Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16137 del 28/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 28/07/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 28/07/2020), n.16137

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Antonella – Consigliere –

Dott. CIRIELLO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23540-2014 proposto da:

N.A., N.G. quale legale rappresentante della N.

S.R.L., domiciliati ope legis presso la Cancelleria della Corte di

Cassazione, rappresentati e difesi dall’Avvocato ANTONINO FAVA;

– ricorrenti –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati ANDREA ROSSI e

LETIZIA CRIPPA, che lo rappresentano e difendono;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2265/2013 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 30/12/2013 R.G.N. 850/2007.

 

Fatto

RILEVATO

che la Corte d’appello di Reggio Calabria, per quanto qui rileva, con sentenza n. 2265 del 2013, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato N.A. e la N. s r.l., in solido, al pagamento in favore dell’INAIL della somma di Euro 399,746,64 oltre alle spese del doppio grado di giudizio;

che, a fondamento del decisum, la corte,preliminarmente, ha escluso la improcedibilità del ricorso, dedotta dalle parti appellate nella memoria difensiva perchè l’appello non sarebbe stato notificato nel termine di 10 giorni previsto dall’art. 435 c.p.c., comma 2 sulla scorta di orientamenti di legittimità secondo cui la inosservanza di tale termine non produce conseguenze pregiudizievoli per la parte ed il mancato rispetto del termine di cui all’art. 435 cit., comma 3, non produce inesistenza della notificazione ma mera nullità, sanata, nel caso di specie, dalla costituzione e dal rinvio a nuova udienza con deposito di nuova memoria per l’udienza di rinvio disposta dal collegio;

nel merito la corte ha poi accolto la domanda di regresso poichè ha ritenuto N.A. e N.G. quale legale rappreentante della N. s.r.l responsabili dell’infortunio mortale occorso al lavoratore C.A. il (OMISSIS);

che, avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione N.A., quale rappresentante della N. Srl, affidato a due motivi;

che l’INAIL ha resistito con controricorso;

che il P.G. non ha formulato richieste scritte

che l’INAIL ha provveduto a depositare memorie illustrative.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso per cassazione, in sintesi, si censura:

1) ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione e falsa applicazione dell’art. 435 c.p.c., commi 2 e 3, e degli artt. 24 e 111 Cost., in cui sarebbe incorsa la corte di appello di Reggio Calabria erroneamente respingendo la eccezione di improcedibilità dell’appello, ritualmente eccepita dalla difesa dei ricorrenti nel giudizio di secondo grado, in contrasto con orientamenti affermati dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, con sentenza n. 20614 del 30 luglio 2008.

Nella prospettazione di parte ricorrente il termine previsto dall’art. 435 cit., comma 2, non avrebbe carattere perentorio solamente qualora venga almeno osservato il termine previsto dal comma 3 cit. art.; l’inosservanza del termine previsto dal comma 3 travolgerebbe anche il termine previsto dal comma 2;

2) Ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 4, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 16 in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello di Reggio Calabria riconoscendo la legittimazione processuale attiva in capo al Direttore regionale per la Calabria, dell’Istituto controricorrente, sull’erroneo presupposto che l’art. 16 cit., alla lettera F, attribuisca ai dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, nell’ambito di quanto stabilito dall’articolo quattro, diverse attribuzioni tra le quali quella di promuovere liti; nella prospettazione di parte ricorrente, dal quadro normativo attuale, in mancanza di specifiche disposizioni evincibili del regolamento prodotto e in mancanza del regolamento sull’ordinamento amministrativo contabile non si potrebbe ritenere che il dirigente regionale sia titolare di tale potere.

che il primo motivo è infondato.

