Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16139 del 28/06/2017
Cassazione civile, sez. trib., 28/06/2017, (ud. 23/05/2017, dep.28/06/2017), n. 16139
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6793/2010 R.G. proposto da:
Catone Logistica Srl, rappresentato e difeso dall’Avv. Carlo De Maio,
con domicilio eletto presso l’Avv. Maria Francesca Caldoro, in Roma,
via Baiamonti n. 46, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Campania n. 337/07/08, depositata il 17 dicembre 2008.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 maggio
2017 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.
Fatto
RILEVATO
CHE:
– Catone Logistica Srl impugna per cassazione la decisione della CTR della Campania che aveva ritenuto fondata la pretesa erariale in ordine all’indebita deduzione di spese di trasporto e al parziale disconoscimento per una nota di credito relativa ad uno sconto condizionato, emessa tardivamente, assumendo, con un motivo, la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 26 contestando la ritenuta asserita tardività della nota di credito;
– l’Agenzia delle entrate deduce l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso;
– è infondata l’eccezione di tardività per l’applicazione del termine breve in luogo di quello lungo conseguente all’avvenuta notifica, asseritamente avvenuta in data 8 maggio 2009, della sentenza della CTR, non avendo l’Agenzia soddisfatto l’onere probatorio, su essa incombente per averne eccepito l’osservanza, di provarne il momento di decorrenza, producendo copia autentica della sentenza impugnata corredata della relata di notificazione, nonchè – in caso di notificazione a mezzo posta – dell’avviso di ricevimento della raccomandata, che non ammette equipollenti (Cass. n. 25062 del 2016);
– è invece fondata l’eccezione di inammissibilità per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., non avendo il ricorrente proposto il motivo (peraltro, del tutto carente in punto di autosufficienza) formulando il prescritto quesito di diritto;
– il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e le spese, liquidate come in dispositivo, regolate per soccombenza.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese a favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in complessivi Euro 2.300,00, oltre accessori di legge e spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 23 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017