Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16136 del 09/06/2021

Cassazione civile sez. II, 09/06/2021, (ud. 10/02/2021, dep. 09/06/2021), n.16136

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25641/2019 proposto da:

K.A., domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO

GARDINI, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), COMMISSIONE TERRITORIALE

RICONOSCIMENTO PROTEZIONE INTERNAZIONALE BOLOGNA, PUBBLICO

MINISTERO;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il

23/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/02/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie del ricorrente.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. K.A., cittadino guineano, proponeva opposizione avverso il provvedimento della Commissione territoriale di Bologna, sezione Forlì-Cesena, con il quale era stata rigettata la sua richiesta di riconoscimento della protezione internazionale e della protezione umanitaria.

Deduceva il ricorrente di essere cresciuto a far data dall’età di dieci anni, a (OMISSIS), insieme alla madre, il padre, un fratello gemello ed altri due fratelli e che il padre era deceduto per cause naturali nel (OMISSIS).

Nel (OMISSIS), duranti gli scontri in una manifestazione erano deceduti anche la madre ed il gemello, ma che la prima, poco prima di morire gli aveva trovato una fidanzata con la quale aveva iniziato una relazione, dalla quale erano nati due figli nel (OMISSIS).

Nel (OMISSIS), la famiglia paterna, sapendo che era intenzionato a sposarsi con la compagna, avendo interesse ad appropriarsi dell’eredità materna, aveva imposto come moglie una ragazza da loro prescelta, che il (OMISSIS), recatasi presso l’abitazione del ricorrente, aveva iniziato a colpire la compagna che era stata successivamente portata in ospedale.

Qui era deceduta dopo tre giorni e la famiglia paterna aveva riferito alla famiglia della ragazza morta che era stato il K. ad ucciderla, sicchè per sfuggire alla vendetta era stato costretto a lasciare la Guinea, sino a giungere in Libia, da dove era poi arrivato in Italia il 6 febbraio 2017.

2. Il Tribunale di Bologna, con decreto in data 23 luglio 2019, ha rigettato il ricorso.

2.1. In ordine alla domanda di protezione internazionale, a cui fondamento l’istante aveva dedotto il timore di essere nuovamente sottoposto ad atti di violenza da parte della famiglia della compagna deceduta, il Tribunale ha ritenuto inattendibili le dichiarazioni del K., sia perchè generiche e prive di circostanze o elementi di dettaglio idonei a contestualizzare e a dare concretezza ai fatti narrati, sia perchè non era stato in grado di fornire una valida ragione per la quale la due famiglie volessero spingere il ricorrente ad un matrimonio, in quanto nel racconto dinanzi alla Commissione le pressioni sembravano provenire dalla famiglia della compagna, mentre in sede giudiziaria aveva riferito della volontà della famiglia paterna, risultando poi singolare che tale richiesta provenisse dopo ben otto anni da quando aveva iniziato una relazione con un’altra donna, con la quale aveva anche avuto due figli.

Inoltre, dalle COI emergeva che i matrimoni forzati erano una pratica che interessava essenzialmente le donne.

Il ricorrente non aveva poi corroborato il suo racconto con elementi oggettivi di prova, quale certificazione medica della compagna deceduta o il suo certificato di morte, o ancora gli atti del procedimento giudiziario scaturito dall’evento narrato. Non era stata dettagliata la data dell’evento, la tipologia delle lesioni patite dalla compagna ovvero il luogo ove era ubicato l’ospedale ove era poi deceduta.

Risultava altresì implausibile che non avesse sporto alcuna denuncia e che avesse preferito darsi immediatamente alla fuga, non potendosi trascurare il fatto che la domanda di protezione internazionale non era frutto di una scelta autonoma del richiedente, ma era conseguenza della complessa procedura di identificazione e di lecita permanenza sul territorio dello Stato imposta dall’Italia nel rispetto della normativa Eurounitaria.

