Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16138 del 09/06/2021

Cassazione civile sez. II, 09/06/2021, (ud. 10/02/2021, dep. 09/06/2021), n.16138

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26095/2019 proposto da:

N.A.A., domiciliato in ROMA presso la cancelleria della

Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO

BONATESTA, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 464/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 11/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/02/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

N.A.A. impugnava dinanzi alla Corte d’Appello di Bologna l’ordinanza del Tribunale di Bologna notificata in data 19 febbraio 2018 che aveva rigettato il ricorso proposto avverso il provvedimento della Commissione territoriale di Bologna, sezione di Forlì-Cesena, che gli aveva negato la protezione internazionale.

La Corte d’Appello con sentenza n. 464 dell’11 febbraio 2019 ha rigettato il gravame, ritenendo condivisibile la conclusione del giudice di prime cure.

Il Tribunale aveva giudicato il racconto del cittadino straniero privo di qualsiasi riscontro probatorio oggettivo e non veritiero, oltre che connotato da numerose incongruenze.

I giudici di appello rilevavano che effettivamente il racconto del cittadino straniero era risultato vago e non circostanziato, in quanto anche in sede di gravame non erano state superate le contraddizioni riscontrate.

Questi, cittadino del Camerun, la cui famiglia professava la religione cristiana, aveva riferito di essersi convertito all’Islam dopo avere conosciuto l’imam del suo paese e che quindi era stato allontanato dalla sua abitazione, trovando rifugio presso l’imam.

Dopo qualche tempo, gli era stato affidato l’incarico di trasportare una valigia in un’altra città, valigia che però conteneva dell’esplosivo.

Sicchè essendosi accorto del coinvolgimento dell’imam in un gruppo terroristico, aveva preso dei soldi ed era scappato, temendo per la propria vita, in caso di ritorno in patria.

Tuttavia, tale versione non appariva credibile in quanto non emergeva che avesse subito minacce o persecuzioni da parte dell’imam nè dei suoi seguaci.

Ne derivava che il timore di essere perseguitato era del tutto infondato, a fronte di minacce e persecuzioni mai effettivamente concretizzatesi.

Nè poteva accedere alla protezione sussidiaria, in quanto non ricorreva in Camerun alcuna delle situazioni contemplate dalla legge, come emergeva dalle COI puntualmente citate dal Tribunale e che trovavano conferma nella versione aggiornata esaminata dalla Corte d’Appello, emergendo che in Camerun pur essendovi una situazione critica per gli oppositori del regime, non può dirsi esistente una situazione di conflitto armato, interno o internazionale.

Quanto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, la sentenza dopo aver richiamato il precedente di questa Corte n. 4455/2018, che impone una valutazione comparativa della vita privata e familiare del richiedente come vissuta in Italia a raffronto con quella che ha vissuto prima della partenza o che troverebbe una volta rimpatriato, rilevava che non sussisteva una situazione di violenza indiscriminata, quale effetto del timore di subire ritorsioni da parte dell’imam, anche alla luce della situazione nella zona del Camerun da cui proveniva il richiedente.

Infine, dopo avere regolato le spese di lite, in base al principio della soccombenza, la Corte d’Appello riteneva che l’appellante avesse agito con colpa grave e che pertanto si imponeva la revoca dell’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

Per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Bologna N.A.A. ha proposto ricorso, con atto notificato il 9 settembre 2019, sulla base di tre motivi.

L’intimato Ministero dell’Interno ha resistito ai soli fini della eventuale discussione orale.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Ad avviso del ricorrente, la valutazione di non attendibilità del richiedente sarebbe stata effettuata in violazione di legge, senza un idoneo supporto motivazionale e senza una verifica della compatibilità del racconto con le fonti esterne e internazionali. Le dichiarazioni del richiedente la protezione dimostrerebbero che questi ha effettuato ogni sforzo per circostanziare la domanda; nè sono stati esaminati i documenti, versati in atti in appello, attestanti le convocazioni del ricorrente da parte della polizia del suo paese.

