Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16138 del 22/07/2011

Cassazione civile sez. I, 22/07/2011, (ud. 10/06/2011, dep. 22/07/2011), n.16138

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.M., rappresentato e difeso dagli avv.ti Testa Gaetano

e Mario Verrusio ed elett.te dom.to in Roma, Via Foro Traiano n. 1/A,

presso lo studio del prof. avv. Antonio Palma (studio Palma –

Schettini);

– ricorrente –

contro

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO,

in persona del commissario straordinario dott. A.B.,

rappresentato e difeso dall’avv. Chiusolo Mario ed elett.te dom.to in

Roma, Viale G. Mazzini n. 55, presso la dott.ssa Alessia Giorgianni,

presso lo studio dell’avv. Antonino Galletti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 1879/2004,

depositata il 4 giugno 2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10

giugno 2011 dal Consigliere dott. Carlo DE CHIARA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’accoglimento del quarto

motivo di ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 27 febbraio 2003 il Tribunale di Benevento accolse l’opposizione proposta dal sig. G.M. nei confronti dell’I.A.C.P. della Provincia di Benevento avverso il decreto ingiuntivo del Pretore di Benevento, emesso in data 23 luglio 1991, avente ad oggetto la sorte di L. 6.862.200 quali rate di rimborso mutuo inevase dal 1 gennaio al 1 luglio 1994, oltre interessi, in dipendenza dell’assegnazione di un alloggio, e rigettò la riconvenzionale dell’I.A.C.P. relativa agli oneri di preammortamento e ai costi connessi ai mutui.

A tanto pervenne perchè l’art. 3 del contratto 3 dicembre 1990, a base dell’ingiunzione, prevedeva, in vista del frazionamento del mutuo ricadente sul singolo alloggio, l’obbligo dell’assegnatario di pagare rate parziali provvisorie mensili di L. 460.000 costituenti importi quantitativamente e qualitativamente diversi dalla pretesa azionata, mentre i relativi conteggi dell’I.A.C.P. erano analiticamente insufficienti a provare la effettiva entità del dovuto. Argomentava, inoltre, che, secondo la normativa in materia, l’I.A.C.P. doveva concordare con l’amministrazione comunale le caratteristiche degli alloggi e i criteri per determinare il prezzo di cessione e che su questa base l’I.A.C.P. stipulava il mutuo con quota parte frazionata accollata all’assegnatario, per cui, in difetto di tali adempimenti, restava incerta la determinazione del prezzo finale. Sosteneva, infine, che dovevano reputarsi vessatorie e nulle, in quanto non specificamente approvate e contrarie a norme cogenti, le clausole relative al ricorso al credito bancario per finalizzare la determinazione del costo effettivo dell’opera, mediante rate di ammortamento provvisorie e con obbligo di subingresso nella relativa obbligazione dell’I.A.C.P. Con atto di appello del 13 marzo 2003 l’I.A.C.P. impugnava tale sentenza insistendo nel rigetto dell’opposizione e nell’accoglimento della riconvenzionale. Resisteva l’appellato.

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 1879/04, accoglieva l’appello dell’ente, confermava il provvedimento monitorio e condannava parte appellata-opponente al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio.

Avverso detta pronuncia ricorre per cassazione il G. sulla base di sei motivi, cui resiste con controricorso l’I.A.C.P. della Provincia di Benevento.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente, con il primo motivo di ricorso, si duole che la Corte d’appello abbia omesso di considerare ex officio il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado là dove questa aveva affermato che l’unico obbligo nascente dal contratto era per l’assegnatario quello di pagare le rate da L. 460.000 mensili (in realtà L. 420.000 – precisa il ricorrente – secondo quanto risultava dal contratto ma erroneamente trascritto nella sentenza).

Con il secondo motivo deduce il vizio di ultrapetizione per avere la Corte d’appello ritenuto che la controversia investisse la differenza tra il dare e l’avere complessivo tra le parti e non la specifica domanda introdotta con il giudizio monitorio.

Con il terzo motivo deduce il vizio di omessa pronuncia sulla eccezione proposta che lo I.A.C.P. non poteva pretendere il pagamento delle rate di mutuo perchè occorreva il frazionamento ed il subingresso e che solo in presenza dell’avveramento di tali condizioni egli sarebbe stato tenuto al pagamento delle rate di mutuo.

Con il quarto motivo deduce la violazione dell’art. 1372 c.c. ed errata interpretazione del contratto, perchè dalla scrittura del 29 novembre 1990 (erroneamente – precisa il ricorrente – indicata in sentenza come recante la data del 3 dicembre 1990) risultava che fino al frazionamento del mutuo gravante sull’alloggio l’assegnatario avrebbe dovuto corrispondere una quota parziale del mutuo mediante rate mensili da L. 460.000, per cui, non essendosi la Corte di appello pronunciata sul se l’assegnatario fosse tenuto, in attesa del frazionamento dei mutui gravanti sull’alloggio, a corrispondere allo I.A.C.P. la quota integrale del mutuo ovvero solo la quota parziale di L. 460.000, conseguentemente non si era pronunciata sul se fosse fondata o meno la domanda.

Con il quinto motivo lamenta che il giudice di seconde cure avrebbe effettuato erronei conteggi nella ricostruzione dei rapporti dare – avere tra assegnatario ed ente.

Con il sesto motivo contesta la liquidazione delle spese processuali.

Il controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per inidoneità dei motivi, contenenti censure di merito, e per intervenuto giudicato esterno.

