Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16139 del 08/07/2010
Cassazione civile sez. III, 08/07/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 08/07/2010), n.16139
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –
Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 11257/2006 proposto da:
MASSIMI LUCA & ALESSANDRO ASSICURAZIONI SNC (OMISSIS),
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RUFFINI 2-A, presso lo studio
dell’avvocato RACCUGLIA Tommaso, che la rappresenta e difende con
delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
T.M.L. (OMISSIS), TA.AN.
(OMISSIS), elettivamente domiciliali in ROMA, VIA AREZZO 38,
presso lo studio dell’avvocato MESSINA Maurizio, che le rappresenta e
difende con delega a margine de controricorso;
– controricorrenti –
1002; depositata il 18/01/2006; R.G.N.;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
09/06/2010 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;
udito l’Avvocato PETRILI PAOLA (per delega Avvocato MESSINA
MAURIZIO);
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto.
La Corte:
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che con la sentenza ora impugnata per cassazione la Corte d’appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla Massimi Luca ed Alessandro Ass.ni s.p.a. contro la prima sentenza che aveva respinto la sua domanda proposta contro il Ta. e la T. ed aveva accolto la riconvenzionale da questi spiegata;
che, in particolare, il giudice d’appello ha rilevato che la controversia era stata trattata in primo grado con il rito locatizio, ma l’appello era stato proposto non mediante ricorso bensì mediante citazione; questo atto era stato, peraltro, depositato in cancelleria oltre il termine di 30 gg. previsto dall’art. 434 c.p.c.;
che propone ricorso per cassazione la Massimi Luca ed Alessandro Ass.ni s.p.a. a mezzo di due motivi, al quale rispondono con controricorso il T. e la Ta..
Diritto
OSSERVA IN DIRITTO
che infondato è il primo motivo (attraverso il quale i ricorrenti sostengono che bisognerebbe tener conto della tempestività della notifica della citazione entro i trenta giorni e non del deposito della stessa), essendosi adeguata la sentenza al consolidato principio in ragione del quale, in tema di appello nelle controversie soggette al rito del lavoro, l’art. 434 cod. proc. civ., comma 2, ove fissa il termine di trenta giorni, dalla notificazione della sentenza di primo grado, per il deposito in cancelleria del ricorso introduttivo del procedimento di secondo grado, è applicabile anche nel caso in cui L’appellante irritualmente adotti la forma della citazione, di modo che la convertibilità del relativo atto non può prescindere dal suo deposito entro il suddetto termine, a pena d’inammissibilità rilevabile d’ufficio (tra le varie, cfr. Cass. 20 luglio 1994, n. 13422);
che inammissibile è il secondo motivo attraverso il quale genericamente si censura la sentenza quanto alle spese del giudizio d’appello per “la enormità della liquidazione e la palese incongruità della stessa”;
che, dunque, il ricorso deve essere respinto, con condanna dei ricorrenti a rivalere la controparte delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2700,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2010