Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16139 del 22/07/2011
Cassazione civile sez. I, 22/07/2011, (ud. 10/06/2011, dep. 22/07/2011), n.16139
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
C.A., rappresentata e difesa dall’avv. Prof. Preziosi
Claudio ed elett.te dom.ta in Roma, Via Cremona n. 43, presso l’avv.
Nicola Pennella;
– ricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 1832/2004,
depositata il 3 giugno 2004;
udita la relazione della causa svolta all’udienza del 10 giugno 2011
dal Consigliere dott. Carlo DE CHIARA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
PRATIS Pierfelice, il quale ha concluso per la dichiarazione di
estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
rilevato che prima dell’udienza è stato depositato atto di rinuncia al ricorso da parte della ricorrente, con accettazione del controricorrente;
ritenuto che pertanto, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia al ricorso, senza condanna del rinunciante alle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2011