Secondo il Tribunale, il giudizio di non attendibilità del dichiarante non consentiva di ritenere concreto il pericolo per il cittadino straniero, in caso di rientro nel paese di origine, di subire una delle forme di danno grave alla persona individuate dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b), come confermato dalle fonti di conoscenza rilevanti a livello internazionale.

Il Tribunale felsineo ha quindi escluso la sussistenza dei presupposti per accordare la protezione umanitaria, non essendo ravvisabile una condizione seria e grave di vulnerabilità da tutelare. Lo studio della lingua italiana e lo svolgimento di attività di lavoro per brevissimi periodi di tempo), da soli non consentono – ha precisato il Tribunale – di ritenere integrati quei seri motivi che possono fondare il riconoscimento della protezione umanitaria nè sono tali da comprovare un radicamento del ricorrente, ostativo al suo rientro in patria, tanto più considerando che proprio nel paese di origine si collocano i riferimenti familiari del medesimo, ed in difetto comunque di specifici indicatori di necessità di protezione, dal punto di vista soggettivo o oggettivo.

3. Per la cassazione del decreto del Tribunale K.A.ha proposto ricorso, con atto notificato il 22 agosto 2019, sulla base di tre motivi, illustrati da memorie.

Gli intimati non hanno svolto difese in questa fase.

4. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente rileva la Corte che il ricorso risulta erroneamente notificato per il Ministero dell’Interno all’Avvocatura distrettuale dello Stato, anzichè all’Avvocatura Generale dello Stato, come invece necessario, essendo quindi la notifica incorsa in una causa di nullità (Cass. S.U. n. 608/2015).

E pur vero che ne andrebbe quindi disposta la rinnovazione, senonchè, occorre ribadire che il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall’art. 111 Cost., comma 2 e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione Europea dei diritti del l’uomo e delle libertà fondamentali) impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall’art. 101 c.p.c., da sostanziali garanzie di difesa (art. 24 Cost.) e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità (art. 111 Cost., comma 2) dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti (Cass. 17 giugno 2013 n. 15106; Cass. 8 febbraio 2010 n. 2723; Cass., Sez. Un., 3 novembre 2008, n. 26373; Cass., Sez. 3, 7 luglio 2009, n. 15895; Cass., Sez. 3, 19 agosto 2009, n. 18410; Cass., Sez. 3, 23 dicembre 2009, n. 27129).

In applicazione di detto principio, essendo il presente ricorso (per le ragioni che andranno ad esporsi nel prosieguo) prima facie infondato, appare superflua la fissazione di un termine per la rinnovazione della notifica atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti.

2. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. e), in quanto i fatti narrati integrano il rischio di grave danno come definito dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), con omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria.

Si deduce altresì che sarebbe violato del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, con omesso esame di fatti decisivi, in quanto il Tribunale ha erroneamente ritenuto che i fatti allegati non avrebbero superato la valutazione di affidabilità, ravvisando delle contraddizioni in realtà insistenti, non avvedendosi della situazione di violenza indiscriminata che connota il paese di origine.

Sotto un altro profilo sui deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14, con omessa valutazione di fatti decisivi, in quanto non è stata adeguatamente valutata la situazione della Guinea, che non è in grado di assicurare adeguata protezione al ricorrente, che in caso di rientro rischiererebbe una carcerazione abnorme, pur essendo del tutto innocente.

Il secondo motivo denuncia l’illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008 artt. 8, 10, 13 e 27, nonchè dell’art. 16 della Direttiva UE n. 2013/32, degli artt. 6 e 13 della CEDU, dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dell’art. 46 della direttiva n. 2013/32 UE, stante la violazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria.

Si deduce che in caso di incertezza circa il contenuto delle dichiarazioni del richiedente protezione, sussisteva l’obbligo per il giudice di attivarsi per colmare le lacune probatorie, guardando alla situazione complessiva del paese, ma senza avvedersi della peculiare condizione del ricorrente.

