Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16141 del 08/07/2010

Cassazione civile sez. III, 08/07/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 08/07/2010), n.16141

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12264/2006 proposto da:

C.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VTA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI

Andrea, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARINO

CLAUDIO giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

F.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 112/2005 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

emessa il 24/2/2005, depositata il 03/03/2005, R.G.N. 1169/7003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

09/06/2010 dai Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito l’Avvocato ANDREA REGGIO D’AGI per delega dell’Avvocato MANZI

ANDREA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del 1^ motivo,

assorbiti gli altri.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso 6 agosto 1996 F.G., subentrato ai genitori deceduti nella conduzione di un appartamento in (OMISSIS), ha convenuto il locatore, C.C., davanti al Tribunale di Messina, chiedendo la determinazione dell’equo canone e la restituzione delle somme pagate in eccesso.

Il convento ha resistito alla domanda, affermando che il rapporto non era soggetto alle norme sull’equo canone, trattandosi di locazione stipulata per esigenze di natura transitoria.

Esperita l’istruttoria anche tramite CTU, il Tribunale ha condannato il locatore a restituire la somma complessiva di Euro 15.849,00.

Proposto appello dal soccombente, a cui ha resistito l’appellato, con sentenza 24 febbraio – 3 marzo 2005 n. 112, notificata in data 11 febbraio 2006, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza di primo grado.

Con atto notificato in data 8 aprile 2006 il C. propone quattro motivi di ricorso per cassazione.

L’intimato non ha depositato difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- La Corte di appello ha ritenuto che il locatore, a cui ne incombeva l’onere, non abbia fornito la prova che il contratto di locazione era stato concluso per soddisfare esigenze transitorie; che il testo contrattuale – pur non allegato agli atti – non menziona in alcun modo la destinazione ad esigenze transitorie, nè contiene l’indicazione del termine di scadenza.

2.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 347 cod. proc. civ., comma 3, sul rilievo che la Corte di appello – avendo rilevato la mancanza del contratto di locazione – avrebbe dovuto disporre l’acquisizione agli atti del fascicolo di primo grado, nel quale il contratto era inserito, ed è per ciò incorsa in errore, in quanto il contratto prevede espressamente la durata di un anno, tacitamente rinnovabile alla scadenza, a conferma della natura transitoria del rapporto.

3.- Con il terzo e il quarto motivo denuncia violazione della L. n. 392 del 1978, artt. 1, 26 e 79, art. 1362 cod. civ., per avere la Corte di appello escluso il carattere transitorio della locazione, attribuendo erroneamente al contratto durata non inferiore a quella prevista dalla legge per le locazioni abitative (terzo motivo) e per avere erroneamente applicato la normativa in tema di equo canone, omettendo di accertare se la locatrice fosse a conoscenza dell’intento dei conduttori di abitare direttamente l’appartamento, in contrasto con quanto da essi dichiarato nel contratto (quarto motivo).

4.- I motivi – che possono essere congiuntamente esaminati perchè connessi – non sono fondati.

In primo luogo, la censura avente ad oggetto l’asserito errore della Corte di appello circa la clausola del contratto di locazione relativa alla durata è inammissibile, poichè non rientra fra i motivi per cui può essere proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., ma avrebbe dovuto essere fatto valere tramite azione di revocazione della sentenza, ai sensi dell’art. 395 cod. proc. civ., n. 4.

Quanto alle ulteriori doglianze, va rilevato che è onere della parte interessata produrre in sede di merito i documenti idonei a dimostrare la fondatezza delle sue pretese, o dimostrarne l’avvenuta, rituale produzione in altro grado del giudizio, ad opera propria o della controparte; formulare espressa domanda di acquisizione agli atti del documento, o del fascicolo di ufficio in cui sia contenuto, ove esso risulti mancante, e sottoporre all’attenzione del giudice le clausole che ritenga rilevanti (cfr. Cass. civ. S.U. 23 dicembre 2005 n. 28498).

In mancanza, il giudice di appello non è tenuto a disporre apposite ricerche, a carico dell’ufficio, ma può respingere la domanda allo stato degli atti, in quanto essa si presenta priva della necessaria documentazione (Cass. civ. 20 ottobre 2000 n. 13897; Cass. civ. Sez. 3, 16 luglio 2002 n. 10269).

Pertanto, la parte che lamenti nel ricorso per cassazione l’omesso esame di un documento decisivo è tenuta a dimostrare i presupposti di cui sopra ed in particolare il fatto che il documento è stato ritualmente depositato e che egli ha sottoposto al giudice di appello le eccezioni e i rilievi di merito che assume essere stati disattesi (Cass. civ. Sez. 5^, 15 maggio 2008 n. 12191).

Nulla di tutto ciò risulta dai motivi di ricorso in esame.

5 – Con il secondo motivo il ricorrente lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sulla natura transitoria del contratto di locazione per erronea valutazione delle risultanze contrattuali, sul rilievo che la Corte di appello non ha tenuto conto del certificato storico-anagrafico rilasciato dal Comune, da cui risulta che i conduttori hanno sempre mantenuto la loro residenza in luogo diverso da quello ove è ubicato l’immobile locato, che si sono trasferiti in quest’ultimo solo tre anni dopo la conclusione del contratto e poco tempo prima della morte, e che le testimonianze acquisite al giudizio hanno confermato le suddette circostanze.

5.1. – Il motivo è inammissibile, poichè sollecita a questa Corte il riesame dei fatti e della discrezionale valutazione delle prove ad opera del giudice di merito.

Ed invero, il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, denunciabile ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione.

Tali vizi non possono consistere, invece, nella mera difformità dell’apprezzamento dei fatti ad opera del giudice del merito, o del motivato giudizio dello stesso circa gli elementi di prova rilevanti al fine del decidere, rispetto a quello preteso dalla parte.

Spetta solo al giudice di merito infatti individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr., fra le tante, Cass. civ. 11 luglio 2007 n. 15489;

Cass. civ. Sez. 3^, 19 novembre 2007 n. 23929; Cass. civ. 2 luglio 2008 n. 18119).

Nella specie, la sentenza impugnata risulta congruamente e logicamente motivata e non è suscettibile di censura.

6 – Il ricorso deve essere rigettato.

7 – Non essendosi costituito l’intimato non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2010

 

 

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