Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1614 del 19/01/2022

Cassazione civile sez. II, 19/01/2022, (ud. 08/10/2021, dep. 19/01/2022), n.1614

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9560-2016 proposto da:

B.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAVONAROLA

39, presso lo studio dell’avvocato ALDO MONTINI, rappresentato e

difeso dall’avvocato NICOLA BONASIA;

– ricorrente –

contro

M.G., D.A., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA MACCHIAVELLI 50, presso lo studio dell’avvocato MARZULLI

STUDIO, rappresentati e difesi dall’avvocato VITO PETRAROTA;

– controricorrenti –

contro

D.P.F., F.G., DI.AN.,

DI.RI., DI.SA.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 426/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 19/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/10/2021 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE

ALESSANDRO, che chiede l’accoglimento del primo, il secondo ed il

quarto motivo del ricorso, l’assorbimento del terzo.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1 Nella lite tra B.R. (proprietario di un compendio immobiliare in (OMISSIS) con annesso cortile scoperto) e i proprietari del confinante fabbricato D.P.F., F.G., D.A., M.G., Di.An., Di.On. e S.C., la Corte d’Appello di Bari, con sentenza n. 426/2015 resa pubblica il 19.3.2015, ha rigettato l’impugnazione del B. contro la sentenza di primo grado (Tribunale di Trani n. 194/2012) con cui – per quanto ancora interessa – respinte le domande di eliminazione delle vedute aperte sul fondo dell’attore, nonché della gronda con canale di scarico, era stata pronunciata condanna dei convenuti a munire le luci di inferriate e di grate fisse in metallo con maglie di misura non maggiore di tre centimetri quadrati.

La Corte barese ha motivato il rigetto dell’impugnazione osservando, sempre per quanto interessa:

– che la domanda volta a far dichiarare l’inesistenza di servitù di veduta diretta era stata correttamente rigettata per difetto di prova perché occorreva provare che sul fondo del vicino erano state aperte vedute a distanza inferiore ad un metro e mezzo dal confine;

– che ugualmente, in assenza di prove e allegazioni di sorta, il Tribunale aveva rigettato la domanda relativa alla rimozione della grondaia e del tubo di scarico, rimasta allo stato di semplice enunciazione, senza trovare riscontro nell’ambito dell’istruttoria e della consulenza tecnica espletata, sostanzialmente non contestata nell’atto di appello, sicché appariva superflua la richiesta di integrazione probatoria con una nuova consulenza;

– che, con riferimento, alla relazione tecnica depositata nel corso del giudizio di appello, si trattava di una censura “per relationem” contenente inammissibili documenti nuovi in grado di appello ed inidonea a far percepire al giudice di appello il contenuto delle contestazioni.

2 Contro tale sentenza il B. ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi contrastati con controricorso da D. e M.. Le altre parti sono rimaste intimate.

Il Procuratore Generale ha fatto pervenire conclusioni scritte insistendo per l’accoglimento del primo, secondo e quarto motivo per l’assorbimento del terzo.

In prossimità dell’udienza il controricorrente ha depositato una memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata nel controricorso e ribadita nella memoria.

Ai fini del rispetto del canone di specificità dei motivi, previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, non è infatti necessaria l’adozione di formule sacramentali, né l’esatta indicazione numerica di una delle ipotesi previste dall’art. 360, comma 1, cit., risultando sufficiente che il ricorso contenga la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza o dalla dottrina, in modo tale da porre questa Corte in condizione di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. Sez. 1 -, Ordinanza n. 16700 del 05/08/2020 Rv. 658610; Cass., Sez. I, 29/11/2016, n. 24298; 19/10/2006, n. 22499; Cass., Sez. III, 25/09/2009, n. 20652). Nel caso che ci occupa, le censure sollevate, come si vedrà a breve, soddisfano il requisito di specificità consentendo al Collegio di verificarne il fondamento.

