Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1614 del 23/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 1614 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: DE MARINIS NICOLA

ORD INANZA
sul ricorso 22079-2015 proposto da:
PROVINCIA DI PESCARA, in persona del Presidente pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUNTO BAZZONI 3,
presso lo studio dell’avvocato DANIELE VAGNOZZI, rappresentata

e difesa dall’avvocato GIULIO CERCEO;
– ricorrente contro
DI FRANCESCO MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
TACITO 64 presso lo studio dell’avvocato CARMINE CIOFANI,
rappresentata e difesa dall’avvocato GABRIELE SILVETTI;

controricorrente

avverso la sentenza n. 221/2015 della CORTE D’APPELLO di
L’AQUILA, emessa il 12/03/2015;

Data pubblicazione: 23/01/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/12/2017 dal Consigliere Dott. NICOLA DE
MARINIS.
RILEVATO

– che, con sentenza del 25 marzo 2015 la Corte d’Appello di

Tribunale di Pescara, fermo restando l’accoglimento della
domanda proposta da Ilaria Di Francesco nei confronti
della Provincia di Pescara avente ad oggetto l’illegittimità
dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa in
virtù dei quali aveva prestato servizio presso la predetta
Amministrazione, esclusa la possibilità di conversione a
tempo indeterminato del rapporto, condannava la
Provincia al risarcimento del danno in favore della
ricorrente nella misura di 20 mensilità dell’ultima
retribuzione globale di fatto, oltre accessori;
– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver
questa ritenuto riscontrabile in relazione alle assunzioni
della Moretta l’utilizzo abusivo del lavoro flessibile
considerato che vi era stata una reiterazione di contratti
per un periodo di sei anni non per far fronte ad esigenze
temporanee bensì per sopperire a carenze strutturali di
organico e che la stessa era stata pienamente inserita
nell’organizzazione della Provincia, aveva svolto attività
assimilabili, per modalità e caratteristiche estrinseche a
quelle svolte da persone legate da vincolo di dipendenza
formale all’istituzione di appartenenza nonché la
spettanza di un risarcimento del danno conseguente alla
cessazione del rapporto insuscettibile di conversione
parametrato sul regime sanzionatorio di cui all’art. 18,
commi quarto e quinto, della legge n. 300/1970 (cinque
Ric. 2015 n. 22079 sez. ML – ud. 05-12-2017
-2-

L’Aquila, in parziale riforma della decisione resa dal

mensilità valore minimo – comma quarto – più quindici
mensilità quale misura sostitutiva della reintegra – comma
quinto -);

che per la cassazione di tale decisione ricorre la Provincia
di Pescara, affidando l’impugnazione a quattro motivi, poi

Francesco;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod.
proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al
decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio
non partecipata;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione
semplificata.
CONSIDERATO

che, con il primo e secondo motivo, l’Amministrazione
ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa
applicazione degli artt. 2094, 2222 e 1362 c. c. , 7, c. 6,
d.lgs. n. 165/2001, 110, c. 6, d.lgs. n. 267/2000, 116
c.p.c., 2697 c.c., 2126 c.c. e 36 Cost. in una con il vizio
di omessa, carente e/o contraddittoria motivazione,
deduce l’incongruità logica e giuridica del giudizio
formulato dalla Corte territoriale in ordine alla ricorrenza
nella specie della subordinazione per aver la Corte stessa
omesso la considerazione delle difese svolte da essa
Provincia

e

non

adeguatamente

valutato

la

documentazione allegata e le risultanze istruttorie;

che, con il terzo motivo, denunciando la violazione e
falsa applicazione dell’art. 36, c. 5, d.lgs. n. 165/2001 e
degli artt. 1226, 2697 e 2126 c.c. in una con il vizio di
motivazione, l’Amministrazione ricorrente deduce la non
conformità a diritto dell’orientamento accolto dalla Corte

Ric. 2015 n. 22079 sez. ML – ud. 05-12-2017
-3-

illustrati con memoria, cui resiste, con controricorso la Di

territoriale in ordine alla ravvisabilità in re ipsa del danno
conseguente all’illegittima instaurazione di rapporti
flessibili;

che, con il quarto motivo, proposto in via subordinata,
l’Amministrazione ricorrente, nel denunciare la violazione

e degli artt. 1226 c.c., 18, c. 4 e 5, I. n. 300/1970, 8 I.
n. 604/1966 nonché il vizio di omessa e/o carente
motivazione, deduce l’erroneità dal parametro di
liquidazione del danno adottato dalla Corte, sostenendo,
in alternativa, il riferimento all’art. 6 I. n. 604/1966;

che il primo e secondo motivo, che, in quanto
strettamente connessi possono essere qui trattati
congiuntamente, risultano, prima ancora che infondati,
inammissibili, risolvendosi le prospettate censure di
violazione di legge in meri vizi dell’iter logico-valutativo
seguito dalla Corte territoriale nella formulazione del
giudizio in ordine alla ricorrenza nella specie della
subordinazione (iter che si assume carente nella
considerazione di allegazioni e prove addotte dall’odierna
ricorrente, senza tener conto degli ampi margini di
discrezionalità

implicati

dal

principio

del

libero

apprezzamento del giudice) vizi non più deducibili sulla
base del testo novellato dell’art. 360, c. 1, n. 5,
applicabile “ratione temporis” (la sentenza impugnata è
stata pubblicata il 25.3.2015), che ammette la sola
denuncia di omesso esame di una questione di fatto,
inteso come fatto storico, principale o secondario, che,
se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della
controversia (Cass., SS.UU., 8053/2014);

Ric. 2015 n. 22079 sez. ML – ud. 05-12-2017
-4-

e falsa applicazione dell’art. 36, c. 5, d.lgs. n. 165/2001

che il terzo ed il quarto motivo, parimenti connessi e da
trattarsi qui congiuntamente, meritano, di contro,
accoglimento, ritenendo il Collegio di dare continuità
all’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass.,
SS.UU.,15 marzo 2016, n. 5072) secondo cui, ai fini

l’illegittima instaurazione di rapporti flessibili nell’ambito
del pubblico impiego privatizzato, escluso, siccome
incongruo, il riferimento ai criteri risarcitori previsti
dall’art. 18, I. n. 300/1970, viceversa accolti dalla Corte
territoriale, il parametro è dato dall’art. 32, comma 5, I.
n. 183/2010, recante una fattispecie omogenea di danno
presunto con valenza sanzionatoria e qualificabile come
“danno comunitario”, determinato tra un minimo ed un
massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto
(come perdita di “chance” di un’occupazione alternativa
migliore, con onere della prova a carico del lavoratore, ai
sensi dell’art. 1223 c.c), senza che ne derivi una
posizione di favore del lavoratore privato rispetto al
dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l’indennità
forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo,
invece, agevola l’onere probatorio del danno subito;
che, pertanto, condividendosi la proposta del relatore,
rigettati i primi due motivi, vanno accolti il terzo ed il
quarto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla
Corte d’Appello di Ancona che provvederà in conformità,
disponendo, altresì, per l’attribuzione delle spese del
presente giudizio di legittimità

Ric. 2015 n. 22079 sez. ML – ud. 05-12-2017
-5-

della determinazione del risarcimento dovuto per

P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo ed il quarto motivo di ricorso,
rigettati gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia
alla Corte di Appello di Ancona.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5

dicembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA