Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16135 del 28/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 28/06/2017, (ud. 22/05/2017, dep.28/06/2017),  n. 16135

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13479/2010 R.G. proposto da:

L.P., rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Scavuzzo e

Emiliano Rossetto, con domicilio eletto in Roma, via Germanico 24,

presso lo studio dell’avv. Giuseppe Scavuzzo;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso 12, l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

e sul ricorso iscritto al n. 13479/2010 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso 12, l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente incidentale –

contro

L.P.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia depositata il 27 marzo 2009;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 maggio

2017 dal Consigliere Giuseppe Tedesco.

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che la Commissione tributaria regionale della Lombardia (Ctr) ha rigettato l’appello del contribuente contro la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato inammissibilità dei ricorsi proposti contro gli avvisi, ritenendoli tardivamente proposti;

che la Ctr, andando in contrario avviso, ha ritenuto tempestiva l’impugnazione, rigettandola tuttavia nel merito;

che contro la sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, cui l’Agenzia delle entrate ha reagito con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato;

che l’unico motivo di ricorso principale deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ponendo infine alla Corte il seguente quesito di diritto: “se ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 58 e 60 le variazioni anagrafiche del contribuente persona fisica abbiano effetto automatico ope legis sulla definizione del domicilio fiscale dopo il decorso di un certo termine ovvero se queste debbano essere necessariamente comunicate all’Amministrazione finanziaria, pene in caso contrario la loro inopponibilità anche in relazione alla determinazione dell’ufficio competente al compimento dell’attività impositiva di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 31”;

che il motivo è fondato;

che infatti la tesi della Ctr, secondo cui era onere del contribuente dare notizia all’Amministrazione finanziaria del cambiamento di residenza e domicilio fiscale, è in contrasto con l’orientamento di questa Suprema Corte, secondo cui “agli effetti dell’applicazione delle imposte sui redditi, il contribuente – persona fisica, in ipotesi di mera variazione o modificazione dell’indirizzo del suo domicilio fiscale, non è assoggettato – a differenza delle persone giuridiche, società od enti privi di personalità giuridica (art. 60, comma 3, secondo e terzo periodo) – ad alcuno specifico onere della relativa comunicazione all’ufficio tributario competente, in quanto è la stessa legge ad attribuire efficacia, ai fini delle notificazioni di cui all’art. 60, comma 1, alla intervenuta variazione anagrafica dopo il decorso di un termine dilatorio, stabilito, con ogni evidenza, a favore degli uffici tributari che debbano eseguire una delle notificazioni (…)” (Cass. 4 aprile 2001, n. 4997; conforme, Cass. 24 maggio 2006, n. 12310; Cass. 17109/2014);

che ciò posto diventa concreto e attuale l’interesse dell’Agenzia delle entrate, vittoriosa in grado d’appello, alla pronuncia sul ricorso incidentale (Cass. 23019/2007), che, con il primo e assorbente motivo, deduce che la nullità degli avvisi di accertamento, a causa del difetto di competenza dell’Ufficio che l’aveva emessi, non fu eccepita già con il ricorso, ma con successiva memoria;

che il contribuente, al fine di paralizzare in partenza le valenza di tale obiezione, ha replicato che la invalidità dipendente dalla incompetenza dell’ufficio costituisce nullità rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo;

che la replica del contribuente, fondata su una tesi realmente sostenuta in passato da questa Corte (Cass. n. 5826/2004), non può essere condivisa;