Costituisce orientamento ormai consolidato di questa Corte quello secondo il quale nel rito del lavoro, la violazione del termine di dieci giorni entro il quale l’appellante, ai sensi dell’art. 435 c.p.c., comma 2, deve notificare all’appellato il ricorso, tempestivamente depositato in cancelleria nel termine previsto per l’impugnazione unitamente al decreto di fissazione dell’udienza di

discussione, non determina nullità, in quanto non produce alcuna conseguenza pregiudizievole per la parte, perchè non incide su alcun interesse di ordine pubblico processuale o su di un interesse dell’appellato, sempre che sia rispettato il termine che, in forza del medesimo art. 435 c.p.c., commi 3 e 4, deve intercorrere tra il giorno della notifica e quello dell’udienza di discussione (v. ex plurimis da ultimo Cass. ord. n. 3959/2016, ord., n. 23426 del 16/10/2013 e Cass. n. 8685 del 31/05/2012, che hanno richiamato l’ordinanza della Corte Costituzionale n. 60 del 2010, che ha ritenuto manifestamente infondata, per erroneo presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 435 c.p.c., comma 2, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., in fattispecie in cui, malgrado l’inosservanza del termine di cui all’art. 435 c.p.c., comma 2, la notifica del ricorso e del decreto era intervenuta nel rispetto del termine di cui al successivo comma 3).

E’ stato poi, anche, affermato che (sez. L -, Sentenza n. 9735 del 19/04/2018) nel rito del lavoro, la violazione del termine non minore di venticinque giorni che, a norma dell’art. 435 c.p.c., comma 3, deve intercorrere tra la data di notificazione dell’atto di appello e quella dell’udienza di discussione, configura un vizio che produce la nullità della notificazione, e ne impone la rinnovazione, solo in difetto di costituzione dell’appellato; il vizio resta invece sanato da detta costituzione, ancorchè effettuata al solo scopo di far valere la nullità, salva la possibilità per l’appellato di chiedere, all’atto della costituzione, un rinvio dell’udienza per usufruire dell’intero periodo previsto dalla legge ai fini di un’adeguata difesa. La Corte di appello ha correttamente applicato tali principi, avendo evidenziato la natura ordinatoria del primo termine ed avendo sostanzialmente ritenuto, in ragione del mancato rispetto del secondo termine, che la nullità conseguente fosse sanata dalla costituzione della parte appellata all’udienza del 28.2.2012 e dalla fissazione di una nuova udienza (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata);

che il secondo motivo è del pari infondato;

ed infatti correttamente la Corte di appello ha ritenuto che il direttore regionale INAIL rientri tra i dirigenti di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 16 ai quali è attribuito il potere di promuovere liti dall’articolo quattro della medesima norma. In particolare, ha osservato il collegio (pag. 3) come il direttore regionale dell’INAIL sia nominato fra i dirigenti di livello dirigenziale generale ai sensi dell’art. 34 del regolamento di organizzazione dell’INAIL adottato con Delib. consiglio d’amministrazione 1 luglio 1999, n. 232 che prevede come la direzione regionale sia affidata alla responsabilità dei dirigenti di livello dirigenziale generale. Ha evidenziato, altresì, la Corte di appello, come ciascuna direzione regionale, ai sensi del citato art. 34, sia articolata in varie strutture tra cui l’avvocatura regionale posta sotto la direzione reg. concludendo nel senso che il potere in questione debba essere affermato sussistente in capo al direttore regionale medesimo (parificato all’ufficio dirigenziale generale e con la possibilità di rilasciare procura le liti a coloro che fanno parte della avvocatura regionale dell’INAIL).

Questa corte, del resto, ha recentemente affermato, proprio con riguardo all’INAIL in controversia in cui era proposta analoga eccezione con riguardo a soggetto dirigente generale (cfr. Cassazione – 19/02/2019, n. 4806) che, in base al D.Lgs. n. 165 del 2001 (che, nel riordinare le norme in tema di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, già entrate in vigore con il D.Lgs. n. 29 del 1993, all’art. 16 espressamente dispone che “i dirigenti generali promuovono e resistono alle liti che hanno il potere di conciliare e transigere”) deve ritenersi attribuita ai dirigenti generali della pubblica amministrazione la legittimazione processuale attiva e passiva nelle controversie riguardanti l’amministrazione cui sono preposti, con la conseguenza che è valida la procura a ricorrere per cassazione rilasciata dal dirigente generale dell’INAIL nominato con delibera depositata, come è avvenuto nel caso di specie, unitamente al ricorso stesso (v. anche Cass. n. 3445 del 2004); che alla stregua di quanto esposto il ricorso deve, pertanto, essere rigettato;

che al rigetto segue la condanna della ricorrente, secondo il principio della soccombenza, alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità;

che, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2020

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