2.1. I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono inammissibili.

Il decreto impugnato motiva ampiamente sulla inattendibilità del racconto del dichiarante e sulla inidoneità delle dichiarazioni rese a comprovare la sussistenza del pericolo addotto e posto a fondamento della domanda, a tale riguardo sottolineando: che il ricorrente non ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda, avendo egli reso dichiarazioni generiche e prive di circostanze o elementi di dettaglio idonei a contestualizzare e a dare concretezza ai fatti narrati, e ciò sia per la vicenda in occasione della quale si sarebbe dapprima il tentativo di imporgli una nuova fidanzata, sia in relazione all’aggressione della compagna da parte della donna inviata dalla famiglia paterna, sia in merito alle modalità del decesso della madre dei suoi figli e delle modalità con le quali sarebbe stato ingiustamente accusato; che le dichiarazioni del ricorrente appaiono caratterizzate da evidenti profili di incoerenza in ordine ad aspetti essenziali del racconto, atteso che emergevano evidenti divergenze tra il racconto reso dinanzi alla Commissione e quello poi specificato dinanzi al giudice; che il K. non ha prodotto alcun documento e non ha corroborato la sua domanda con elementi oggettivi di prova. Ora, in base a consolidati e condivisi orientamenti di questa Corte, nei giudizi in materia di protezione internazionale, la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del richiedente costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c) e tale apprezzamento è censurabile in cassazione solo come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, o come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr., per tutte, Cass., Sez. I, 5 febbraio 2019, n. 3340). La statuizione del Tribunale circa la non attendibilità del racconto del dichiarante non risulta censurata in conformità con i suindicati principi, in quanto ci si limita a dedurre che la narrazione del ricorrente sarebbe del tutto verosimile.

Va pertanto ribadito che la valutazione di credibilità dell’istante per la protezione internazionale costituisce un giudizio demandato al giudice del merito, non censurabile sollecitando una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente. E neppure appare pertinente il richiamo al dovere del giudice di cooperare nell’accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche d’ufficio le informazioni necessarie a conoscere l’ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese di origine. Ove, infatti, vengano in questione le ipotesi della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), in cui rileva la personalizzazione del rischio oggetto di accertamento, non vi è ragione di attivare i poteri di istruzione officiosa se questi sono finalizzati alla verifica di fatti o situazioni di carattere generale che, in ragione della non credibilità della narrazione del richiedente, non è possibile poi rapportare alla vicenda personale di questo. In casi siffatti, una indagine nel senso indicato si manifesta inutile proprio in quanto il rischio prospettato dall’istante, siccome riferito a fatti non dimostrati, difetterebbe comunque di concretezza e non potrebbe mai presentare il richiesto grado di personalizzazione (Cass., Sez. I, 24 maggio 2019, n. 14283).

Il Tribunale di Bologna ha affermato poi che dalla consultazione delle COI più aggiornate nel Paese di origine non si riscontra una situazione riconducibile alla previsione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), vale a dire una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato idonea a esporre la popolazione civile ad un grave pericolo per la vita o l’incolumità fisica per il solo fatto di soggiornarvi. Ha osservato il primo giudice che la situazione che caratterizza la Guinea non era idonea ad ingenerare un rischio effettivo di subire minaccia in caso di rimpatrio.

Il Tribunale ha richiamato vari rapporti internazionali, tra cui il rapporto di Amnesty International del 2018, affermando che questi non riportano una situazione di violenza indiscriminata, ed ha escluso l’esistenza di condizioni rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c). Da ogni punto di vista quindi l’indagine che il caso richiedeva è stata compiuta e la sottostante valutazione attiene al merito.

La censura articolata dal ricorrente attiene dunque al fatto, ed è come tale paradigmaticamente inammissibile, giacchè, com’è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass., Sez. I, 12 dicembre 2019, n. 32665).

