Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1614 del 27/01/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 1614 Anno 2014
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA

SENTENZA

sul ricorso 11693-2006 proposto da:
OLIVERO AUGUSTO C.F.LVRGST31L17L219I, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA BRENTA 2-A, presso lo studio
dell’avvocato STOPPANI ISABELLA MARIA, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente 2013
1226

contro
LVA. Vto
OLIVERO IVO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PIEMONTE 39, presso lo studio dell’avvocato
GIOVANNETTI ALESSANDRA, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato BERNARDINI CLAUDIO;

Data pubblicazione: 27/01/2014

OLIVERO BIANCANNA C.F.LVRBCN34T36L219V, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO N.32, presso
lo studio dell’avvocato CANESTRELLI ROBERTO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
BERTINOTTI GIAN FRANCO;

avverso la sentenza n.

1066/2005 della CORTE

D’APPELLO di TORINO, depositata il 05/07/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/05/2013 dal Consigliere Dott. MARIA
ROSARIA SAN GIORGIO;
udito l’Avvocato Stoppani Isabella Maria difensore
del ricorrrente che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso;
Lo 2 6LAN
\i’aanestrelli Roberto difensore di Olivero Biancanna
(

che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
l’inammissibilità, in subordine, il rigetto del
ricorso.

– controricorrenti

Svolgimento del processo
Augusto Olivero convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Torino i
fratelli Ivo e Biancanna chiedendo la divisione dell’immobile sito in
Varigotti, Piazza Pescatori n. 2, in comproprietà tra le parti in ragione

Estella Amalia Olivero, che avevano acquistato l’immobile in comproprietà
al 50 per cento. Ivo, costituitosi in giudizio, rilevò che in occasione
della morte del padre era stato rinvenuto un testamento olografo
contenente una analitica distribuzione dei beni tra i tre figli, alla
quale costoro avevano dato puntuale esecuzione, con acquisizione in
proprietà esclusiva delle porzioni immobiliari rispettivamente godute, e
conseguente impossibilità di procedere a divisione, che, in via
subordinata, avrebbe dovuto comunque avvenire ex art. 730 cod.civ.
Augusto Olivero contestò di avere mai dato esecuzione al testamento del
padre, del quale chiese la declaratoria di nullità con conseguente
devoluzione dell’eredità ex lege.

Alla causa venne riunita anche altra

causa promossa da Augusto Olivero contro i fratelli che chiedeva fossero
dichiarati indegni di succedere al padre.
Il Tribunale di Torino, con sentenza non definitiva, dichiarò
inammissibile la domanda di declaratoria di indegnità, e considerò
riconosciuta in causa ex art. 215 cod.proc. civ. la sottoscrizione
apposta in calce al predetto testamento olografo, rimettendo il
procedimento in istruttoria per verificare l’applicabilità al caso di
specie dell’art. 590 cod. civ. Fu esperita ctu per verificare
l’autenticità della sottoscrizione delle lettere 22 novembre 1982 e 2
1

di un terzo ognuna a seguito di successione al padre Luigi e alla zia

Marzo 1983, che risultavano inviate da Augusto ai fratelli, ma da lui
disconosciute, e che denotavano la conoscenza da parte dello stesso del
testamento contestato e la esecuzione dello stesso. Dalla consulenza
emerse l’appartenenza ad Augusto della firma delle lettere. Con sentenza

dichiarate inammissibili.
Avverso tale sentenza quest’ultimo propose appello. Ivo e Biancanna
Olivero proposero appello incidentale.
3. All’esito della discussione la Corte rimise la causa innanzi
all’istruttore per la verificazione del documento prodotto in copia
fotostatica da Augusto Olivero, subordinando l’incombente alla produzione
del documento originale da parte dell’appellante entro il 30 aprile 2002,
termine del quale non fu provveduto al deposito di detto documento.
Quindi, la Corte, con sentenza non definitiva, dichiarò inammissibili le
domande di Augusto Olivero, respinse la richiesta di verificazione della
scheda testamentaria prodotta dall’appellante, ed infine, con sentenza
definitiva depositata il 5 luglio 2005, respinse l’appello principale, e,
in accoglimento di quello incidentale, accertò che, a seguito dei
testamenti di Estella Amalia e di Luigi Olivero, Ivo, Biancanna e Augusto
Olivero erano proprietari esclusivi degli immobili indicati nelle
rispettive schede.
Osservò anzitutto la Corte che dal tenore complessivo dei testamenti e
dalla istruttoria svolta emergeva che i due fratelli Luigi ed Estella
Amalia avevano diviso il primo piano dell’immobile di Varigotti gestendo
ognuno autonomamente uno dei alloggi che lo componevano. Era dunque