Passando adesso all’esame dei motivi, col primo di essi si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 905 e 2697 c.c., in relazione all’esistenza della prova del mancato rispetto della distanza di legge per l’apertura di vedute. Il primo errore della Corte d’Appello consiste, secondo il ricorrente, nel non aver colto che con la domanda introduttiva era stata dedotta l’apertura di vedute a distanza illegale dal cortile scoperto di proprietà dell’attore denominato “(OMISSIS)” e che pertanto le aperture, rispetto a tale cortile, costituivano vedute dirette. Di conseguenza, la distanza andava calcolata tra il muro in cui erano state aperte le vedute (posizionato sul confine) e il predetto cortile. Altro errore della Corte di merito, ad avviso del ricorrente, sta nell’aver ritenuto la domanda carente di prova senza considerare che l’attore aveva depositato con la domanda giudiziale anche una perizia di parte corredata da rilievi fotografici dello stato dei luoghi ed aveva poi richiesto in via istruttoria la nomina di un consulente tecnico.

Il motivo è fondato.

Come ripetutamente affermato da questa Corte, chi agisce giudizialmente per fare dichiarare la inesistenza a carico del proprio fondo di una servitù di veduta diretta deve limitarsi a provare che sul fondo del vicino si apre una veduta a distanza inferiore a un metro e mezzo dal confine, in quanto l’art. 905 c.c. gli dà diritto di pretenderne l’eliminazione, mentre incombe al convenuto, ai sensi dell’art. 2697 c.c., per evitare il riconoscimento di tale diritto, fornire la prova di un titolo che gli attribuisca la servitù di veduta. Soltanto se affermi che la veduta sia stata aperta in sostituzione di un’altra veduta di cui ammetta o non contesti la conformità al diritto, l’attore deve, altresì, dimostrare il presupposto su cui si basa la sua pretesa, cioè la difformità della nuova veduta rispetto a quella preesistente (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 20871 del 29/09/2009 Rv. 609961; Sez. 2, Sentenza n. 5734 del 13/06/1994 Rv. 487045; Sez. 2, Sentenza n. 1605 del 24/04/1975 Rv. 375196).

Nel caso in esame, è la stessa sentenza impugnata ad attestare (cfr. pagg. 2 e 3) che con l’atto introduttivo l’attore – dopo aver premesso di essere proprietario per titolo, tra l’altro, “…di annesso cortile scoperto” aveva dedotto che “i proprietari del palazzo costruito sul confine di detto cortile…avevano abusivamente…aperto vedute dirette ed oblique nella parete cieca inspiciente la proprietà altrui….” ed aveva quindi domandato, tra l’altro, “che fosse ordinata l’eliminazione di tutte le vedute, oblique e dirette prospicienti ed inspicienti la sua proprietà ed aperte sul muro di confine del loro fabbricato delimitante il cortile scoperto con accesso da (OMISSIS)…”.

Avendo poi il B. suffragato la domanda con una perizia di parte corredata di rilievi fotografici e chiesto – già con l’atto introduttivo – la nomina di un consulente tecnico di ufficio (consulente “percipiente”, trattandosi di accertamento di fatti: cfr. tra le varie Sez. 3, Ordinanza n. 3717 del 08/02/2019 Rv. 652736; Sez. 3, Sentenza n. 6155 del 13/03/2009 Rv. 607649 e con ciò si risponde all’ulteriore eccezione contenuta a pagg. 10 e ss. del controricorso e 2 e ss. della memoria), non si comprende di quale altro onere avrebbe dovuto farsi carico l’odierno ricorrente al fine di veder tutelare davanti ai giudici di merito il suo diritto alla eliminazione di vedute che si assumevano aperte nel muro posto a confine col suo fondo (il “cortile scoperto”, si ripete).

L’errore della Corte d’Appello è duplice e consiste sia nell’aver stravolto l’onere probatorio in tema di actio negatoria (quale è pacificamente quella di cui si discute), sia nell’aver errato ad individuare il “presunto fondo servente” rispetto al quale calcolare la distanza per le vedute, fondo servente rappresentato – si badi bene – dal cortile scoperto denominato (OMISSIS), come espressamente dedotto in citazione.