Con il secondo motivo il ricorrente prospetta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 2 e art. 14, lett. b), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Ad avviso del ricorrente la protezione sussidiaria sarebbe stata negata senza alcuna verifica sulle condizioni del Paese di provenienza, semplicemente sulla base del giudizio di inattendibilità del richiedente. Ci si duole che la Corte distrettuale non si sia avvalsa dei propri poteri di accertamento d’ufficio, in contrasto con il principio secondo cui, al fine del rigetto della istanza di protezione sussidiaria, occorre valutare in concreto se nel Paese di provenienza sussistono condizioni tali da rientrare nelle ipotesi in cui la legge italiana prevede l’applicazione della protezione in questione.

I primi due motivi – da esaminare congiuntamente, stante la stretta connessione – sono inammissibili.

La Corte d’appello ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e per la concessione della protezione sussidiaria, non solo perchè il racconto di N.A.A., basato sull’allegazione di aver lasciato il proprio Paese per il timore di ritorsioni da parte dell’imam e dei suoi seguaci, che lo aveva invitato a trasportare una valigia piena di esplosivo, è rimasto privo di qualsiasi riscontro probatorio oggettivo, ma anche perchè la narrazione è risultata assolutamente generica e non circostanziata, oltre che priva di riscontri nelle informazioni generali e specifiche sulla situazione del Paese di origine. Questa Corte ha di recente ribadito che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c).

Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), ovvero come mancanza assoluta della motivazione, o come motivazione apparente, o come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass., Sez. I, 5 febbraio 2019, n. 3340).

Al riguardo la Corte d’Appello di Bologna, con motivazione che soddisfa lo standard del minimo costituzionale, ha chiarito le ragioni per cui le dichiarazioni del ricorrente sono state ritenute inattendibili, sia per l’incapacità del richiedente di circostanziare e dettagliare il racconto anche su elementi essenziali e determinanti, sia perchè le dichiarazioni rese sono prive di riscontro nelle informazioni generali e specifiche sulla situazione del Paese di origine, risultando incoerenze e contraddizioni tra le varie versioni offerte.

Sotto il profilo della credibilità del racconto del richiedente, il contenuto della censura articolata dal ricorrente per cassazione attiene ad una diversa prospettazione e valutazione dei fatti rilevanti.

Il ricorso deduce un ulteriore profilo di censura, che concerne la mancata attivazione del potere officioso di richiedere informazioni precise sulla condizione dei debitori nel Pakistan. A tale riguardo, occorre opportunamente precisare e circoscrivere il principio secondo cui le dichiarazioni del richiedente che siano inattendibili non richiedono approfondimento istruttorio officioso: nel senso che ciò vale per il racconto che concerne la vicenda personale del richiedente, che può rilevare ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), invece, il dovere del giudice di cooperazione istruttoria, una volta assolto da parte del richiedente la protezione il proprio onere di allegazione, sussiste sempre, anche in presenza di una narrazione dei fatti attinenti alla vicenda personale inattendibile e comunque non credibile, in relazione alla fattispecie contemplata dal D.Lgs. n. 251 del 2007, l’art. 14, lett. c), (Cass., Sez. I, 31 gennaio 2019, n. 3016; Cass., Sez. I, 16 aprile 2020, n. 7876).

In particolare, è stato precisato che il giudice, prima di decidere la domanda nel merito, deve assolvere all’obbligo di cooperazione istruttoria, che non può essere di per sè escluso sulla base di qualsiasi valutazione preliminare di non credibilità della narrazione del richiedente asilo (Cass., Sez. III, 12 maggio 2020, n. 8819). Il provvedimento impugnato ha messo in evidenza le ragioni per le quali non appariva credibile che vi fosse un concerto pericolo di essere sottoposto a ritorsioni da parte dell’imam con il quale aveva vissuto per alcuni anni, in caso di ritorno in patria, e non appare possibile invocare il mancato esame di alcuni documenti, che a dire del ricorrente comproverebbero l’attenzione della polizia nei confronti del richiedente, stante anche il difetto di specificità del ricorso che omette di riportare sia pure per sintesi il puntuale contenuto di tali documenti, il che impedisce di apprezzarne la decisività.