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definitiva del 27 ottobre 1999, le domande di Augusto Olivero furono

fondata la eccezione di usucapione della proprietà esclusiva dei due
alloggi, l’uno in capo ad Amalia e l’altro in capo a Luigi, i quali
avevano disposto dei beni di loro proprietà esclusiva, oltre che di
quelli in comproprietà nei limiti della rispettiva quota, con

state accettate dagli eredi, che avevano dato tutti attuazione alle
disposizioni testamentarie. Ciò portava altresì al rigetto delle domande
dell’appellante volte ad accertare la sua comproprietà per la quota di un
terzo sugli alloggi di Varigotti e ad ottenere dai coeredi possessori dei
beni il rendiconto. Dovevano, invece, essere accolti i motivi di appello
incidentale proposti da Ivo e Biancanna, volti alla declaratoria di
proprietà esclusiva in capo ad ognuno di loro delle porzioni immobiliari
già in comproprietà tra Estella e Luigi, secondo le disposizioni
testamentarie degli stessi.
4. Per la cassazione di tale sentenza ricorre Augusto Olivero sulla base
di sei motivi. Resistono con controricorso sia Biancanna sia Ivo Olivero,
che ha anche depositato memoria.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo, diretto contro la sentenza non definitiva, il
ricorrente si duole che non sia stata disposta una nuova consulenza
tecnica di ufficio volta ad accertare la autenticità o meno delle due
lettere dalle quali i giudici di merito hanno inferito, ai fini
dell’applicazione dell’art. 590 c.c., che lo stesso attuale ricorrente,
Augusto Olivero, fosse a conoscenza del testamento di Luigi Olivero; ciò
in considerazione del fatto che la consulenza tecnica disposta in primo
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determinazioni che potevano essere considerate complementari e che erano

grado non si era espressa con certezza sulla autenticità di una di esse
ed il C.T.P. aveva escluso la autenticità di entrambe.
2. Il motivo è infondato.
Secondo quanto affermato dalla sentenza impugnata Augusto Olivero nel

che aveva disconosciuto in prime cure.
Inoltre si tratta di censura diretta a sindacare la attendibilità di una
delle prove utilizzate della Corte di appello, la quale ha ritenuto
comunque sufficienti le altre prove.
3. Con il secondo motivo, diretto ugualmente contro la sentenza non
definitiva, il ricorrente ribadisce che la falsità delle lettere
menzionate in precedenza risulterebbe dai verbali di causa. In
particolare, le due lettere, originariamente prodotte solo in fotocopia,
senza sottoscrizione, successivamente sarebbero state sostituite con
l’originale sul quale era stata, però, apposta una sottoscrizione
disconosciuta e di cui non era mai stata chiesta la verificazione da
controparte.
4. Ai fini della infondatezza del motivo vale quanto osservato in
relazione al primo motivo.
5. Con il terzo motivo, ancora diretto contro la sentenza non definitiva,
il ricorrente, in primo luogo, deduce che, anche volendo ritenere
autentiche le lettere di cui ai precedenti motivi, il contenuto delle
stesse non giustificava la conclusione cui erano pervenuti i giudici di
primo grado.
6. La doglianza è inammissibile per la sua genericità, non venendo

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giudizio di secondo grado aveva riconosciuto la paternità delle lettere

riportato il contenuto specifico delle lettere di cui si tratta, al fine
di verificare la correttezza da un punto di vista logico delle
conclusioni che la Corte di appello ha tratto.
6.1. – Il ricorrente sostiene, poi, sempre ai fini della applicazione

pubblicato dai convenuti nel 1983, contrariamente a quanto affermato a
pag. 27 della sentenza, non era desumibile dalle dichiarazioni rese
all’udienza del 10 maggio 1993, se ne fosse stato riportato per intero il
loro testo.
6.2. La doglianza è incomprensibile, in quanto la sentenza non definitiva
non ha invocato le dichiarazioni rese in tale udienza, né a pag. 27, né
in altra pagina.
7.

