Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16135 del 26/06/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 16135 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: SALME’ GIUSEPPE
ORDINANZA
sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal
Tribunale di Milano con provvedimento n. 10891/10 V.G.
del 15/04/2011 depositato il 22/4/2011 nel
procedimento pendente tra:
DUDAN LIVIA;
DUDAN LAVINIA(pNNLVN24P55M149B\
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 19/03/2012 dal Presidente Relatore Dott.
2012
2145
GIUSEPPE SALME’;
è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.
Data pubblicazione: 26/06/2013
R.g. 12155/2011
Rilevato in fatto
che Lavinia Dudan ha chiesto al giudice tutelare di Milano
che fosse nominato un amministratore di sostegno della
anagraficamente a Milano, comune nel quale esisteva un
immobile di proprietà della predetta e viveva la signora Anna
Madonini che avrebbe potuto essere nominata amministratrice,
anche se il domicilio dell’interessata era in Como, presso la
casa di cura Sacro Cuore ove era ricoverata e dalla quale non
poteva neppure essere trasportata altrove;
che il giudice tutelare di Como, al quale quello di Milano
aveva trasmesso il procedimento, si è dichiarato incompetente
con ordinanza del 21 marzo 2011;
che il giudice tutelare di Milano, con ordinanza del 22
aprile 2011 ha sollevato conflitto di competenza ritenendo
che la residenza e il domicilio dell’interessata siano in
Como;
che il procuratore generale ha chiesto che sia dichiarata la
competenza del giudice tutelare di Como;
ritenuto in diritto
sorella Livia Dudan, di anni ottantaquattro, residente
che la competenza alla nomina dell’amministratore di sostegno
appartiene al giudice tutelare del luogo di residenza o
domicilio dell’interessato (art. 404 c.p.c.);
che la signora Livia Dudan ha la propria dimora abituale e
presentazione della richiesta di nomina di un amministratore
di sostegno vive stabilmente ricoverata in una casa di cura
(cass. n. 8779/2010, per una fattispecie analoga), mentre a
Milano è la mera residenza anagrafica, non coincidente con
quella affettiva e pertanto irrilevante ai fini
dell’individuazione del giudice tutelare competente;
che, essendo il criterio di competenza della residenza
effettiva alternativo a quello del domicilio è sufficiente
che sussista il primo;
che,
ai
fini dell’individuazione della competenza è
irrilevante il luogo di residenza della persona che,
eventualmente, potrebbe essere nominato amministratore;
P.Q.M.
Dichiara la competenza del giudice tutelare di Como.
Così deciso in Roma il 19 marzo 2012 nella camera di
consiglio della sesta sezione civile -sezione prima.
quindi la propria residenza a Como, dove ancor prima della