che occorre considerare che la materia delle nullità degli atti tributari è stata oggetto di un recente pronuncia di questa Sezione, che ha stabilito in proposto il seguente importante principio di diritto: “Alla sanzione della “nullità” comminata dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 3, all’avviso di accertamento privo di sottoscrizione, delle indicazioni e della motivazione di cui al precedente comma 2, o ad al quale non risulti allegata la documentazione non anteriormente conosciuta dal contribuente, al pari delle altre norme che prevedono analoghe ipotesi di “nullità” degli atti tributari nelle diverse discipline d’imposta, non è direttamente applicabile il regime normativo di diritto sostanziale e processuale dei vizi di “nullità” dell’atto amministrativo che hanno trovato riconoscimento positivo nella L. n. 241 del 1990, art. 21 septies e sistemazione processuale nel D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 31, comma 4, (CPA) nell’autonoma azione di accertamento della nullità sottoposta a termine di decadenza, e nella attribuzione dei potere di rilevazione ex officio da parte del Giudice amministrativo atteso che l’ordinamento tributano costituisce un sottosistema del diritto amministrativo con il quale è in rapporto di species ad genus, potendo pertanto trovare applicazione le norme generali sugli atti del procedimento amministrativo soltanto nei limiti in cui non siano derogate o non risultino incompatibili con le norme speciali di diritto tributario che disciplinano gli atti del procedimento impositivo, ostando alla generale estensione del regime normativo di diritto amministrativo, la scelta operata dal legislatore, nella sua piena discrezionalità politica di ricomprendere nella categoria unitaria della “nullità tributaria” indifferentemente tutti i vizi ritenuti tali da inficiare la validità dell’atto tributario, riconducendoli, indipendentemente dalla peculiare natura di ciascuno, nello schema della invalidità-annullabilità, dovendo essere gli stessi tempestivamente fatti valere dal contribuente mediante impugnazione da proporsi, con ricorso, entro il termine di decadenza di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 in difetto del quale il provvedimento tributario – pure se affetto da vizi “nullità” – si consolida, divenendo definitivo e legittimando l’Amministrazione finanziaria alla riscossione coattiva della imposta. Consegue che si pone in oggettivo conflitto con il sistema normativo tributario l’affermazione secondo cui, in difetto di tempestiva impugnazione dell’atto impositivo affetto da nullità, tale vizio possa comunque essere fatto valere per la prima volta dal contribuente con la impugnazione dell’atto conseguenziale, ovvero che, emergendo il vizio dagli stessi atti processuali, possa, comunque, essere rilevato di ufficio dal Giudice tributario, anche in difetto di norma di legge che attribuisca espressamente tale potere” (cfr. la sentenza n. 18488 del 18 settembre 2015);

che la generalità del principio stabilito dalla Suprema corte è tale, appunto, da ricomprendere e ricondurre a un regime unico tutte le nullità dell’atto tributario, inclusa pertanto anche quella eccepita dal contribuente nel caso di specie (notificazione dell’avviso di accertamento eseguita da Ufficio diverso da quello nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente);

che tale rilievo porta con sè la logica implicazione che la relativa eccezione soggiaceva alla preclusione stabilita dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 2, che, come è noto, regola il nuovo contenzioso tributario in modo che esso abbia un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni comprese nei motivi dedotti col ricorso introduttivo, e perciò subordina l’integrazione di tali motivi alla ricorrenza di specifiche circostanze sopravvenute (Cass. n. 13831/2014);

che, ciò posto, la Ctr non ha fatto esatta applicazione di tali principi, perchè ha esaminato nel merito la deduzione del contribuente, nonostante la relativa eccezione non fosse stata proposta con il ricorso introduttivo; e contrariamente, da quanto sostenuto dal ricorrente, la nullità non poteva essere rilevata d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, essendo a tal fine irrilevanti le diverse disposizioni della legge sul procedimento amministrativo, non applicabili al rito tributario, attesa la sua peculiarità sopra evidenziata;

che in conclusione va accolto il primo motivo del ricorso incidentale, con assorbimento degli altri motivi;

che non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte può decidere nel merito, dichiarando inammissibile il ricorso del contribuente;

che in considerazione della evoluzione giurisprudenziale della materia, si ravvisano i presupposti per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio, compresa la presente fase di legittimità.

PQM

 

accoglie il ricorso principale; accoglie il primo motivo del ricorso incidentale; dichiara assorbiti gli altri motivi del ricorso incidentale; cassa la sentenza e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile i ricorsi del contribuente contro gli avvisi di accertamento; dichiara interamente compensate le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 22 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017

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