Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16139 del 26/06/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 16139 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DE CHIARA CARLO
ORDINANZA
sul ricorso 8200-2012 proposto da:
BLINI ALKET (BLNLKT82P26Z100A) elettivamente domiciliato in
ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avv. VIALI VALENTINO, giusta procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrente contro
PREFETTURA DI TERNI in persona del Prefetto pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende, ope legis;
–
controricorrente
avverso il decreto nel procedimento R.G. 6197/2011 della CORTE
D’APPELLO di PERUGIA del 15.12.2011, depositato il 21/01/2012;
–
Data pubblicazione: 26/06/2013
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/02/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. SERGIO
DEL CORE.
PREMESSO
segue:
<<1. — Il sig. Alket Blini, cittadino albanese coniugato con una
cittadina romena, propose ricorso al Tribunale di Terni, ai sensi
dell'art. 22 cligs. 6 febbraio 2007, n. 30, avverso il provvedimento di
allontanamento dal territorio italiano adottato nei suoi confronti dal
Prefetto della stessa città 11 22 giugno 2011.
Il Tribunale respinse il ricorso e la Corte d'appello di Perugia ha
respinto il reclamo del ricorrente, confermando il giudizio di
pericoloità sociale del medesimo formulato dal Prefetto, sul rilievo dei
suoi precedenti penali, della costante mancanza di un'attività lavorativa
e della mancata dimostrazione della disponibilità di mezzi leciti per il
proprio sostentamento, che dunque doveva presumersi egli traesse da
attività illecite.
Il Sig. Blini ha quindi proposto ricorso per cassazione, cui
l'autorità intimata ha resistito con controricorso.
2. — Il ricorrente, denunciando violazione delle direttive
2008/115/CE e 2004/38/CE, dell'art. 20 d.lgs. n. 30 del 2007, come
sostituito dal d.lgs. 28 febbraio 2008, n. 32, e dell'art. 1 L 27 dicembre
1956, n. 1423, come sostituito dall'art. 2 1. 3 agosto 1988, n. 327,
nonché vizio di motivazione, deduce:
a) "carenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la
dichiarazione di pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica",
atteso che la Corte d'appello ha fondato la propria decisione, tra l'altro,
Ric. 2012 n. 08200 sez. M1 - ud. 26-02-2013
-2- che nella relazione ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. si legge quanto sulla mancanza di mezzi di sostentamento dell'interessato o della sua
famiglia, la quale, "pur non corrispondendo alla situazione economica
familiare" effettiva del ricorrente, ha rilevanza secondaria, tenuto conto
che non è consentito basare l'allontanamento su ragioni di ordine
economico, né su ragioni estranee a comportamenti individuali all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza, né sull'esistenza di
condanne penali;
b) "carenza del requisito dell'attualità della pericolosità per
l'ordine e la sicurezza pubblica", atteso che non sussite nella specie
"nessun nuovo elemento che possa giustificare" l'applicazione della
misura dell'allontanamento;
e) "carenza del requisito della proporzionalità";
d) "insufficiente contraddittoria motivazione", avendo la Corte
d'appello inteso semplicemente richiamare quanto già affermato dal
Tribunale, senza entrare nel merito delle questioni sollevate dal
reclamante e trascurando che i precedenti penali non sono decisivi se
non "richiamati" a una condotta attuale del prevenuto dedita ad attività
delittuose.
2.1. — Nessuno di tali rilievi può essere accolto.
Il rilievo sub a) è inammissibile in quanto generico. A parte il
riferimento alla presa in considerazione, da parte della Corte d'appello,
della mancanza di mezzi di sostentamento, esso si risolve nella pura e
semplice riproposizione del testo dell'art. 20, comma 4, d.lgs. n. 20 del
2007; ma anche il riferimento concernente i mezzi di sostentamento
non concreta una censura di legittimità, la quale non può essere
integrata da una mera valutazione di "rilevanza secondaria" di un dato
di fatto. La contestazione, infine, che la situazione economica del
ricorrente e della sua famiglia, come ritenuta dalla Corte d'appello,
Ric. 2012 n. 08200 sez. M1 - ud. 26-02-2013
-3- dell'interessato che non rappresentino una minaccia concreta e attuale corrispondesse alla realtà, non sembra essere neppure posta come
ragione di autonoma censura, essendo inserita in una proposizione
concessiva; in ogni caso si tratterebbe di censura di puro merito.
Il rilievo sub b) è generico e comunque non attinente alla ratio
della decisione impugnata, che, come si è visto, dà rilievo anche alla Il rilievo sub c) è assolutamente generico.
Il rilievo sub d) è generico nella prima parte, relativa al mancato
esame dei rilievi critici del reclamante, il cui contenuto non viene
specificato; quanto al resto è incomprensibile, non essendo dato
cogliere il senso dell'affermazione secondo cui i precedenti penali del
prevenuto "non possono avere una valenza decisiva se non richiamati
[corsivo dell'estensore] da una condotta attuale dedita ad attività
delittuose".>>;
CONSIDERATO
che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e
notificata agli avvocati delle parti costituite;
che il solo avvocato del ricorrente ha presentato memoria;
che il Collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione
sopra trascritta, non superate dalla memoria di parte ricorrente, la
quale non si confronta esse e comunque non le pone in crisi;
che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile, con
condanna del ricorrente alle spese processuali, liquidate come in
dispositivo;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
alle spese processiiali, liquidate in € 1.200,00 per compensi di avvocato,
oltre spese prenotate a debito e accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 febbraio
Ric. 2012 n. 08200 sez. M1 – ud. 26-02-2013
attuale mancanza di mezzi di sostentamento del ricorrente;