Con il quarto motivo, diretto sempre contro la sentenza non

definitiva, il ricorrente deduce che erroneamente i giudici di secondo
grado hanno affermato che in sede di precisazione delle conclusioni in
primo grado esso Augusto Olivero aveva rinunciato alla domanda di
divisione, laddove il contrario risultava nelle conclusioni trascritte
nella prima sentenza del Tribunale, il quale aveva dato atto che doveva
pronunciarsi anche sulla domanda di divisione.
8. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse.
Come risulta dallo stesso ricorso, il Tribunale, nella sentenza non
definitiva, aveva ritenuto, in merito alla domanda di divisione, che
dovesse essere prima decisa la questione relativa alla applicabilità
dell’art. 590 c.c. ed aveva poi affermato che il testamento era stato
confermato, per cui non doveva farsi luogo alla divisione.

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dell’art. 590 c.c., che la conoscenza dell’esistenza del testamento

Ne consegue che l’interesse a far valere l’errore della sentenza non
definitiva in secondo grado in tanto sussisterebbe in quanto con tal
sentenza fosse stata ribaltata la decisione del tribunale in ordine alla
conferma del testamento, il che non è avvenuto.

ricorrente si duole della dichiarazione di inammissibilità della domanda
di declaratoria di indegnità a succedere di Ivo e Biancanna Olivero.
10. Il motivo è infondato, in quanto non vengono minimamente censurate le
ragioni addotte dalla sentenza impugnata per sostenere che sulla
inammissibilità della domanda si era formato il giudicato per mancata
impugnazione della sentenza non definitiva di primo grado che in tal
senso si era pronunciata.
11. Con il sesto motivo del ricorso, anch’esso diretto contro la sentenza
definitiva, si deduce che la esistenza di un accordo in base al quale
Luigi Olivero e Estella Amalia Olivero avevano proceduto alla divisione
di fatto dei due appartamenti di cui erano comproprietari, con
conseguente maturazione a favore di ciascuno di essi dell’usucapione
dell’appartamento diVéra stato attributario, era desunta dalla errata
interpretazione della deposizione di una teste, la quale non aveva
dichiarato che i due comproprietari avevano proceduto alla divisione, ma
soltanto che “pensava” che ciò fosse avvenuto.
Deduce, poi, il ricorrente che la maturazione della usucapione, per
effetto della decorrenza del possesso esclusivo a partire dagli anni
1940-1942, risultava da un documento recentemente rinvenuto, dal quale
risulterebbe indirettamente che tale possesso esclusivo era successivo al
6

9. Con il quinto motivo, diretto contro la sentenza non definitiva, il

1954.
12. – Il motivo è infondato.
In primo luogo, del documento invocato non vi è traccia agli atti del
processo e comunque non viene chiarito perché in base ad esso

divisione.
In secondo luogo, la sentenza impugnata si è basata essenzialmente, ai
fini della prova della divisione e del conseguente possesso esclusivo
agli effetti della usucapione, sui testimoni di Luigi Olivero ed Estella
Amalia Olivero, il cui contenuto aveva semplicemente trovato “conferma”
nella deposizione della teste, irrilevante se non addirittura falsa
secondo il ricorrente.
13. – Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. In
applicazione del principio della soccombenza, le spese del presente
giudizio, che vengono liquidate come da dispositivo,devono essere poste a
carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio,

che liquida in favore di ciascuno dei

controricorrenti in complessivi euro 4200,00, di cui euro

209»

per

esborsi, oltre agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione
civile, il 7 maggio 2013.

l’usucapione non poteva essere maturata prima della domanda di

—(3.•

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