Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16137 del 09/06/2021

Cassazione civile sez. II, 09/06/2021, (ud. 10/02/2021, dep. 09/06/2021), n.16137

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25036/2019 proposto da:

S.S., domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della Corte

di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO ROPPO,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il

31/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/02/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. S.S., cittadino nigeriano, proponeva opposizione avverso il provvedimento della Commissione territoriale di Bologna, sezione Forlì-Cesena, con il quale era stata rigettata la sua richiesta di riconoscimento della protezione internazionale e della protezione umanitaria.

Deduceva il ricorrente di essere fuggito dal proprio paese d’origine nel 2015, in quanto nel 2014 una compagnia telefonica si era interessata all’acquisto di un terreno appartenente al padre per un prezzo molto vantaggioso.

Tuttavia, la notizia era giunta ai capo della comunità, chiamato il re, che aveva ingiunto al padre di cedergli la terra.

Erano poi sopraggiunti minacce ed atti di violenza, sia nei conforti del richiedente, che era stato costretto ad un ricovero in ospedale, che nei confronti del padre che era stato ucciso.

Le denunce alla polizia erano rimaste però senza seguito, e quindi su consiglio di un conoscente, si era risolto ad abbandonare il paese, transitando per la Libia.

2. Il Tribunale di Bologna, con decreto in data 31 luglio 2019, ha rigettato il ricorso.

2.1. In ordine alla domanda di protezione internazionale, a cui fondamento l’istante aveva dedotto il timore di essere nuovamente sottoposto ad atti di violenza da parte di persone interessate ad ottenere la proprietà dei terreno che una società di telecomunicazioni intendeva acquistare, il Tribunale ha ritenuto inattendibili le dichiarazioni del S., concordando con il giudizio espresso dalla Commissione, sia perchè generiche e prive di circostanze o elementi di dettaglio idonei a contestualizzare e a dare concretezza ai fatti narrati, sia perchè non era stato in grado di fornire dettagli specifici circa le modalità di realizzazione del fatto criminoso di cui sarebbe stato vittima.

In particolare, emergevano contraddizioni tra quanto dichiarato alla Commissione e quanto riferito dinanzi al giudice, circa il numero degli aggressori; ancora non era stato inizialmente riferito della denuncia del fatto alla polizia, come pure divergenze emergevano in relazione alla data del fatto, in quanto in sede giudiziale aveva detto che l’aggressione era del 27 novembre 2014, mentre dinanzi alla Commissione aveva indicato la data del 16 novembre 2014.

In relazione all’uccisione del padre, inizialmente aveva collocato la morte il 29 dicembre 2014, mentre in giudizio aveva parlato del 29 novembre 2014, risultando tale seconda data come volta a rimediare all’incongruenza con quanto emergeva da una copia di un giornale locale, che, a detta del ricorrente, avrebbe riferito dell’episodio in questione, atteso che la data del giornale era quella del 6 dicembre 2014, non potendosi a quella data far richiamo ad un episodio che lo stesso ricorrente aveva inizialmente collocato in un momento successivo.

Inoltre, non poteva trascurarsi la prassi, emergente anche dalle fonti di conoscenza internazionale, per la quale alcuni giornalisti nigeriani sono adusi a pubblicare articoli a seguito del pagamento di somme di denaro.

Nè andava trascurato il fatto che non vi era coincidenza tra il nominativo della persona uccisa, quale riportato sul giornale, e quello invece riferito dal richiedente per il padre.

Secondo il Tribunale, il giudizio di non attendibilità del dichiarante non consentiva di ritenere concreto il pericolo per il cittadino straniero, in caso di rientro nel paese di origine, di subire una delle forme di danno grave alla persona individuate dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b), come confermato dalle fonti di conoscenza rilevanti a livello internazionale.

Il Tribunale felsineo ha quindi escluso la sussistenza dei presupposti per accordare la protezione umanitaria, non essendo ravvisabile una condizione seria e grave di vulnerabilità da tutelare. Lo studio della lingua italiana e la ricerca di un’attività di lavoro, da soli non consentono – ha precisato il Tribunale – di ritenere integrati quei seri motivi che possono fondare il riconoscimento della protezione umanitaria nè sono tali da comprovare un radicamento del ricorrente, ostativo al suo rientro in patria, ed in difetto comunque di specifici indicatori di necessità di protezione, dal punto di vista soggettivo o oggettivo.

3. Per la cassazione del decreto del Tribunale S.S. ha proposto ricorso, con atto notificato il 28 agosto 2019, sulla base di quattro motivi.

L’intimato Ministero dell’interno ha resistito con controricorso.

4. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nella parte in cui il Tribunale ha escluso che il ricorrente avesse compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda, avendo reso dichiarazioni generiche e prove di dettagli idonei a dare concretezza al racconto, trattandosi di giudizio che non è rapportato al reale tenore delle dichiarazioni rese.

Il secondo motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in quanto, dopo avere ritenuto le dichiarazioni del ricorrente generiche, ha altresì rilevato delle difformità ed incoerenze, alla luce delle deferenze tra quanto riferito dinanzi alla Commissione e quanto invece dedotto in sede giudiziale.

Si sostiene che occorreva attribuire al ricorrente il beneficio del dubbio, atteso che le incoerenze segnalate non inficiavano in maniera irrimediabile l’autenticità del racconto.

Il terzo motivo denuncia l’omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto non vi sarebbe alcuna incoerenza tra le varie dichiarazioni rese essendo erronea la valutazione sia della denuncia alla polizia locale che del contenuto dell’articolo di stampa.

Il quarto motivo denuncia la violazione della L. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per nullità della sentenza per vizio di motivazione e per errato ed omesso esame di fatti decisivi.

Si adduce che è stata in realtà omessa ogni considerazione e valutazione sulla concorrente richiesta di protezione umanitaria, avendo il Tribunale rigettato la richiesta con formule di stile, che denotano la sostanziale carenza di motivazione.

2. In data 26/01/2021 parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sebbene non seguito da accettazione di parte controricorrente.

In conseguenza di ciò, il processo va dichiarato estinto ex artt. 390 e 391 c.p.c..

3. Le spese vanno poste a carico della parte rinunciante ex art. 391 c.p.c., comma 3, provvedendosi alla liquidazione in dispositivo.

4. Ancorchè il ricorso sia stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, non sussistono i presupposti processuali per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio;

Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

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