Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16137 del 08/07/2010

Cassazione civile sez. III, 08/07/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 08/07/2010), n.16137

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10783/2006 proposto da:

CURATELA DEL FALLIMENTO G.G.S. S.P.A. (OMISSIS) in persona del

Curatore e Legale rappresentante pro tempore Dott. B.

G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRATTINA 89 presso

l’avvocato BROCCHI Leonello con studio in 65122 PESCARA CORSO UMBERTO

I 18 che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

F.A. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 750/2005 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

emessa il 25/5/2005, depositata il 30/08/2005, R.G.N. 1426/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

09/06/2010 dai Consigliere Dott. CAMILLO FILADORO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 25 maggio-30 agosto 2005 la Corte di appello dell’Aquila ha confermato la decisione 29 giugno-30 agosto 2004 del tribunale di Pescara, che aveva dichiarato la risoluzione del contratto di locazione di un esercizio commerciale, stipulato dalla conduttrice, GGS spa, con F.A., per inadempimento della conduttrice, il quale aveva destinato il negozio alla vendita di articoli di calzature, espressamente vietata nel contratto del (OMISSIS) e nella lettera successiva del 5 dicembre 1995 (con la quale era stato precisato che dalla destinazione convenuta di supermercato alimentare erano tassativamente escluse le attività di vendita di articoli di abbigliamento e sportivi nonchè di calzature e di materiale ottico).

Dopo aver sottolineato che nel caso di specie non potevano assumere rilevanza alcuna le novità legislative sopravvenute successivamente al 1995 (in quanto le stesse riguardavano esclusivamente il regime legale ed amministrativi delle limitazioni all’esercizio delle attività commerciali), i giudici di appello osservavano che nessun dubbio poteva sussistere circa la importanza dell’inadempimento della società.

Risultava chiaramente che la persona che aveva sottoscritto la lettera del 5 dicembre 1995 aveva i poteri per vincolare la convenuta, società GGS (almeno fino al 21 dicembre 1995).

La gravità dell’inadempimento risultava chiaramente sia dal tenore letterale della clausola inserita nel contratto di locazione (art. 24) che nella lettera successiva del dicembre 1995.

Da questi documenti risultava che le parti avevano espressamente riconosciuto importanza essenziale al rispetto della destinazione dell’immobile.

Ma anche a prescindere dal tenore delle espressioni utilizzate, doveva riconoscersi che l’obbligo di servirsi della cosa per l’uso stabilito nel contratto costituisce – in ogni caso – una obbligazione fondamentale per il conduttore. La misura del canone di locazione è di norma stabilita in ragione della particolare categoria di prodotti oggetto della attività di vendita che la società si impegna ad esercitare nei locali.

Doveva rilevarsi poi che la condotta inadempiente della società GGS si era protratta nel tempo ed era proseguita anche dopo (e nonostante) le legittime proteste del locatore F..

Il che costituiva ulteriore motivo di gravità dell’inadempimento.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Fallimento GGS con due distinti motivi.

Il F. non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, art. 5, comma 1, in correlazione ai contenuti dell’articolo 11 del contratto di locazione “inter partes”.

I giudici di appello avevano ritenuto sufficiente la prova della grave violazione delle obbligazioni contrattuali assunte da GGS spa, omettendo di considerare che il “patto integrativo” esibito dal Dott. F., e pretesamente violato, non era mai stato portato a conoscenza della società locataria, trattandosi realmente di scritto “extra moenia”.

In particolare, la Corte territoriale non aveva considerato la intervenuta liberalizzazione in materia commerciale introdotta con il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, il cui art. 5, n. 1, ha abrogato la preesistente articolazione dei settori merceologici in materia do commercio al minuto in sede fissa, ampliando il diritto soggettivo di commercializzare beni relativi a tutti i settori merceologici (limitando la differenziazione ai settori “food” e “no food”).