A tali errori rimedierà il giudice di rinvio sulla scorta del principio di diritto esposto, previa esatta individuazione della natura delle aperture che prospettano su tale cortile scoperto secondo la previsione degli artt. 905 e 906 c.c..

2 Col secondo motivo il B. deduce la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di regolarizzazione delle luci nonché, in subordine, violazione e falsa applicazione degli artt. 901 e 2697 c.c. in riferimento alla prova della lamentata irregolarità delle luci. Sostiene in particolare che con l’atto di citazione aveva chiesto la regolarizzazione delle luci aperte dai vicini sul suo fondo secondo il disposto di legge e precisa che con l’atto di appello aveva denunciato una non esaustiva regolarizzazione disposta dal Tribunale, essendo stata omesso l’adeguamento nel rispetto dell’art. 901 c.c., n. 2.

Anche tale motivo è fondato.

In linea di principio va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità l’omessa pronuncia su un motivo di appello integra la violazione dell’art. 112 c.p.c. (tra le varie, v. Sez. 2 -, Sentenza n. 1539 del 22/01/2018 Rv. 647081 Sez. 5, Sentenza n. 452 del 14/01/2015 Rv. 634428.

Ebbene, come risulta dagli atti del processo (che la natura procedurale del vizio lamentato consente senz’altro di consultare), in citazione si era dedotta l’apertura di luci irregolari e se ne era chiesta la regolarizzazione. A sostegno della domanda ancora una volta era stata allegata la relazione tecnica di parte ed era stata avanzata richiesta di nomina di consulente tecnico di ufficio.

Il Tribunale aveva però ordinato una regolarizzazione solo parziale, essendosi limitato a disporre la creazione delle inferriate e delle grate (lo riporta la stessa sentenza impugnata a pag. 4), trascurando così di considerare che la regolarizzazione prevede anche l’adeguamento dell’altezza del lato inferiore dal pavimento o dal suolo del luogo al quale si vuole dare luce ed aria (due metri e mezzo o due metri a seconda che si tratti di luci aperte al piano terreno o ai piani superiori: art. 901 n. 2) e dal suolo del fondo vicino (due metri e mezzo a meno che non si tratti di locale in tutto o in parte a livello inferiore al suolo del vicino e la condizione dei luoghi non consenta di osservare l’altezza stessa: art. 901, n. 3).

E con l’atto di appello il B. si era doluto proprio dell’incompletezza dell’ordine di regolarizzazione, avendo segnalato che il primo giudice non aveva disposto la regolamentazione anche rispetto al pavimento e dal suolo del fondo vicino (cfr. atto di appello).

Il motivo, dunque, c’era ed era in linea con lo standard di specificità richiesto dall’art. 342 c.p.c..: infatti, gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Sez. U -, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017 Rv. 645991). Inoltre, ai fini della specificità dei motivi d’appello richiesta dall’art. 342 c.p.c., l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l’allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Sez. 2 -, Ordinanza n. 23781 del 28/10/2020 Rv. 659392); Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3115 del 08/02/2018 Rv. 648034).

Pertanto, la Corte territoriale doveva dare una risposta sulla dedotta incompleta regolarizzazione delle luci ordinata dal primo giudice, ma non l’ha fatto, incorrendo così nel vizio di omessa pronunzia.

Anche a tale lacuna porrà rimedio il giudice di rinvio.

3 Col terzo motivo si denunzia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, rimproverandosi alla Corte territoriale il mancato accertamento dei requisiti dimensionali delle vedute e delle luci per cui è causa, trattandosi di fatti costitutivi delle domande e non di “prova”. Il ricorrente richiama le richieste di integrazione della consulenza per rimediare alle carenze riscontrate ed evidenzia, infine, ma in via cautelativa, profili di incostituzionalità dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in relazione all’art. 24 Cost. nella parte in cui, in ipotesi di domande giudiziali fondate su fatti costitutivi accertabili esclusivamente per il tramite di indagini tecniche, impedisce di censurare per cassazione il vizio del mancato svolgimento di dette indagini.