3. Con il terzo motivo si censura la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), con violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, con errato o omesso esame di fatti decisivi anche in riferimento all’integrazione socio lavorativa in Italia Secondo il ricorrente, si sarebbe dovuto ravvisare una situazione di vulnerabilità personale.

Il motivo è inammissibile.

Occorre premettere che il diritto alla protezione umanitaria, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell’ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta ad ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile. Ne consegue che – come hanno chiarito le Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 13 novembre 2019, n. 29459) – la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito in L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte, come nella specie, prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge. Tanto premesso in ordine alla disciplina applicabile ratione temporis, ed assodato che il Tribunale di Bologna ha correttamente scrutinato la domanda del K. sulla base delle norme in vigore al momento della presentazione della domanda, va considerato che il Tribunale ha escluso la ravvisabilità dei presupposti della protezione umanitaria in difetto del riscontro di una condizione di vulnerabilità effettiva o comunque di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani, caratterizzanti il Paese di origine e direttamente riferibili alla vicenda personale del richiedente, e avendo apprezzato come non rilevante il grado di integrazione. A tale esito decisorio il giudice del merito è pervenuto sia sulla base di una ponderata valutazione di inattendibilità, in generale e nel complesso, delle dichiarazioni del ricorrente, sia tenendo conto delle informazioni più aggiornate relative al Paese di origine. Il decreto del Tribunale di Bologna si appalesa esente dal vizio di violazione di legge denunciato dal ricorrente. E’ evidente, infatti, che l’attendibilità e la rilevanza della narrazione dei fatti che hanno indotto lo straniero a lasciare il proprio Paese svolgono un ruolo importante ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, atteso che ai fini di valutare se il richiedente abbia subito nel Paese di origine una effettiva e significativa compromissione dei diritti fondamentali inviolabili, pur partendo dalla situazione oggettiva del Paese di origine, questa deve essere necessariamente correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della partenza, secondo le allegazioni del richiedente (Cass., Sez. I, 26 febbraio 2020, n. 5191). La rilevanza di quanto narrato dall’istante è stata, peraltro, esclusa, nel caso di specie, per i motivi suesposti.

Nessuna rilevanza può, inoltre, attribuirsi, di per sè, al percorso di integrazione intrapreso in Italia. Questa Corte ha infatti chiarito (Cass., Sez. I, 23 febbraio 2018, n. 4455) che il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza. Non può dunque essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, considerando, isolatamente ed astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza, atteso che il rispetto del diritto alla vita privata di cui all’art. 8 CEDU può soffrire ingerenze legittime da parte di pubblici poteri finalizzate al raggiungimento d’interessi pubblici contrapposti quali quelli relativi al rispetto delle leggi sull’immigrazione, particolarmente nel caso in cui lo straniero non possieda uno stabile titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che sia definita la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale (Cass., Sez. VI-1, 28 giugno 2018, n. 17072).

4. Il ricorso è dichiarato inammissibile, nulla dovendosi disporre quanto alle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.

5. – Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.

6. Il difensore del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ha depositato, in data 7 luglio 2020, una nota spese, chiedendo a questa Corte la liquidazione delle proprie competenze. La richiesta non può trovare seguito in questa sede, giacchè l’immutato del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 83, comma 2, continua a disporre che la liquidazione dell’onorario e delle spese spettanti al difensore è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all’atto della cessazione dell’incarico, dall’autorità giudiziaria che ha proceduto, aggiungendo che “per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato”. La competenza del giudice del merito non è affatto superata del medesimo art. 83, comma 3-bis, introdotto dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 783. L’art. 83, comma 3-bis cit., infatti, assume una mera finalità acceleratoria, raccomandando che la pronuncia del decreto di pagamento avvenga contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude il giudizio, ma non incide sulle regole di competenza per la liquidazione (Cass., Sez. I, 16 giugno 2020, n. 11667).

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

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