Tale disposizione legislativa aveva integrato le originarie obbligazioni specificate nel contratto di locazione, assolvendo l’art. 1339 c.c., alla specifica funzione di assicurare l’attuazione di condizioni contrattuali e discipline generali previste dalla legge in maniera cogente, attraverso il meccanismo giuridico della inserzione automatica delle clausole imperative in sostituzione di quelle eventualmente difformi convenute dalle parti, incidendo sulla autonomia privata dei contraenti.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

I giudici di appello avevano rilevato che le parti avevano attribuito importanza essenziale al rispetto della destinazione di uso dell’immobile, ma non avevano spiegato in alcun modo i criteri utilizzati per giungere a tale conclusione.

Le censure alla decisione di primo grado e la normativa sopraggiunta in materia commerciale avrebbero dovuto indurre i giudici di appello a ben maggiore approfondimento.

In pratica, la motivazione adottata dalla Corte territoriale non conteneva alcun riferimento al caso concreto, impedendo al Fallimento di contestarne il contenuto.

Osserva il Collegio:

i due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi tra di loro, non sono fondati.

Con motivazione adeguata e logica, che sfugge a qualsiasi censura in sede di legittimità, la Corte territoriale ha confermato la decisione del Tribunale che aveva ritenuto giustificata la risoluzione per inadempimento, sulla base dell’art. 24 del contratto di locazione, il quale prevedeva una clausola risolutiva espressa nel caso di violazione di destinazione di uso dell’immobile.

In tema di risoluzione per inadempimento, la presenza di una clausola risolutiva espressa, in seno alla convenzione negoziale (art. 1456 c.c.), rende irrilevante ogni indagine intesa a stabilire se l’inadempimento sia sufficientemente grave da giustificare l’effetto risolutivo, accertamento che è richiesto generalmente dall’art. 1455 c.c., per la pronuncia costitutiva della risoluzione (Cass. 17 marzo 2000 n. 3102).

Le ulteriori argomentazioni svolte dai giudici di appello in ordine alla importanza dell’inadempimento della società GGS costituenti una vera e propria autonoma “ratio decidendi” – appaiono, in questa prospettiva, del tutto irrilevanti (come le censure sollevate in proposito dall’attuale ricorrente).

Per quanto riguarda la clausola risolutiva espressa, la ricorrente si limita a richiamare la giurisprudenza di questa Corte, la quale richiede – anche in questa ipotesi – la imputabilità dell’inadempimento al contraente inadempiente, rilevando che tale elemento sarebbe del tutto assente nel caso di specie.

Secondo l’indirizzo ora richiamato, è sempre necessario, giusta il disposto dell’art. 1218 cod. civ., l’accertamento che l’inadempimento sia imputabile almeno a titolo di colpa al debitore, come nel caso in cui il creditore abbia con univoca manifestazione di volontà richiamato il debitore all’esatto soddisfacimento della sua prestazione.

Ora nella fattispecie in esame, i giudici di appello hanno sottolineato che il difensore del locatore aveva intimato formalmente – per conto del proprio cliente – alla conduttrice la cessazione della attività incompatibile con la destinazione pattuita e che la GGS riconobbe il proprio inadempimento, ma mantenne il proprio comportamento, chiedendo al locatore di soprassedere temporaneamente al rispetto di quanto contenuto nel contratto e nella lettera.

Tale accertamento è di per sè sufficiente a confermare la sussistenza della colpa della società conduttrice.

Correttamente, infine, la Corte territoriale ha escluso che le nuove disposizioni di legge, approvate successivamente alla data di stipulazione del contratto, potessero avere una qualche influenza con riferimento al caso di specie, riguardando le stesse solo il regime legale e amministrativo delle limitazioni all’esercizio delle attività commerciali, senza alcuna influenza sugli esiti della autonomia negoziale delle parti.

Anche in regime di piena liberalizzazione di quella attività commerciale, ha sottolineato la Corte territoriale, nulla potrebbe impedire alle parti di un contratto di locazione di stabilire limiti al godimento della cosa locata e quei limiti sarebbero, comunque, pienamente validi ed efficaci.

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato.

Nessuna pronuncia in ordine alle spese, non avendo l’intimato svolto difese in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2010

 

 

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