Entrambe le eccezioni sono manifestamente infondate. L’infondatezza della prima risulta chiaramente dalla sintesi dei motivi di censura, che precede. Quanto alla seconda, il giudicato esterno deriverebbe, secondo il contro ricorrente, dalla sentenza n. 975/02 del Tribunale di Benevento emessa “in altro identico giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da altro assegnatario”; difetta, pertanto, il requisito della identità dei soggetti.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La sentenza impugnata, nel riassumere i motivi di appello dell’I.A.C.P., in relazione al primo di essi espone chiaramente che l’Istituto aveva dedotto che “erroneamente … il primo giudice ha ritenuto infondata la pretesa dell’IACP a motivo che in attesa del frazionamento l’obbligo dell’assegnatario sarebbe limitato a rata di minor entità di rimborso mensili e che quindi malamente l’Istituto avrebbe fatto ricorso al credito bancario”.

Risulta dunque in modo del tutto inequivoco che nessun giudicato si è formato in ordine alla quantificazione dell’ammontare mensile del rimborso dovuto per il mutuo non ancora frazionato, posto che una censura sul punto era stata espressamente formulata dall’I.A.C.P. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente, in quanto propongono censure tra loro strettamente collegate.

Essi sono fondati.

Il presente giudizio è originato – come risulta dalla narrativa della sentenza impugnata – da una opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Pretore di Benevento in data 23 luglio 1997 in favore dell’I.A.C.P. avente ad oggetto la somma di L. 6.862.200 quali rate inevase dal 1 gennaio al 1 luglio 94 di rimborso mutuo, oltre interessi, in dipendenza dell’assegnazione di un alloggio.

La controversia resta dunque limitata all’accertamento dell’ammontare delle singole rate di mutuo dovute al momento della emanazione del decreto ingiuntivo in relazione al periodo fatto valere ed al se le dette rate siano state corrisposte dal G. per importi corrispondenti a quanto dovuto.

A tal fine va evidenziato che l’art. 3 del contratto 3 dicembre 1990, richiamato nella parte narrativa della sentenza e riportato per esteso nel ricorso e posto a base dell’ingiunzione, prevedeva che l’assegnatario, in attesa del frazionamento del mutuo gravante sull’alloggio, dovesse corrispondere una quota parziale del mutuo mediante rate mensili di L. 460.000 e che il medesimo dovesse subentrare nel mutuo in questione subito dopo il suo frazionamento, facendo propri tutti gli obblighi e gli impegni in esso contenuti. Va altresì evidenziato che il decreto ingiuntivo (il cui testo è riportato integralmente nel ricorso per la parte che interessa) affermava che il C. era debitore della complessiva somma di L. 20.322.650 per l’omesso pagamento delle seguenti rate: a) 1 gennaio 1994 per L. 3.357.650; b) 1 luglio 1994 per L. 3-504.500.

Al fine, dunque, di decidere la controversia, il giudice di merito avrebbe dovuto accertare quale fosse l’importo effettivamente dovuto delle rate di mutuo non pagate, verificando se era intervenuto o meno il frazionamento del mutuo, perchè, in caso negativo, l’importo delle rate restava fissato nella somma provvisoria di cui all’art. 3 del contratto ed il G. doveva essere condannato al pagamento dei ratei non versati sulla base di tale importo rateale.

La Corte d’appello ha invece seguito un percorso decisionale del tutto diverso che appare invero esorbitare dall’ambito della questione oggetto del giudizio. Ha infatti osservato che tra le parti era intervenuto un altro processo, conclusosi con sentenza n. 531/2002 del Tribunale di Benevento, che aveva assegnato determinato il prezzo dell’alloggio in L. 91.793.845, e ne ha dedotto che, essendo tale importo superiore a quanto versato dal G. fino a quel momento (L. 56.014.054), ne residuava un’eccedenza di debito a suo carico della quale giustamente l’I.A.C.P. aveva chiesto il pagamento, scaturendo l’ingiunzione chiesta dall’Istituto “da maggiori costi obbiettivi dell’assegnazione fronteggiati col mutuo e precisamente dalla differenza tra il prezzo del cespite definitivamente accertato dalla sentenza 531/02 (comprensivo dei maggiori costi dell’immobile, degli interessi a vario titolo e spese di frazionamento) e l’ammontare complessivo del finanziamento ottenuto) il che rende esigibile mediante semplice operazione matematica il credito dell’IACP verso l’assegnatario tenuto direttamente, per effetto del frazionamento, ad accollarsi la rata di tali oneri”.

Risulta del tutto evidente che la Corte d’appello ha preso in considerazione aspetti estranei rispetto all’oggetto della presente controversia, relativa ad opposizione ad un decreto ingiuntivo con il quale si faceva valere il mancato pagamento di alcuni ben specificati ratei di mutuo dall’importo controverso e da calcolarsi al momento della proposizione della domanda (1997), per esaminare una questione del tutto diversa relativa al mancato saldo del prezzo definito dell’assegnazione ed all’importo dei ratei di mutuo dovuti per effetto del definitivo provvedimento di assegnazione intervenuto ben cinque anni dopo l’introduzione del giudizio che qui rileva.

I motivi in questione vanno in conclusione accolti, restando assorbito il quinto ed il sesto.

Il ricorso va, pertanto, accolto nei termini di cui in motivazione.

La sentenza impugnata va di conseguenza cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che, secondo quanto sopra chiarito, dovrà accertare quale era l’importo dovuto e non pagato dei ratei di mutuo per i quali è stato chiesto il decreto ingiuntivo in applicazione dell’art. 3 del contratto, restando in ogni caso impregiudicata ogni questione relativa al saldo del prezzo di assegnazione dell’immobile in quanto estranea all’oggetto del presente giudizio.

La Corte d’appello provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, il terzo ed il quarto, assorbito il quinto ed il sesto, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2011

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