Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16138 del 28/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 28/06/2017, (ud. 23/05/2017, dep.28/06/2017),  n. 16138

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4454/2010 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

R.I.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Piemonte n. 3/38/09, depositata il 12 gennaio 2009.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 maggio

2017 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– l’Agenzia delle entrate impugna per cassazione la decisione della CTR del Piemonte la quale, pur riconoscendo, in riforma della decisione della CTP di Torino, come dovute le imposte da parte del sig. R.I. per l’omessa presentazione delle dichiarazioni per gli anni 2000 e 2001, ha escluso l’applicabilità delle sanzioni D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 6, comma 3, dovendosi imputare l’illecito alla condotta del consulente del contribuente, da quest’ultimo denunciato per truffa;

– assume, con due motivi, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 3 e L. n. 423 del 1995, art. 1 non potendosi ritenere sufficiente ad integrare l’esimente la mera denuncia, occorrendo, invece, la prova che il fatto illecito sia attribuibile esclusivamente al terzo, nonchè, sulla medesima questione, omessa motivazione su un fatto decisivo;

– i motivi, da esaminare unitariamente in quanto strettamente connessi, sono fondati, essendosi la CTR limitata ad affermare, con motivazione assolutamente stringata, “atteso che la norma del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 3, prevede la sanzionabilità per fatto denunciato all’autorità giudiziaria e addebitato esclusivamente a terzi come nella fattispecie”, senza fornire alcuna indicazione sulle ragioni ovvero sugli elementi di fatto posti a fondamento di tale convincimento, restando del tutto irrelata l’asserita esclusiva imputabilità dell’illecito al terzo;

– il ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata, con rinvio per un nuovo esame e regolamento delle spese.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla CTR del Piemonte in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 23 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017

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