Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16139 del 26/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16139 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DE CHIARA CARLO

ORDINANZA
sul ricorso 8200-2012 proposto da:
BLINI ALKET (BLNLKT82P26Z100A) elettivamente domiciliato in
ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avv. VIALI VALENTINO, giusta procura speciale a margine del
ricorso;

– ricorrente contro
PREFETTURA DI TERNI in persona del Prefetto pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende, ope legis;

controricorrente

avverso il decreto nel procedimento R.G. 6197/2011 della CORTE
D’APPELLO di PERUGIA del 15.12.2011, depositato il 21/01/2012;

Data pubblicazione: 26/06/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/02/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. SERGIO
DEL CORE.
PREMESSO

segue:
<<1. — Il sig. Alket Blini, cittadino albanese coniugato con una cittadina romena, propose ricorso al Tribunale di Terni, ai sensi dell'art. 22 cligs. 6 febbraio 2007, n. 30, avverso il provvedimento di allontanamento dal territorio italiano adottato nei suoi confronti dal Prefetto della stessa città 11 22 giugno 2011. Il Tribunale respinse il ricorso e la Corte d'appello di Perugia ha respinto il reclamo del ricorrente, confermando il giudizio di pericoloità sociale del medesimo formulato dal Prefetto, sul rilievo dei suoi precedenti penali, della costante mancanza di un'attività lavorativa e della mancata dimostrazione della disponibilità di mezzi leciti per il proprio sostentamento, che dunque doveva presumersi egli traesse da attività illecite. Il Sig. Blini ha quindi proposto ricorso per cassazione, cui l'autorità intimata ha resistito con controricorso. 2. — Il ricorrente, denunciando violazione delle direttive 2008/115/CE e 2004/38/CE, dell'art. 20 d.lgs. n. 30 del 2007, come sostituito dal d.lgs. 28 febbraio 2008, n. 32, e dell'art. 1 L 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'art. 2 1. 3 agosto 1988, n. 327, nonché vizio di motivazione, deduce: a) "carenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la dichiarazione di pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica", atteso che la Corte d'appello ha fondato la propria decisione, tra l'altro, Ric. 2012 n. 08200 sez. M1 - ud. 26-02-2013 -2- che nella relazione ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. si legge quanto sulla mancanza di mezzi di sostentamento dell'interessato o della sua famiglia, la quale, "pur non corrispondendo alla situazione economica familiare" effettiva del ricorrente, ha rilevanza secondaria, tenuto conto che non è consentito basare l'allontanamento su ragioni di ordine economico, né su ragioni estranee a comportamenti individuali all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza, né sull'esistenza di condanne penali; b) "carenza del requisito dell'attualità della pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica", atteso che non sussite nella specie "nessun nuovo elemento che possa giustificare" l'applicazione della misura dell'allontanamento; e) "carenza del requisito della proporzionalità"; d) "insufficiente contraddittoria motivazione", avendo la Corte d'appello inteso semplicemente richiamare quanto già affermato dal Tribunale, senza entrare nel merito delle questioni sollevate dal reclamante e trascurando che i precedenti penali non sono decisivi se non "richiamati" a una condotta attuale del prevenuto dedita ad attività delittuose. 2.1. — Nessuno di tali rilievi può essere accolto. Il rilievo sub a) è inammissibile in quanto generico. A parte il riferimento alla presa in considerazione, da parte della Corte d'appello, della mancanza di mezzi di sostentamento, esso si risolve nella pura e semplice riproposizione del testo dell'art. 20, comma 4, d.lgs. n. 20 del 2007; ma anche il riferimento concernente i mezzi di sostentamento non concreta una censura di legittimità, la quale non può essere integrata da una mera valutazione di "rilevanza secondaria" di un dato di fatto. La contestazione, infine, che la situazione economica del ricorrente e della sua famiglia, come ritenuta dalla Corte d'appello, Ric. 2012 n. 08200 sez. M1 - ud. 26-02-2013 -3- dell'interessato che non rappresentino una minaccia concreta e attuale corrispondesse alla realtà, non sembra essere neppure posta come ragione di autonoma censura, essendo inserita in una proposizione concessiva; in ogni caso si tratterebbe di censura di puro merito. Il rilievo sub b) è generico e comunque non attinente alla ratio della decisione impugnata, che, come si è visto, dà rilievo anche alla Il rilievo sub c) è assolutamente generico. Il rilievo sub d) è generico nella prima parte, relativa al mancato esame dei rilievi critici del reclamante, il cui contenuto non viene specificato; quanto al resto è incomprensibile, non essendo dato cogliere il senso dell'affermazione secondo cui i precedenti penali del prevenuto "non possono avere una valenza decisiva se non richiamati [corsivo dell'estensore] da una condotta attuale dedita ad attività delittuose".>>;
CONSIDERATO
che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e
notificata agli avvocati delle parti costituite;
che il solo avvocato del ricorrente ha presentato memoria;
che il Collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione
sopra trascritta, non superate dalla memoria di parte ricorrente, la
quale non si confronta esse e comunque non le pone in crisi;
che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile, con
condanna del ricorrente alle spese processuali, liquidate come in
dispositivo;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
alle spese processiiali, liquidate in € 1.200,00 per compensi di avvocato,
oltre spese prenotate a debito e accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 febbraio
Ric. 2012 n. 08200 sez. M1 – ud. 26-02-2013

attuale mancanza di mezzi di sostentamento del ricorrente;

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