Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1614 del 20/01/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 20/01/2017, (ud. 16/09/2016, dep.20/01/2017),  n. 1614

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul regolamento di competenza di ufficio proposto dal Tribunale di

Santa Maria Capua Vetere con ordinanza N. 3146/14 del 15/04/2016 nel

procedimento tra:

M.V.;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), PREFETTURA DI RIETI;

– intimati –

sulle conclusioni del P.G. in persona del Dott. Alberto Celeste, il

quale, visto l’art. 380 ter c.p.c., chiede che la Corte di

Cassazione, in Camera di consiglio, ritenga inammissibile l’istanza

di regolamento di competenza d’ufficio, con le conseguenze di legge;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Il Tribunale di S. Maria Capua Vetere ha richiesto d’ufficio il regolamento di competenza con ordinanza del 15 aprile 2016, con la quale, essendo stata riassunta dinanzi al suo ufficio la causa di opposizione avverso un preavviso di fermo amministrativo, intentata da M.V. nei confronti di Equitalia Sud S.p.a. e della Prefettura di Rieti e riguardo alla quale il Giudice di Pace di Maddaloni aveva declinato la sua competenza, reputando sussistente la competenza inderogabile del Tribunale, ha ritenuto di essere, a sua volta, incompetente.

2. Le parti, alle quali l’ordinanza risulta comunicata, non hanno svolto attività difensiva.

3. Il P.G. ha depositato, in data 16 giugno 2016, conclusioni scritte, con le quali ha chiesto che sia dichiarata l’inammissibilità dell’istanza di regolamento di competenza d’ufficio; in particolare il predetto ha evidenziato che è inammissibile il conflitto di competenza qualora il secondo giudice, indicato come competente per materia dal primo e davanti al quale la causa sia stata riassunta, nell’escludere di essere munito di competenza per materia, ritenga che questa appartenga ad altro organo giudiziario per ragioni di valore, spettando solo alle parti, nelle forme e nei tempi di cui all’art. 38 c.p.c., eccepire l’incompetenza sotto tale profilo (al pari dell’incompetenza territoriale derogabile) e che, nel caso di specie, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, trattandosi di ricorso contro un provvedimento emesso per violazioni del Codice della strada, ha ritenuto che si rientrasse nella competenza attribuita per valore al Giudice di pace, a norma dell’art. 7 c.p.c. e della L. n. 689 del 1981, art. 22-bis, anche riconducendo l’opposizione di cui si discute nel genus dell’opposizione all’esecuzione ex art. 625 c.p.c..

4. Ritiene il Collegio che l’istanza di regolamento di competenza d’ufficio all’esame è inammissibile in base al rilievo che la stessa è stata proposta quando la possibilità di sollevare il conflitto d’ufficio era ormai preclusa, in quanto, esaurita la fase di trattazione, la causa era stata riservata in decisione.

Ed invero, secondo il costante orientamento di questa Corte, il giudice indicato come competente da quello originariamente adito, ed innanzi al quale la causa sia stata riassunta, può rilevare, a sua volta, la propria incompetenza non oltre la prima udienza di trattazione, essendogli altrimenti preclusa la possibilità di sollevare il conflitto di competenza (Cass., ord., 12 novembre 2015, n. 23106; Cass., ord., 30/07/2015, n. 16143; Cass., ord., 17/04/2015, n. 7834; Cass., ord., 5/03/2014, n. 5225; Cass., ord., 5 luglio 2013, n. 16888).

5. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza richiesto d’ufficio.

PQM

La Corte dichiara inammissibile l’istanza di regolamento di competenza d’ufficio proposta.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 16 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA