Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16140 del 22/07/2011

Cassazione civile sez. I, 22/07/2011, (ud. 10/06/2011, dep. 22/07/2011), n.16140

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.R.N., rappresentata e difesa dall’avv. Liuzzo

Giuseppe ed elett.te dom.ta in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 53, presso

lo studio dell’avv. Carmela Giuffrida;

– ricorrente –

contro

D.G.G., D.M.A. e D.

R., eredi del defunto D.E.;

– intimati –

e nei confronti di:

D.A., erede della defunta B.N., a sua volta

erede del defunto Dr.Ma., rappresentato e difeso dall’avv.

Cacciola Francesco ed elett.te dom.to in Roma, Viale Bruno Buozzi n.

53, presso lo studio dell’avv. Carmela Giuffrida;

– controricorrente –

nonchè nei confronti di:

G.A.;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina n. 521/07,

depositata il 5 dicembre 2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10

giugno 2011 dal Consigliere dott. Carlo DE CHIARA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata la Corte di Messina, in controversia relativa all’esecuzione in forma specifica di contratto preliminare di compravendita immobiliare e di nullità di precedente contratto di compravendita del medesimo bene, ha dichiarato inammissibile l’appello principale proposto dalla sig.ra B.N. contro i sigg. D.G.G., D.M.A. e D.R. (eredi del defunto D.E., che aveva iniziato il giudizio in primo grado) e nei confronti delle sig.re M.R.N. e G.A.. La Corte ha conseguentemente dichiarato inefficace, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2, l’appello incidentale tardivo proposto dalla sig.ra M..

Quest’ultima ha quindi proposto ricorso per cassazione con un solo motivo. Il sig. D.A., erede dell’intimata sig.ra B., ha presentato controricorso con cui chiede accogliersi il ricorso.

In camera di consiglio il Collegio ha deliberato che la motivazione della presente sentenza sia redatta in maniera semplificata, non ponendosi questioni rilevanti sotto il profilo della nomofilachia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c. e dell’art. 334 c.p.c., comma 2, si censura la statuizione di inefficacia dell’appello incidentale della sig.ra M., osservando che esso non era tardivo, essendo stato proposto con comparsa di risposta depositata l’11 febbraio 2004, mentre la sentenza di primo grado era stata pubblicata il 6 febbraio 2003 e non era stata mai notificata, sicchè l’appello incidentale era intervenuto nel termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c., considerando il periodo di sospensione feriale.

1.1. – Il motivo è manifestamente fondato, trovando puntuale riscontro negli atti la ricostruzione dei fatti processuali fornita dalla ricorrente, e pacifico essendo, in diritto, che soltanto l’impugnazione incidentale tardiva può divenire inefficace ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2.

2. – La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale prenderà atto dell’efficacia dell’appello incidentale della sig.ra M. e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa in relazione alla censura accolta la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Messina in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2011

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