Peraltro la Corte di merito, nel ritenere non sussistente l’ipotesi di cui alla lettera c) del citato art. 14, ha tenuto conto di aggiornate informazioni provenienti da accreditate fonti internazionali (in particolare rapporto di Amnesty International relativo all’anno 2017/2018), le quali portano ad escludere la ricorrenza delle condizioni per la protezione sussidiaria, non essendo presente in Camerun, alcun conflitto armato nella nozione offerta anche dalla giurisprudenza della Corte di giustizia nè una situazione tale da ingenerare il concreto pericolo di una violenza generalizzata.

Con il terzo motivo (violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) il ricorrente lamenta che sia stata negata la protezione umanitaria. Il difetto di credibilità non escluderebbe l’obbligo di fornire una motivazione non meramente apparente. Nel caso di specie la Corte d’Appello avrebbe rigettato la domanda relativa alla protezione umanitaria motivando la decisione soltanto sulla base del rigetto delle altre due domande (asilo e protezione sussidiaria), senza alcuna indagine sulle diverse condizioni poste a base del permesso di soggiorno per motivi umanitari, quando ricorrano gravi violazioni dei diritti umani ancorchè non sufficienti ad integrare i requisiti per il rifugio politico e per la protezione sussidiaria.

Il motivo è inammissibile.

Occorre premettere che il diritto alla protezione umanitaria, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell’ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta ad ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile. Ne consegue che – come hanno chiarito le Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 13 novembre 2019, n. 29459) – la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito in L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte, come nella specie, prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge. Tanto premesso in ordine alla disciplina applicabile ratione temporis, ed assodato che la Corte d’appello ha correttamente scrutinato la domanda dell’ A. sulla base delle norme in vigore al momento della presentazione della domanda, va considerato che il giudice del merito ha escluso la ravvisabilità dei presupposti della protezione umanitaria in difetto del riscontro di una condizione di vulnerabilità effettiva o comunque di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani, caratterizzanti il Paese di origine e direttamente riferibili alla vicenda personale del richiedente. Il richiedente non ha allegato sue specifiche situazioni di vulnerabilità, essendosi limitato ad una generica dissertazione sull’insufficiente rispetto dei diritti umani, caratterizzanti lo Stato di origine, senza maggiori specificazioni. La sentenza impugnata si appalesa, pertanto, esente dal vizio di violazione di legge denunciato dal ricorrente, e ciò anche perchè la sentenza impugnata ha effettuato la valutazione comparativa come richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 4455/2018), ritenendo che non vi fosse quella incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita (in Italia e nel paese di origine) che invece legittima la concessione della protezione umanitaria.

Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2, nella parte in cui la Corte d’Appello ha revocato l’ammissione del ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, basandosi unicamente su di una valutazione di fondatezza della domanda nel merito, senza che però sussistessero i requisiti del dolo o della colpa grave richiesti dalla legge.

Il motivo è inammissibile.

Questa Corte ha, infatti, ribadito che (Cass. n. 16117/2020) il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, comunque pronunciato (sia con separato decreto che all’interno del provvedimento di merito) deve essere sempre considerato autonomo e di conseguenza soggetto ad un separato regime di impugnazione ovvero l’opposizione del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, così che contro tale provvedimento è ammesso il ricorso ex art. 111 Cost., mentre è escluso che della revoca irritualmente disposta dal giudice del merito possa essere investita la Corte di cassazione in sede di ricorso avverso la decisione (nella specie, la S.C. ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per cassazione contro la revoca dell’ammissione, proposto unitamente all’impugnazione della statuizione di rigetto della domanda di protezione sussidiaria ed umanitaria; conf. Cass. n. 10487/2020).

Il ricorso è inammissibile.

Nulla a disporre per le spese, atteso che il Ministero non ha depositato controricorso nè ha svolto ulteriore attività difensiva.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, ichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

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