giusta

procura

speciale per Notaio;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 1659/2012 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 04/05/2012 R.G.N. 5840/2009.

^

R.G. n. 1509/2013

Rilevato:
1. che con sentenza n. 1659 depositata il 4.5.2012, la Corte d’appello di Roma,
in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato il diritto del sig. Menta
all’assegno di invalidità, di cui all’art. 1, L. n. 222 del 1984, a decorrere
dall’1.1.2008, ed ha condannato l’Inps al pagamento dei relativi ratei, oltre

2. che la Corte territoriale, premessa l’esistenza di prova documentale sul
requisito assicurativo necessario ai fini della prestazione richiesta e in conformità
all’esito della consulenza medico legale svolta, ha ritenuto sussistente la
riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell’appellante in
occupazioni confacenti alle attitudini del medesimo, svolgente attività di tornitore
che implica una protratta stazione eretta e posture incongrue per diverse ore;
3. che avverso tale sentenza l’Inps ha proposto ricorso per cassazione,
affidato ad un unico motivo, cui ha resistito, con controricorso, il sig. Menta,
eccependo l’inammissibilità delle censure formulate e comunque la loro
infondatezza;
4. che è stata depositata comparsa di costituzione di nuovo difensore della
parte contro ricorrente, a seguito del decesso dell’originario difensore, con
allegata procura notarile;
5. che la parte contro ricorrente ha depositato memoria, ai sensi dell’art. 380
bis.l. c.p.c.;

Considerato:
6, che con l’unico motivo di ricorso, l’Inps ha dedotto violazione e falsa
applicazione dell’art. 1, L. n. 222 del 1984, in relazione all’art. 360, comma 1, n.
3 c.p.c.;
7. che, in particolare, l’Istituto ha censurato la sentenza impugnata per aver
erroneamente valutato la riduzione della capacità di lavoro dell’assicurato avendo
riguardo all’attività concretamente svolta dal medesimo anziché rispetto a tutte le
possibili occupazioni confacenti alle sue attitudini, in base alle esperienze
lavorative, al titolo di studio ed all’età, come richiesto dall’art. 1 della legge n.
222 del 1984;

i

accessori di legge;

R.G. n. 1509/2013

8. che il ricorso è ammissibile, in quanto richiede un intervento di questa Corte
sulla corretta interpretazione ed applicazione della normativa di riferimento;
9. che la L. 12 giugno 1984, n. 222, sull’invalidità pensionabile, prevede, per il
riconoscimento delle prestazioni da essa regolamentate, oltre all’esistenza di un
qualificato rapporto assicurativo anche la riduzione della capacità di lavoro in

10. che si tratta di nozione diversa dalla riduzione della generica capacità
lavorativa utile, ai sensi degli artt. 12 e 13 della legge n. 118 del 1971, per il
riconoscimento delle prestazioni assistenziali dalla stessa regolamentate atteso
che quest’ultima ha riguardo ad una capacità lavorativa generica e può essere
accertata attraverso indici di valutazione delle singole patologie riscontrate;
11. che invece la L. 222 del 1984 richiede, ai fini della invalidità pensionabile,
una valutazione complessiva dell’incidenza delle patologie e delle conseguenti
percentuali d’invalidità relative a ciascuna delle infermità riscontrate, con
riguardo alla loro incidenza sull’attività svolta in precedenza e su ogni altra che
sia confacente;
12. che questa Corte ha ripetutamente affermato che ai fini del riconoscimento
dell’assegno ordinario di invalidità, la sussistenza del requisito posto dall’art. 1
della legge 12 giugno 1984, n. 222, concernente la riduzione a meno di un terzo
della capacità di lavoro dell’assicurato in occupazioni confacenti alle sue
attitudini, deve essere verificata operando la valutazione complessiva del quadro
morboso dell’assicurato con specifico riferimento alla sua incidenza sull’attività
svolta in precedenza e su ogni altra che sia confacente, ossia che possa essere
svolta dall’assicurato, in relazione alla sua età, capacità ed esperienza, senza
esporre ad ulteriore danno la propria salute; sicché, pur essendo la invalidità
ancorata non più alla capacità di guadagno, ma a quella di lavoro, il riferimento
alla capacità attitudinale comporta una valutazione di qualità e condizioni
personali e soggettive dell’assicurato, cui rimane conferita una tutela rispettosa
del precetti costituzionali di cui agli artt. 38, 32, 2, 3 e 10 (cfr. Cass. n. 17159
del 2011; Cass. n. 5964 del 2011; Cass. n. 15265 del 2007);
13. che nel caso in esame, la valutazione dell’invalidità pensionabile operata
dalla Corte d’appello, sulla base delle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio,

2

occupazioni confacenti alle attitudini dell’assicurato;

R.G. n. 1509/2013

prescinde del tutto dalla necessaria parametrazione delle patologie alla capacità
lavorativa specifica dell’assicurato e pertanto la sentenza incorre nella denunciata
violazione di legge avendo omesso di precisare le ragioni per le quali tale
complesso morboso limitava, nelle percentuali previste dalla legge, non solo
l’attività svolta di tornitore, bensì la specifica capacità lavorativa dell’assicurato in

14. che per tali ragioni il ricorso deve essere accolto, e la sentenza cassata,
con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che dovrà
procedere a nuovo esame alla luce dei principi sopra richiamati;
15. che al giudice designato competerà anche la regolamentazione delle spese
del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le
spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma in diversa
composizione.
Così deciso nell’Adunanza camerale del 15.3.2018
#

r,

occupazioni confacenti alle sue attitudini;

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