Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16140 del 08/07/2010
Cassazione civile sez. III, 08/07/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 08/07/2010), n.16140
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –
Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 11921/2006 proposto da:
B.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, PIAZZA MARGANA 29, presso lo studio STUDIO BARLETTA/MARCHI
rappresentato e difeso dall’avvocato MARCHI Mario con studio in 98122
– MESSINA VIA GHIBELLINA 64 giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
S.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA G.P. DA PALESTRITA 63, presso lo studio dell’avvocato
VACCARO Giuseppe, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato LO CASTRO ANDREA giusta delega a margine del
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 103/2006 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,
Sezione Seconda Civile, emessa il 23/2/2006, depositata il
02/03/2006, R.G.N. 55/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
09/06/2010 dal Consigliere Doti. RAFFAELLA LANZILLO;
udito l’Avvocato MARIO MARCHI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con sentenza n. 103/2006, depositata il 2 marzo 2006, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza con cui il Tribunale della stessa città ha dichiarato la risoluzione del contratto di locazione ad uso commerciale, richiesta dalla locatrice, S. M., per inadempimento del conduttore, B.P., il quale aveva eseguito modificazioni dell’immobile non autorizzate.
Le modificazioni erano consistite nella demolizione di un tratto del muro perimetrale al fine di ampliare l’ingresso all’immobile, destinato ad autolavaggio, si da facilitare l’ingresso degli automezzi.
Il B. aveva eccepito che tutti i lavori e le modificazioni strutturali erano stati eseguiti dal precedente conduttore dell’immobile e che egli si era limitato a sostituire la serranda di chiusura dell’ingresso: eccezioni che i giudici di merito hanno ritenuto non provate.
Il B. propone tre motivi di ricorso per cassazione.
Resiste l’intimata con controricorso.
2.- Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione dell’art. 345 cod. proc. civ., per non avere la Corte di appello ammesso i nuovi documenti da lui prodotti in appello al fine di dimostrare che le modificazioni apportate all’immobile risalivano a data anteriore a quella in cui egli ha preso in locazione l’immobile, e che consistevano nelle dichiarazioni rese dal precedente conduttore, in data successiva al giudizio di primo grado. Lamenta altresì che la Corte di appello non abbia ammesso neppure i mezzi di prova che egli aveva già dedotto in primo grado.
Con il secondo motivo lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione sullo stesso punto, assumendo che la Corte di appello ha tenuto conto solo della consulenza tecnica, senza motivare adeguatamente in ordine alla mancata ammissione dei mezzi di prova.
3.- I due motivi – che possono essere congiuntamente esaminati perchè connessi – non sono fondati.
In primo luogo la sentenza impugnata ha ritenuto inammissibili le istanze istruttorie non solo perchè tardivamente dedotte, ma perchè relative a deduzioni ed eccezioni nuove, essendo state proposte per la prima volta in appello. Nè il ricorrente ha contestato la veridicità di tale affermazione, specificando in quale sede e tramite quali atti egli avrebbe invece tempestivamente proposto le eccezioni ritenute tardive.
Quanto al merito della decisione, la valutazione circa la necessità o meno di acquisire nuove prove è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che nella specie ha ritenuto sufficienti allo scopo di accertare i fatti gli accertamenti contenuti nella CTU circa la natura delle opere eseguite ed i tempi in cui sono state eseguite.
Ha espressamente menzionato l’accertamento del CTU secondo cui uno degli interventi di apertura è stato eseguito prima del 13.3.2003 (ma dopo il 19.3.1998) ed è stato contestuale alla sostituzione della saracinesca, sostituzione che il B. ammette essere a lui stesso riconducibile.
Nè il ricorrente ha specificato nel ricorso la data in cui ha avuto inizio il suo contratto di locazione, che peraltro deve essere anteriore al 2003, se si considera che la domanda di risoluzione del contratto con il B. è stata proposta dalla S. nel 2001.
Non emergono pertanto aspetti di incongruenza, illogicità od insufficienza dalla motivazione, nella parte in cui si è attenuta alle risultanze della relazione peritale, ritenendo evidentemente superflua l’acquisizione di ulteriori elementi di prova.
4.- Il terzo motivo, con cui il ricorrente chiede la riforma della condanna a suo carico al pagamento delle spese processuali, risulta assorbito, essendo stato formulato subordinatamente all’accoglimento di alcuno dei primi due motivi.
5.- Il ricorso deve essere rigettato.
6.- Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.000,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2010