4 Col quarto ed ultimo motivo, il ricorrente denunzia violazione dell’art. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c. con riferimento alla prova dell’esistenza della grondaia e del tubo di scarico. Sostiene di avere dedotto in primo grado una servitù di scolo di acque pluviali dalla gronda e dal canale di scarico e di essersi doluto in appello del rigetto della relativa domanda per difetto di allegazione e di prova. Osserva in proposito che l’esistenza di tali manufatti non solo non era stata contestata dai convenuti, ma anzi era stata confermata espressamente dagli stessi attraverso la proposizione di una domanda riconvenzionale e di accertamento della relativa servitù per usucapione. Il giudice avrebbe dovuto pertanto fare applicazione del principio di non contestazione, già immanente nell’ordinamento, a prescindere dalla nuova formulazione dell’art. 115 c.p.c..

Il quarto motivo, da trattarsi con precedenza per ragioni di priorità logica, è fondato.

Il principio di non contestazione, pur essendo stato codificato con la modifica dell’art. 115 c.p.c. introdotta dalla L. n. 69 del 2009, è applicabile anche ai giudizi antecedenti alla novella, avendo questa recepito il previgente principio giurisprudenziale in forza del quale la non contestazione determina effetti vincolanti per il giudice, che deve ritenere sussistenti i fatti non contestati, astenendosi da qualsivoglia controllo probatorio in merito agli stessi (cfr. tra le varie, Sez. 3 -, Sentenza n. 5429 del 27/02/2020 Rv. 657136; Cass., 3, n. 5356 del 5/3/2009; Cass., n. 27596 del 2008, n. 7074 del 2006).

Nel caso in esame i convenuti non avevano mai contestato l’esistenza di tali manufatti, ma ne avevano dedotto la legittimità assumendo di avere usucapito la relativa servitù. E in appello, con apposito motivo, il B. si era doluto proprio del rigetto, per difetto di allegazione e di prova, della relativa domanda da lui proposta, volta alla negazione della servitù e al divieto dello scolo.

Si rivela così ancora una volta errata la sentenza impugnata laddove ha addebitato all’attore “l’assenza di prove e allegazioni di sorta” senza considerare che la proposizione, da parte dei convenuti, di una domanda riconvenzionale volta all’accertamento di una servitù di scarico nel fondo altrui è logicamente incompatibile con la negazione dell’esistenza dei relativi manufatti. A ciò aggiungasi – e il rilievo tronca ogni ulteriore discussione – che l’attore aveva allegato all’atto di citazione anche una relazione corredata da relazione fotografica sullo stato dei luoghi e in appello aveva prodotto anche una ulteriore relazione tecnica.

I giudici di appello, a fronte di specifica doglianza, avrebbero dovuto dunque esaminare la violazione dedotta, ma non l’hanno fatto ravvisando, in conformità col Tribunale, “assenza di prove e allegazioni di sorta “nuovamente violando la regola dell’onere probatorio e della non contestazione.

Altro errore sta nell’avere ritenuto che la produzione di una relazione tecnica in appello rappresentasse una violazione del divieto di produzione di nuovi documenti (cfr. pag. 7 sentenza impugnata). mentre invece per giurisprudenza costante si tratta di mera difesa di parte (Cfr. Sez. U, Sentenza n. 13902 del 03/06/2013 Rv. 626469; Sez. 2 -, Ordinanza n. 20347 del 24/08/2017 Rv. 645101).

La sentenza va pertanto cassata per nuovo esame in relazione ai motivi accolti sulla scorta dei citati principi di diritto, restando così logicamente assorbito l’esame del terzo motivo.

Il giudice di rinvio, che si individua nella Corte d’Appello di Bari in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso; dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Bari in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, riconvocata, il 8 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2022

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA