Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16136 del 28/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 28/06/2017, (ud. 22/05/2017, dep.28/06/2017),  n. 16136

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14059/2010 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso 12, l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.L.;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia Romagna depositata il 2 aprile 2009;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 maggio

2017 dal Consigliere Giuseppe Tedesco.

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha accolto parzialmente l’appello del contribuente contro la sentenza di primo grado, per lui interamente sfavorevole, in particolare escludendo l’applicazione delle sanzioni, e ciò sul presupposto che il contribuente aveva inteso aderire al procedimento di condono, pagando le somme dovute, omettendo però di presentare la dichiarazione prescritta dalla L. n. 289 del 2002, art. 9;

che contro la sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, il primo per violazione di legge, il secondo per vizio di motivazione, in quanto al Ctr, pur riconoscendo che la mancata presentazione della dichiarazione integrativa precludeva il perfezionamento del conto, ha nondimeno escluso l’applicabilità delle sanzioni riconoscendo la buona fede del contribuente;

che i motivi per la loro connessione possono essere esaminati congiuntamente;

che essi sono fondati;

che infatti la Ctr, pur riconoscendo la validità del principio secondo cui “ai fini del perfezionamento del condono fiscale L. n. 289 del 2002, ex artt. 8 e 9 costituisce adempimento imprescindibile la presentazione in via telematica direttamente, ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati, di una formale dichiarazione integrativa nei termini previsti dalla legge, non essendo sufficiente il solo pagamento dei maggiori importi dovuti all’Amministrazione finanziaria, pur se tempestivamente versati, poichè la presentazione di detta dichiarazione è finalizzata a consentire all’Erario di determinare correttamente la base imponibile e di stabilire se le somme corrisposte dal contribuente siano state esattamente calcolate (Cass. n. 17821/2016)”, non ne ha poi tratto le debite implicazioni, escludendo l’applicabilità delle sanzioni sulla base di un generico richiamo alla buona fede, che, al contrario, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa “quando sussistono elementi positivi idonei ad ingenerare nell’autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e quando l’autore medesimo abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva” (Cass. n. 23019 del 2009);

che, in difformità da tali principi, la sentenza ha riconosciuto la buona fede del contribuente nonostante avesse riscontrato un difetto di diligenza nel comportamento tenuta dal medesimo, così incorrendo anche nel vizio di contraddittorietà della motivazione denunciata con il secondo motivo;

che il ricorso va pertanto accolto e non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte può decidere nel merito, rigettando l’originario ricorso del contribuente.

PQM

 

accoglie il ricorso; cassa la sentenza e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente; dichiara interamente compensate le spese del giudizio di merito; condanna l’intimato al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 22 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017

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