Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16140 del 09/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 09/06/2021, (ud. 10/02/2021, dep. 09/06/2021), n.16140

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

Dott. CORRADINI Grazia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27376/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, rappresentata e

difesa dall’Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto in Roma,

via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

CENTRO ARTI FISICHE – SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA A

RESPONSABILITA’ LIMITATA, in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dall’Avv. Simona Carloni, con domicilio

eletto presso il suo studio in Roma, via Monte Santo n. 2;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Toscana, n. 678/31/2014 depositata il 31 marzo 2014, non notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 febbraio

2021 dal consigliere Pierpaolo Gori.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, veniva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia n. 203/2/2011 con cui era stato rigettato il ricorso proposto dalla società Centro Arti Fisiche Società Sportiva Dilettantistica S.r.l. avverso tre avvisi di accertamento per II.DD. (IRES, IRAP) e IVA per gli anni di imposta 2005-7.

2. La CTR in particolare, sul presupposto che le riprese fossero state precedute da operazioni ispettive, riformava la decisione di primo grado accogliendo la doglianza preliminare di mancato rispetto del termine dilatorio del contraddittorio endoprocedimentale di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, dichiarando per l’effetto la nullità degli atti impositivi.

3. Avverso la decisione propone ricorso l’Agenzia per un unico motivo, cui resiste la contribuente con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Con un unico motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 -, l’Agenzia ricorrente lamenta la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 33, del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 51 e 52, per aver la CTR indebitamente ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento per mancato rispetto del termine dilatorio. In particolare, l’Agenzia deduce che gli avvisi impugnati sono stati notificati il 17.12.2009, mentre già in occasione dell’accesso mirato del 18.3.2009 presso i locali aziendali era stata consegnata alla contribuente la copia del processo verbale di accesso e acquisizione documenti, ed erroneamente il giudice d’appello ha ritenuto necessaria l’adozione di un ulteriore processo verbale di conclusione delle operazioni relativo alla intera fase amministrativa.

5. Il motivo è fondato, nei termini che seguono. Va premesso che non è dubbio il fatto che l’accertamento in questione si è fondato su non meglio precisate “operazioni ispettive” ma, pacificamente, oltre che sull’accesso mirato, anche sulle verifiche bancarie di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, oltretutto con invio del questionario giustificativo alla contribuente.

Per l’effetto, dal momento che nella fattispecie vi è stato un accesso in data 18.3.2009, benchè esso sia stato diretto alla mera acquisizione di documentazione, lo Statuto, art. 12, comma 7, trova applicazione. Infatti, la Corte ha già chiarito anche di recente che “Il termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, decorre da tutte le possibili tipologie di verbali che concludono le operazioni di accesso, verifica o ispezione, indipendentemente dal loro contenuto e denominazione formale, essendo finalizzato a garantire il contraddittorio anche a seguito di un verbale meramente istruttorio e descrittivo.” (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 1497 del 23/01/2020, Rv. 656674 – 01). Correttamente dunque è stato rilasciato alla contribuente il processo verbale di accesso e acquisizione documenti.

6. E’ contrario alla giurisprudenza di questa Corte il principio, prospettato dalla contribuente e accolto dalla CTR, secondo il quale sarebbe sempre necessaria la notifica di un processo verbale di constatazione anteriormente alla notifica di un avviso di accertamento. Al proposito va ribadito che “In materia di garanzie del soggetto sottoposto a verifiche fiscali, il processo verbale redatto ai sensi della L. n. 4 del 1929, art. 24, deve attestare le operazioni compiute dall’Amministrazione, sicchè, nel caso di accesso mirato all’acquisizione di documentazione fiscale, è sufficiente l’indicazione, in esso, dei documenti prelevati, ferma restando la decorrenza del termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, dal rilascio di copia del predetto verbale, senza che sia necessaria l’adozione di un’ulteriore verbale di contestazione delle violazioni successivamente riscontrate.” (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 12094 dell’08/05/2019, Rv. 653852 – 01). Non vi sono ragioni per discostarsi nel caso di specie da tale insegnamento, e dalla data di rilascio del verbale a conclusione dell’accesso istantaneo è decorso il termine dilatorio, ampiamente rispettato prima della notifica dell’atto impositivo, intervenuta a circa nove mesi di distanza.

7. In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza va cassata e rinviata alla CTR della Toscana, in diversa composizione, in relazione al profilo, a quelli di merito rimasti assorbiti e per la liquidazione delle spese di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Toscana, in diversa composizione, in relazione al profilo, a quelli di merito rimasti assorbiti e per la liquidazione delle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

 

 

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