Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16140 del 28/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 28/07/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 28/07/2020), n.16140

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7145-2014 proposto da:

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO e SERGIO PREDEN;

– ricorrente –

contro

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO

42, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA SALITURO, rappresentato

e difeso dagli avvocati MARIANO CAMPO e SEBASTIANO SAITTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 45/2013 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 12/03/2013, R.G.N. 131/2012.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. S.M., premesso di avere prestato il proprio lavoro alle dipendenze dell’INAM con la qualifica finale di (OMISSIS) e che nel calcolo della pensione integrativa non si era tenuto conto della retribuzione di posizione ovvero dell’indennità di funzione percepita in virtù del c.c.n.l., adiva il giudice del lavoro chiedendo la condanna dell’INPS alla riliquidazione della pensione per inclusione nella relativa base di calcolo del detto emolumento;

2. il giudice di primo grado accoglieva la domanda con statuizione confermata dal giudice di seconde cure;

3. con sentenza n. 23597/2009 questa Corte cassava la sentenza di appello e, decidendo nel merito, rigettava la originaria domanda;

4. l’INPS, il quale aveva dato esecuzione alla sentenza di primo grado provvedendo alla riliquidazione della pensione ed al pagamento degli arretrati, proponeva, ai sensi dell’art. 389 c.p.c., domanda di restituzione della complessiva somma di Euro 69.514,36 con gli ulteriori oneri accessori maturandi fino al saldo;

5. la Corte di appello di Trieste condannava il S. alla restituzione in favore dell’INPS della somma capitale di Euro 30.947/34, oltre agli interessi legali dal giorno delle singole percezioni indebite al saldo;

6. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l’INPS sulla base di un unico motivo; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con l’unico motivo di ricorso l’istituto previdenziale deduce omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione fra le parti, censurando la sentenza impugnata per avere liquidato la somma di Euro 30.947,34, concernente unicamente il periodo da aprile 2004 a marzo 2011, a fronte di un indebito afferente al periodo, ben maggiore, decorrente dal gennaio 1997; per come pacifico, infatti, le indebite erogazioni nei confronti del S. si riferivano al periodo 1997/2011;

2. parte controricorrente ha eccepito la inammissibilità del ricorso per cassazione notificato su istanza dell’INPS del 10.3.2014, e, quindi, decorso il termine semestrale di impugnazione – introdotto dalla L. n. 69 del 2009, art. 46 – decorrente dalla pubblicazione della sentenza di secondo grado avvenuta in data 12.3.2013. Secondo parte ricorrente, infatti, nel caso di specie non poteva trovare applicazione il termine annuale di impugnazione dovendo aversi riguardo, ai sensi dell’art. 58, comma 1 Legge cit., all’epoca successiva al 4 luglio 2009 – della domanda di restituzione, ex art. 389 c.p.c., autonoma rispetto al giudizio che la aveva originata;

3. il ricorso presenta un duplice profilo di inammissibilità scaturente sia dalla tardività dell’impugnazione, proposta oltre il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., applicabile ratione temporis, sia della inidoneità della censura articolata ad inficiare le ragioni alla base del decisum;

3.1. il giudice di appello, infatti, nella determinazione del quantum alla restituzione del quale condannare il S., ha fatto riferimento al conteggio analitico presentato dall’istituto previdenziale relativamente alle mensilità da aprile 2004 al 30 aprile 2011 per un complessivo ammontare lordo di Euro 30.947,34 (netto 18.621,73) puntualizzando “in tal senso, conformemente alla richiesta presentata dall’Inps all’odierna udienza (nonchè in difetto di specifiche contestazioni della controparte), l’odierno resistente S.M. andrà condannato alla restituzione in favore dell’Inps della somma capitale di Euro 30.947,34, oltre agli interessi legali dal giorno delle singole percezioni al saldo”. Da tanto si evince che, come dedotto dalla parte controricorrente (v. pag. 3 controricorso, terz’ultimo capoverso) la determinazione del quantum è avvenuta “in conformità” di specifica richiesta dell’INPS. In altri termini, la somma liquidata è frutto di adesione della Corte di merito al petitum risultante dalle conclusioni spiegate dall’INPS in sede di udienza di discussione. Tale circostanza, che nell’economia della motivazione della Corte di merito assume rilievo decisivo, è del tutto pretermessa nell’articolazione del motivo di ricorso da parte dell’INPS risultando lo stesso esclusivamente incentrato sulla deduzione di omesso esame del fatto che le indebite erogazioni a favore del S. concernevano anche il periodo dal 1997 al 2004;

4. all’inammissibilità del ricorso consegue il regolamento, secondo soccombenza delle spese di lite;

5. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2020

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